Green Economy: lo stato di avanzamento dei lavori parlamentari sul 'Collegato Ambientale'

il disegno di legge sulla green economy, meglio conosciuto come ‘Collegato Ambientale’, affronta la fase finale del suo percorso parlamentare, attualmente in seconda lettura presso il Senato: facciamo il punto sulle novità in arrivo (a cura di Fabrizio Stella ed Elena Galiberti)

  1. Premessa.

Come noto, diversi sono stati gli interventi legislativi, negli ultimi periodi, fortemente improntati alla green economy, con ciò intendendo un approccio economico basato essenzialmente sul concetto di “sviluppo sostenibile”, in termini di risorse ed impatto ambientale.

Basti pensare al decreto-legge n. 83 del 2012, meglio conosciuto come decreto “Crescita Sostenibile”1, ovvero alla “Delega fiscale”, laddove l’articolo 57 introduce interessanti strumenti di “fiscalità ambientale”2.

Si tratta, evidentemente, di questioni fortemente ancorate alla gestione e sviluppo delle risorse energetiche rinnovabili, anche se in un’ottica non meramente ambientale (ambientalista) ma avuto riguardo agli aspetti prettamente imprenditoriali.

Ab Jove principium, il provvedimento sicuramente più importante, ad oggi, nel panorama legislativo green è costituito dal c.d. “Collegato Ambientale”.

  1. Il “Collegato Ambientale”.

Con “Collegato Ambientale” si intende il disegno di legge, di iniziativa governativa, di delega, concernente “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, collegato alla legge di Stabilità 2014, da cui l’origine del nomen.

Il disegno di legge è stato approvato, in prima lettura, dalla Camera dei Deputati, rubricato come atto n. 2093, il 13 novembre 2014.

Ad oggi, il provvedimento risulta all’esame del Senato, assegnato alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente.

 

Il testo comprende 57 articoli, divisi in 11 Capi, di seguito sinteticamente descritti3.

Articolo 1 (Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare).

Dispone il recupero delle spese sostenute dall’autorità marittima per l’adozione delle misure necessarie per prevenire il pericolo d’inquinamento e per eliminare gli effetti derivanti dal versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, nei confronti del proprietario del carico, nei limiti del valore del carico stesso, quando, in relazione all’evento, si dimostri il dolo o la colpa del medesimo.

Articolo 2 (Modifica all’articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile).

Reca disposizioni finalizzate a garantire l’aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.

Articolo 3 (Programma di mobilità sostenibile).

Autorizza la realizzazione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, per il finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti ad un ambito territoriale determinato.

 

Capo II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO.

Articolo 4 (Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione).

Reca una serie di disposizioni che intervengono sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare e l’immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché la movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte.

Articolo 5 (Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione).

Dispone che sia predisposta nell’ambito della VIA anche una valutazione di impatto sanitario (VIS) nei provvedimenti concernenti i progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW.

 

Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA E DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA

Articolo 6 (Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30).

L’articolo contiene delle modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, con riferimento al sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private).

Prevede che i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti, dalle agenzie pubbliche e dalle imprese private sono rilasciati su richiesta degli enti locali in formato open data per il loro riuso finalizzato a iniziative per l’impiego efficiente delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della green economy.

Articolo 8 (Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115).

L’articolo modifica la nozione di “sistema efficiente di utenza”, quale produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento destinata al consumo di un solo cliente, eliminando il limite di 20 MW e di potenza nominale complessivamente installata sullo stesso sito.

Articolo 9 (Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas).

Prevede che i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione sono inseriti nell’elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili.

 

Capo IV DISPOSIZIONI RELATIVE AL GREEN PUBLIC PROCUREMENT.

Articolo 10 (Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi).

Interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell’offerta nei contratti pubblici. Viene, in particolare, specificato che il bando, nel caso di previsione del criterio relativo al ciclo di vita, indichi, tra l’altro, il metodo che l’amministrazione aggiudicatrice utilizza per la valutazione dei relativi costi inclusa la fase di smaltimento e recupero.

Articolo 11 (Disposizioni per promuovere l’adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE).

Stabilisce che per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie, costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). La disposizione è applicata prioritariamente nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.

Articolo 12 (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi).

Disciplina l’applicazione dei “criteri ambientali minimi” negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell’ambito delle categorie previste dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Articolo 13 (Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici).

