La tassazione di assegno familiare erogato da cittadino italiano non residente

nel caso in cui l’assegno di mantenimento sia erogato da un cittadino italiano residente all’estero le regole del TUIR devono tenere conto anche delle convenzioni internazionali

 

E’ stato esaminato il caso del cittadino italiano residente fiscale in Portogallo, separato legalmente dal coniuge anch’esso italiano e rimasto fiscalmente residente in Italia, che percepisce assegni periodici destinati al mantenimento del proprio tenore di vita (ex art. 156 C.C.) in forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria.

 

Si tratta dunque di verificare gli adempimenti che il contribuente residente in Portogallo deve osservare per la corretta gestione dell’assegno di mantenimento percepito dall’ex coniuge.

Innanzi tutto occorre ricordare che in base all’art. 50, c. 1, lett. i, del DPR 917/86 le somme di cui trattasi sono assimilate al lavoro dipendente e in base al comma 3 dello stesso articolo 50 non danno luogo alle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente (sez. II del quadro RC del Modello UNICO PF).

Infatti, nella citata lettera i) è fatto riferimento alla lettera c) dell’articolo 10 concernente proprio “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva”.

 

Ora, per i soggetti non residenti, in base all’art. 23, c. 2, lett. b), del DPR 917/86, si considerano prodotti in Italia, se corrisposti da soggetti residenti in Italia, i redditi di cui alla lettera i) del comma 1, dell’articolo 50 dello stesso DPR.

In pratica, il soggetti non residenti fiscalmente in Italia che percepiscono dal coniuge (residente in Italia) assegni periodici, devono dichiarare dette somme in Italia (ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva).

In generale, per i Paesi OCSE, come nel caso di specie del Portogallo, resta ferma poi la tassazione nel Paese di residenza perché “the residents in Portugal are taxed on their worldwide income”.

In pratica, i redditi italiani del residente in Portogallo sono soggetti a tassazione diretta dal fisco portoghese, indipendentemente dal luogo ove tali redditi sono stati prodotti.

 

In concreto, l’ex coniuge, fiscalmente in Portogallo, beneficiario dell’assegno di mantenimento dell’ex coniuge italiano deve dichiarare il reddito anche in Portogallo.

Spetta inoltre la deduzione prevista dall’art. 22, c. 4, del Trattato bilaterale Italia/Portogallo del 14/5/1980

D’altra parte, le istruzioni al modello UNICO persone fisiche precisano che i soggetti non residenti devono riportare nella Sezione II del quadro RC gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio, erogati da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Poiché, in applicazione del citato principio della tassazione su base mondiale, il reddito tassato in Italia è nuovamente soggetto a tassazione in Portogallo, in base all’art. 22, c. 4, del Trattato bilaterale Italia/Portogallo del 14/5/1980 è previsto che il Fisco portoghese riconosca in deduzione dall’imposta di quel Paese un ammontare pari all’imposta sul reddito pagata in Italia. La deduzione non può tuttavia eccedere la quota dell’imposta sul reddito, calcolata prima della deduzione, attribuibile ai redditi imponibili in Italia.

 

1 agosto 2015

Giovanni Mocci