Studi di settore: i correttivi (quadro T) sono un flop!

manca un mese alla scadenza per l’invio del modello Unico 2015 e continuano ad emergere problematiche sulla compilazione degli studi di settore: soprattutto per i professionisti i correttivi anticrisi sembrano non adatti alla realtà economica

Studi di settore: i correttivi sono un flop!

I correttivi degli studi di settore sono un flop, non colgono la situazione reale delle imprese. Di fatto, molte imprese sono passate da una situazione di congruità a una di non congruità. Lo ha affermato il sottosegretario all’Economia Paola De Micheli rispondendo in VI commissione finanze della Camera al Q.T. n. 5-06244, invitata a spiegare i motivi per cui, nonostante le indicazioni fornite nelle note metodologiche di riferimento degli studi di settore, molti soggetti che negli anni precedenti erano risultati congrui, con l’applicazione dei correttivi 2014 hanno perso la detta congruità.

Parto da tale premessa, estratta dal puntuale aggiornamento de “Il commercialista telematico”, per argomentare i passaggi della recente circolare sugli studi di settore in materia di correttivi e compilazione del quadro T, non sottraendomi dall’evidenziare quello che per gli addetti al lavoro è diventato qualcosa di più di un mal di pancia e che coincide con i diversi criteri di interpretazione adottati dall’entrate, che tendono a porre l’accento su aspetti formali piuttosto che sostanziali a secondo delle opportunità (il caso dirigenti e il caso regime premiale sono esempi interpretativi assoluti per incrociare una diversa misura degli aspetti formali e sostanziali nell’esercizio interpretativo offerto dalle entrate ) che non possono non condurre ad un rapporto tributario affatto equilibrato e privato totalmente del principio di collaborazione e del principio di legittimo affidamento.

Nella circolare 28/E/2015 del 17 luglio, con tempismo non proprio perfetto, l’agenzia delle entrate formula alcuni chiarimenti con riferimento all’applicazione dei correttivi agli studi di settore 2015.

Preliminarmente, e come si è avuto modo di argomentare nell’ambito del convegno organizzato dal Commercialista Telematico, la rilevante novità dei correttivi 2015 risiede nel cambio di criterio adottato per l’individuazione degli effetti della crisi ai fini dell’applicazione dei correttivi dell’indicatore di normalità riconducibile all’analisi delle scorte, e del correttivo congiunturale individuale.

Entrambi, infatti, si caratterizzano per l’attivazione subordinata alla verificata riduzione dell’efficienza produttiva.

Non volendo in questa sede approfondire gli sfuggenti metodi di calcolo della “efficienza produttiva” ci si limita a precisare (con parole povere) che:

L’efficienza produttiva è data da un valore che coincide con l’incidenza del costo riconducibile alle variabili dei beni strumentali e del personale impiegato sui ricavi dichiarati ai fini degli studi di settore.

Si ha riduzione dell’efficienza produttiva se il valore dell’efficienza produttiva dell’anno 2014 risulta essere inferiore al maggiore valore di efficienza produttiva calcolato per l’anno 2011, 2012, 2013.

DIFFERENZA RISPETTO AI CORRETTIVI CONGIUNTURALI PRECEDENTI

In altri termini mentre fino all’anno 2013 il correttivo congiunturale individuale operava in relazione ad una contrazione dei costi variabili espressione di una riduzione dell’attività produttiva, a decorrere dal 2014, i correttivi congiunturali operano se l’incidenza del valore dei beni strumentali e delle variabili riconducibili ai dipendenti sui ricavi è aumentata.

REQUISITO DELL’OMOGENEITA’ NELL’ATTIVITA’ ESERCITATA

L’applicazione dei correttivi in trattativa (analisi delle scorte e correttivo congiunturale individuale) è subordinata alla corretta compilazione del quadro T del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore che devono consentire la verifica della contrazione dell’efficienza produttiva.