Reca ulteriori disposizioni volte all’applicazione dei criteri ambientali minimi nei contratti pubblici.

Articolo 14 (Qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale).

Dispone che con decreto ministeriale sia adottato un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale.

 

Capo V DISPOSIZIONI INCENTIVANTI PER I PRODOTTI DERIVATI DA MATERIALI POST CONSUMO.

Articolo 15 (Accordi di programma e incentivi per l’acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo).

Inserisce i seguenti articoli al decreto legislativo n. 152 del 2006:

  • 206-ter, laddove si prevede che al fine di incentivare il risparmio ed il riciclo di materiali attraverso il sostegno all’acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo, il Ministro dello sviluppo economico può stipulare appositi accordi e contratti di programma;

  • 206-quater, che demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione del livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all’articolo 206-ter, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti;

  • 206-quinquies, laddove si prevede che il Ministro dello sviluppo economico adotta un regolamento per stabilire i criteri ed il livello di incentivo, anche di natura fiscale, per l’acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico, in particolare carta riciclata, vetro fine non avviabile alle vetrerie e compost di qualità;

  • 206-sexies, che impone alle PP.AA., nelle more dell’adozione da parte delle regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, al fine di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, di prevedere, nelle gare d’appalto per l’incremento dell’efficienza energetica delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l’impiego di materiali e soluzioni progettuali idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367:2010.

 

Capo VI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI.

Articolo 16 (Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici).

Modifica l’elenco dei sottoprodotti/rifiuti utilizzabili negli impianti a biomasse, prevedendo che i sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti siano utilizzabili nei suddetti impianti limitatamente al legno non trattato.

Articolo 17 (Modifica all’allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti).

Include i rifiuti in plastica compostabile (certificata a norma UNI EN 13432:2002) tra i materiali ammendanti (compostato misto) inclusi nell’ambito di applicazione della disciplina sui fertilizzanti.

Articolo 18 (Pulizia dei fondali marini).

Consente al Ministro dell’ambiente di individuare i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali.

Articolo 19 (Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo).

Disciplina l’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, al fine di sopprimere, nella definizione di “materiali da scavo”, il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o policrilamide).

Articolo 20 (Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti).

Con riferimento alle norme in materia ambientale elimina ogni riferimento all’Osservatorio nazionale sui rifiuti, trasferendone le competenze al Ministero dell’ambiente. Novella, inoltre, le disposizioni relative al SISTRI.

Articolo 21 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione degli imballaggi).

La norma modifica le disposizioni in merito agli obblighi dei produttori e degli utilizzatori e alla attività dei Consorzi, coinvolti nella gestione dei rifiuti di imballaggio. Relativamente all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, si specifica che tale possibilità di adempimento è consentita ai produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi, a condizione che la propria produzione annua di rifiuti non ecceda le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, di cui non più di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi.

Articolo 22 (Rifiuti di rame).

Dispone che il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame che non provvedono direttamente al loro trattamento devono consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.

Articolo 23 (Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio).

Disciplina il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO).

Articolo 24 (Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico).

Autorizza il compostaggio aerobico domestico individuale esclusivamente per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, attraverso l’utilizzo di una compostiera con una capacità massima non superiore a 900 litri.

Articolo 25 (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare).

Introduce in via sperimentale il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

Articolo 26 (Comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale).

Prevede che tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi devono comunicare al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) i dati relativi alle quantità, per ciascun materiale, degli imballaggi immessi sul mercato, degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

Articolo 27 (Programma di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio).

Modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente), specificando alcuni obblighi di pianificazione e di comunicazione previsti per i produttori e per gli utilizzatori degli imballaggi.

Articolo 28 (Bilancio di esercizio del Consorzio nazionale imballaggi).

Prevede che gli amministratori del Conai debbano redigere il bilancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni.

Articolo 29 (Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare).

Introduce una specifica disciplina per i rifiuti di prodotti da fumo e di gomme da masticare.

Articolo 30 (Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici).

Prevede che i Sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici del comparto domestico e professionale, immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della legge, un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione per il recupero e il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita.

Articolo 31 (Modifica al comma 667 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati).

Dispone che il Ministro dell’ambiente stabilisca criteri per la realizzazione, da parte dei comuni, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto comunitario.

