Lavoratori frontalieri: attenzione al quadro RW e in particolare l'IVAFE

i lavoratori frontalieri godono di una specifica esenzione dalla compilazione del quadro RW ma sono soggetti al pagamento dell’IVAFE: attenzione ad applicare correttamente la non lineare normativa esistente

La compilazione del modello unico 2015 con la novità della Voluntary Disclosure sta accendendo molti riflettori sul quadro Rw e sui relativi obblighi dichiarativi.

Una delle categorie di dichiaranti da gestire con attenzione è quella dei cosiddetti “frontalieri”, cioè di quei lavoratori che risiedono in Italia ma che lavorano come dipendenti in un Paese confinante. Questi lavoratori sono spesso obbligati dai datori di lavoro a detenere un conto corrente bancario nel Paese in cui lavorano, per l’accredito dello stipendio: vediamo quindi come si devono comportare in sede di dichiarazione in relazione al monitoraggio fiscale del conto corrente estero.

I frontalieri e l’esenzione per il quadro RW

Ricordiamo che l’art. 38, c. 13, del D.L. n. 78/2010 (convertito nella L. n. 122/2010), ha esonerato dall’obbligo di compilazione del quadro RW i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, i lavoratori frontalieri. L’esonero tuttavia è collegato ad una serie di limitazioni relative alle attività estere possedute. In particolare i frontalieri non sono soggetti all’obbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi in relazione al conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte (cfr. circ. 43/e del 2009 e RM 128/e del 2010).

In pratica il lavoratore frontaliere non deve presentare il quadro RW per il conto corrente bancario di cui ha la disponibilità nel Paese in cui presta attività lavorativa, semprechè le attività finanziarie di natura estera si riducono al solo conto corrente/libretto di risparmio utilizzato per l’incasso del proprio stipendio.

Il frontaliere e il problema IVAFE

L’acronimo IVAFE sta per “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero” ed è stata istituita con l’articolo 9 della legge 161/2014. Tale imposta colpisce prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero; in pratica è una duplicazione dell’imposta di bollo applicata sulle attività finanziarie detenute in Italia.

Ricordiamo che l’IVAFE va versata se la giacenza media sul conto corrente/libretto di risparmio eccede la cifra di € 5.000 ed ammonta alla cifra di € 34,20 (cfr. cirtc. 28/E del 2012 p. 2.4.1).

Attenzione! In sede di elaborazione della dichiarazione di un lavoratore frontaliere, anche se si è esentati dalla presentazione del quadro RW, è comunque necessario verificare le consistenze dei depositi bancari ai fini dell’IVAFE, annullando di fatto i benefici concessi con l’esenzione dall’obbligo di monitoraggio fiscale.

8 agosto 2015

Luca Bianchi