Il classamento catastale è di competenza del giudice tributario

anche le controversie in materia di classamento degli immobili e attribuzione delle rendite catastali sono di competenza del giudice tributario

Le controversie in materia di classamento degli immobili e attribuzione delle rendite catastali sono di competenza del giudice tributario.

Il principio è contenuto nella sentenza n. 15201/2015 da cui emerge che in materia di catasto la competenza è delle Commissioni tributarie anche quando a ricorrere è il Comune e non il contribuente.

Giurisdizione tributaria

L’art. 2 del Dlgs n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 12, c. 2, L n. 448/,2001, ha ampliato la sfera di giurisdizione del giudice tributario includendovi i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali. Con la nuova formulazione della norma, per cui appare sempre più marcata la natura specialistica della giurisdizione tributaria rispetto a quella del giudice ordinario, il legislatore ha inteso introdurre una nozione generale e onnicomprensiva di tutti i tributi che di fatto sostituisce l’elenco tassativo di cui alla versione precedente del citato art. 2.

Il suddetto elenco, quindi, è suscettibile di continue integrazioni, come nel caso delle controversie concernenti l’imposta sulla pubblicità e quella sulla TOSAP che appartengono alla giurisdizione delle Commissioni tributarie. Rientrano, altresì, nella competenza del giudice tributario l’intimazione di pagamento per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TOSAP) e l’ingiunzione di pagamento per l’imposta sulla pubblicità (cfr. Cass. nn. 8273 e 8279 del 2008)

 

Fattispecie

Un Comune del nord ha impugnato nei confronti della Provincia Autonoma e del Servizio del Catasto la nuova rendita catastale attribuita ad alcuni impianti per la produzione idroelettrica. In pendenza del giudizio tributario, la medesima Provincia ha proposto regolamento di giurisdizione ex art. 41 C.p.c..

I giudici della Suprema Corte, nel riconoscere la giurisdizione delle Commissioni tributarie per le controversie riguardanti il classamento degli immobili e l’attribuzione della rendita catastale, così come prevede l’art. 2 D.Lgs. n. 546/1992, hanno posto l’accento sull’espressione contenuta in tale norma e riferita a “controversie promosse dai singoli possessori”. Tale inciso non fa venire meno la competenza del giudice tributario su tale materia allorché a ricorrere sia un soggetto (rectius: il comune) diverso dal possessore.

Nelle disposizioni contenute nell’art.2 non emerge la necessità che siano devolute alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie aventi ad oggetto le questioni e le materie indicate, sempre che (e solo se), siano introdotte dal contribuente.

La Suprema Corte ha chiarito che l’inciso “promosse dai singoli possessori” non delimita la giurisdizione del giudice tributario anche sotto il profilo soggettivo, risultandone più una funzione non ad escludendum ma di natura esplicativo-ricognitivo. Diversamente, il Comune non avrebbe alcuna possibilità di agire in giudizio a tutela del proprio interesse e questo sarebbe in contrasto con l’art. 24 della Costituzione oppure che il contribuente può impugnare la rendita catastale ricorrendo al giudice tributario mentre il Comune deve rivolgersi al giudice amministrativo.

Nonostante in passato sia emersa la competenza del giudice amministrativa a decidere sulle impugnazioni proposte dagli enti locali verso l’Agenzia del Territorio (Cassazione n. 675/2010), è stato affermato che “una lettura costituzionalmente orientata” dell’espressione “promosse dai singoli possessori” di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 546/92 conferma la competenza del giudice tributario sulle controversie catastali in cui ad agire in giudizio sia il comune e non (non solo) il contribuente.

Si segnala un ulteriore recente pronunciamento secondo cui le Commissioni Tributarie sono competenti a decidere sulle spese legali conseguenti a liti tra contribuenti e uffici impositori. I giudici hanno chiarito che nella giurisdizione tributaria non rientrano solo le cause concernenti tributi nazionali e locali ma anche “ogni altro accessorio” e quindi anche le controversie aventi ad oggetto il pagamento delle spese legali liquidate dai giudici tributari (Cass. SS.UU., del 13 luglio 2015, n. 14554).

30 settembre 2015

Enzo Di Giacomo