Articolo 32 (Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Prevede la facoltà per i produttori e gli utilizzatori di partecipare al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), tramite le proprie confederazioni o le associazioni di categoria e sono singolarmente responsabili in solido con tali enti e associazioni, per l’adempimento dei relativi obblighi e obbligazioni.

Articolo 33 (Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell’Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori).

Prevede distinte procedure per la riassegnazione di risorse al Ministero dell’ambiente e che, rispettivamente, disciplinano la destinazione al medesimo Ministero dei proventi derivanti dalle tariffe, per oneri derivanti da attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE, per oneri derivanti da attività connesse a pile e accumulatori (tenuta del registro, vigilanza e controllo).

Articolo 34 (Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti).

In materia di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti, prevede le misure che deve adottare il Ministro dell’ambiente in caso di inerzia del Presidente della giunta regionale.

Articolo 35 (Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti).

Trasforma in facoltà l’attuale obbligo per le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi organici esausti nonché per quelle che ne effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio, di partecipare al relativo Consorzio nazionale di raccolta (CONOE).

Articolo 36 (Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati).

Attribuisce alle regioni la possibilità di promuovere misure di incentivazione da corrispondere ai comuni che, oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge, attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione e riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento.

Articolo 37 (Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica).

Elimina il divieto di conferire in discarica rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kj/kg a partire dal 31 dicembre 2010, ad eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate, che possono continuare a operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010.

Articolo 38 (Rifiuti ammessi in discarica).

Attribuisce all’ISPRA il compito di individuare i criteri tecnici da applicare per stabilire quando non è necessario il trattamento dei rifiuti da collocare in discarica, in quanto non contribuisce al raggiungimento delle finalità di riduzione della quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l’ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

 

Capo VII MODIFICHE ALLA PARTE TERZA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152, IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO.

Articolo 39 (Norme in materia di Autorità di bacino).

Introduce la definizione di piano di bacino distrettuale o piano di bacino ed innova la disciplina delle autorità di bacino, anche ai fini di una razionalizzazione della composizione e del funzionamento degli organi distrettuali.

Articolo 40 (Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico).

Introduce un meccanismo per agevolare la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

Articolo 41 (Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria).

Attribuisce ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadano interamente siti di importanza comunitaria, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici.

 

Capo VIII DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L’ACCESSO UNIVERSALE ALL’ACQUA.

Articolo 42 (Fondo di garanzia delle opere idriche).

Istituisce un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Articolo 43 (Contratti di fiume).

Disciplina i contratti di fiume, che concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione del distretto idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali.

Articolo 44 (Tariffa sociale del servizio idrico integrato).

Dispone che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 45 (Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano).

Prevede che il sovracanone si applichi agli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt.

Articolo 46 (Clausola di salvaguardia per la Regione autonoma Valle d’Aosta).

La norma fa salve le competenze in materia di servizio idrico della Regione autonoma Valle d’Aosta, la quale provvede alle finalità del Capo VIII (Disposizioni per garantire l’accesso universale all’acqua) del disegno di legge in esame ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

 

Capo IX DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI E IN MATERIA DI SCAMBIO DI BENI USATI.

Articolo 47 (Modifiche all’articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo1° agosto 2003, n. 259).

Prevede che i soggetti che presentano istanze di autorizzazione per l’installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici sono tenuti al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell’organismo competente.

 

Capo X DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DEL RIUTILIZZO DI RESIDUI VEGETALI.

Articolo 48 (Acque reflue dei frantoi oleari).

Prevede l’assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari.

Articolo 49 (Modifica all’articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scambio di beni usati).

Dispone che i comuni e i loro enti strumentali possano individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta, per l’esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo.

 

Capo XI DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA AMBIENTALE.

Articolo 50 (Comitato per il capitale naturale).

Istituisce il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l’annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato.

Articolo 51 (Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli).

Istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell’ambiente.

Articolo 52 (Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche).

Modifica le previsioni concernenti lo smaltimento di tipologie di rifiuti relativi a talune attività economiche.

Articolo 53 (Delega al Governo per l’introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali).

Delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA) nel rispetto di determinati princìpi e criteri direttivi.

Articolo 54 (Oil free zone).

Promuove l’istituzione delle “Oil free zone“, quali aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili.