Le istruzioni, parte generale, precisano, al paragrafo 4.2, che, ai fini della compilazione dei quadri T, i dati relativi alle annualità 2011-2012-2013, necessari per l’applicazione del correttivo congiunturale individuale e per gli interventi relativi all’analisi di normalità economica, devono essere indicati per i soli periodi d’imposta in cui è stato dichiarato lo stesso codice attività prevalente o applicato lo stesso studio di settore, rispetto al 2014, tenendo conto delle eventuali evoluzioni degli stessi.

Con riferimento ai due correttivi in trattativa (analisi delle scorte e correttivo congiunturale individuali) la circolare 28/2015 precisa, ai paragrafi 3.2 e 3.5, che la loro applicazione è limitata unicamente agli operatori economici per i quali è possibile valutare l’andamento economico dell’efficienza produttiva in maniera omogenea rispetto all’attività esercitata nel 2014 ed inoltre che, i dati relativi alle annualità storiche di riferimento (2011-2012-2013),sono afferenti ai soli periodi d’imposta in cui è stato dichiarato lo stesso studio di settore rispetto al 2014, tenendo conto, ai fini dell’individuazione, della relativa evoluzione.

L’AE, con il documento di prassi in commento, precisa inoltre che, con riguardo all’evoluzione degli studi applicabili ad una determinata attività, anche nell’ipotesi in cui una specifica attività economica sia stata assoggettata, nel corso degli anni, a studi di settore diversi, l’individuazione del modello da cui reperire i dati deve rispettare lo stesso criterio indicato nelle istruzioni e di cui al precedente paragrafo.

Al paragrafo 5.4 l’amministrazione precisa che, se nei periodi di imposta 2011-2012-2013 il contribuente ha svolto quale attività prevalente un’attività diversa da quella prevalente relativa all’anno 2014, non può compilare il quadro T e non può fruire dei correttivi analisi delle scorte e della congiuntura a livello individuale.

Per tale ipotesi il contribuente potrà segnalare la particolare situazione che interessa il periodo di imposta nella sezione “annotazione” di GERICO.

Ancorché non espressamente affermato dall’Agenzia, tenuto conto delle chiare indicazioni riportate nelle istruzioni parte generale, laddove il contribuente abbia esercitato attività omogenee a quella prevalentemente esercitata nell’anno 2014, nell’accezione sopra espressa, solo per alcune delle annualità dell’intervallo temporale 2011-2013, potrà comunque compilare il quadro T, ancorché limitatamente alle annualità per le quali la condizione di omogeneità è verificata, e fruire dello scrutinio dei correttivi in trattativa.

Potrebbe essere il caso del contribuente che nel 2011 ha esercitato un’attività diversa da quella del 2014, attività quest’ultima esercitata in via prevalente nelle annualità 2012-2013.

CRITERI DI COMPILAZIONE DEL QUADRO T

Più rilevante, ancorché scarna nel merito, appare la precisazione contenuta nell’ultima parte del paragrafo 5.4 della circolare in cui è affermato che, ai fini della corretta compilazione del quadro T (e il conseguente accesso ai correttivi della durata delle scorte e congiunturale individuale) le istruzioni fornite con i precedenti documenti di prassi (circolari 30/2011-30/2012-23/2013-20/2014) non possono ritenersi più validi, stante la diversa struttura delle informazioni richieste.

Si tratta delle istruzioni fornite per la compilazione del quadro T per le precedenti annualità con riferimento ai criteri di ragguaglio ad anno che, pertanto, non dovranno assolutamente essere prese in considerazione per la compilazione del quadro T anno 2015.

In altre parole il contribuente che non ha presentato i modelli degli studi di settore per alcune delle annualità del periodo storico 2011-2013, non potrà, con riferimento a tale annualità, compilare “autonomamente” il quadro T indicando i dati richiesti corretti mediante operazioni di ragguaglio ad anno dei dati disponibili.

L’agenzia, tuttavia, non fornisce altre indicazioni utili per risolvere i casi critici di compilazione, con particolare riferimento ai periodi per i quali, pur risultando soddisfatta la condizione di omogeneità nell’esercizio dell’attività con quella relativa all’anno 2014, il contribuente non ha applicato gli studi di settore ma ha fornito i dati richiesti dai relativi modelli.

In mancanza di indicazioni, il compilatore dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore dovrà fare riferimento alle istruzioni ufficiali.

Il quadro T, stando alle specifiche istruzioni, si ritiene sia compilabile unicamente per le annualità per le quali il contribuente abbia presentato il relativo modello previsto per gli studi di settore.

I dati indicati con riferimento ai ricavi e al valore di adeguamento generato da Gerico, come pure quelli relativi ai beni ammortizzabili, devono, infatti, essere estratti dal prospetto di sintesi dei risultati elaborato dagli studi di settore (per quanto al dato ricavi e valore di adeguamento) e dal modello degli studi di settore (per quanto al valore dei beni strumentali) compilato per la specifica annualità.

ISTRUZIONI AI RIGHI T01 – T02 – T03

nel rigo T01, colonna 1, colonna 2 e colonna 3, l’ammontare complessivo dei ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi, rispettivamente,

ai periodi d’imposta 2011, 2012 e 2013. Si precisa che gli importi da indicare in tale rigo sono quelli che risultano nella scheda “Esito” del software Ge.Ri.Co. predisposto per ogni periodo d’imposta considerato. Tali ricavi sono calcolati come somma algebrica degli importi dichiarati nei seguenti campi dei modelli degli studi di settore:F01 + F02 (campo 1) – F02 (campo 2) + F07 (campo 1) – F07 (campo 2) – F06 (campo 1) + F06 (campo 2);

nel rigo T02, colonna 1, colonna 2 e colonna 3, il maggiore importo stimato ai fini dell’adeguamento per il triennio 2011, 2012 e 2013. Si precisa che gli importi da indicare in tale rigo sono quelli che risultano nella scheda “Esito” del software Ge.Ri.Co. predisposto per ogni periodo d’imposta considerato. Se in tale scheda sono presenti diversi valori di adeguamento ai fini delle imposte dirette/IRAP e dell’IVA, occorre inserire il “Maggior volume d’affari ai fini dell’IVA”

nel rigo T03, colonna 1, colonna 2 e colonna 3, il valore dei beni strumentali indicato nel rigo F29 (colonna 1) dei modelli degli studi di settore relativi, rispettivamente, ai periodi di imposta 2011, 2012 e 2013

CONCLUSIONE

Le istruzione alla compilazione dei righi di cui sopra, come pure il provvedimento ai approvazione dei correttivi anno 2015, inducono, quindi, a ritenere che, il contribuente potrà unicamente indicare i dati relativi alle annualità per le quali ha presentato il modello degli studi di settore, avendo cura di esporre i dati utilizzati nella compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini delle applicazione degli studi di settore e il dato “valore di adeguamento” per le annualità 2011-2013, per le quali risulta soddisfatta la condizione di omogeneità con l’attività esercitata nell’anno 2014.

L’agenzia, come sopra detto, non ha, in merito, fornito alcuna indicazione per le situazioni per le quali il contribuente, con riferimento ad alcune delle annualità 2011-2012-2013, pur essendo escluso dai criteri di selezione e/o di accertamento sulla base dei risultati generati dagli studi di settore, ha fornito i relativi dati e dispone, pertanto, di un risultato generato da Gerico, ancorché irrilevante ai fini dell’attività di controllo.

Si ritiene che, con riferimento a tali annualità il contribuente dovrà compilare il quadro T, le cui istruzioni ai fini della compilazione fanno riferimento a dati desumibili dagli studi di settore a prescindere dalla latitudine di utilizzo, in sede di controllo, dei risultati generati.

Aspetto affatto chiarito dall’agenzia delle entrate ma che pare implicito dalle indicazione riportate nelle istruzioni ufficiali e dalla struttura del criterio che misura la riduzione dell’efficienza produttiva.

31 agosto 2015

Mario Agostinelli