Articolo 55 (Strategia nazionale delle Green community).

Dispone che il Dipartimento degli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio promuove la costituzione della Strategia nazionale delle Green Community.

Articolo 56 (Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008).

Delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

Articolo 57 (Clausola di salvaguardia).

L’articolo reca la clausola di applicazione nei riguardi delle autonomie speciali.

  1. Conclusioni.

Nel 1992, viene adottata la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Convenzione UNFCCC), il cui obiettivo ultimo è quello di stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico.

Nel 1997 viene poi adottato il Protocollo di Kyoto, che fissa per i Paesi industrializzati l’obiettivo di ridurre almeno del 5% le emissioni complessive di gas serra rispetto ai valori del 1990 per il periodo dal 2008 al 2012 e richiede di non superare quote prefissate assegnate ad ognuno dei Paesi aderenti.

Il Protocollo viene salutato come la prima piena presa di coscienza da parte degli Stati della necessità di rivedere le modalità di impatto ambientale delle società moderne ed in primis dei sistemi produttivi mondiali.

L’Italia ha ratificato il Protocollo con Legge 1° giugno 2002, n. 120. Gli Stati Membri dell’Unione europea hanno attuato gli impegni congiuntamente, come consentito dall’articolo 4 del Protocollo.

Nel 2004 l’Unione Europea vara invece il piano di innovazione d’azione per le tecnologie ambientali (ETAP, Environmental Technologies Action Plan), incentrato sull’ulteriore sviluppo e impiego di tecnologie ambientali.

L’obiettivo è quello di risolvere il problema delle barriere finanziarie, economiche e istituzionali che ostacolano lo sviluppo di tali tecnologie e incoraggiare l’adozione di queste ultime da parte del mercato.

Con l’ETAP, le industrie ecologiche dell’UE avrebbero dovuto prosperare.

Oggi in base a stime europee questo settore vanta un fatturato stimato nell’ordine dei 227 miliardi di euro, ovvero circa il 2,2% del prodotto interno lordo dell’UE, superando le industrie aerospaziali e farmaceutiche europee, e impiega direttamente 3,4 milioni di persone.

Quasi la metà delle imprese europee operanti nei settori manifatturiero, agricolo e dei servizi idrici e alimentari si sono recentemente innovate in maniera eco-compatibile, traendone dei vantaggi.

Successore logico dell’ETAP è il piano d’azione per l’ecoinnovazione (EcoAP) che viene lanciato dalla Commissione europea nel dicembre 2011, e si baserà sulla promozione dello sviluppo e dell’adozione dell’ecoinnovazione in tutta Europa.

Nel dicembre 2012, in occasione della Conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Doha, le 192 Parti del Protocollo di Kyoto hanno adottato il cosiddetto Emendamento di Doha.

Si tratta di un emendamento che istituisce un secondo periodo di impegno, dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, con un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni.

 

Contemporaneamente la strategia Europa 2020 traccia il percorso dell’economia dell’UE. Incentrata sulla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, questa strategia intende agevolare la transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio. Tra le sue iniziative prioritarie si ricorda l’Unione dell’innovazione (UI) che mira a trasformare le idee innovative in prodotti e servizi in grado di creare crescita e occupazione.

Fino al 2013, i progetti ecoinnovativi saranno finanziati nell’ambito del Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, del Programma quadro per la competitività e l’innovazione (CIP) e di LIFE+ dell’UE, nonché dei fondi strutturali e di coesione.

Dal 2014 al 2020, la principale fonte di finanziamento sarà Orizzonte 2020.

Questo nuovo programma di ricerca e innovazione rafforzerà il ruolo dell’ecoinnovazione e fornirà anche le risorse finanziarie necessarie all’attuazione di EcoAP.

Il programma ha destinato, ad esempio, 3160 milioni di euro a favore dell’azione per il clima e di iniziative per l’efficienza sotto il profilo delle risorse, fra cui l’ecoinnovazione. Per sostenere le aziende ecoinnovative, la Commissione metterà a punto nuovi strumenti finanziari che offriranno loro strumenti di capitale proprio e di debito mirati.

 

La crescita sostenibile quindi non costituisce più, ad oggi, una scelta imprenditoriale a lungo periodo, ma l’unica scelta possibile; in questo senso parlare, oggi, di green economy equivale a parlare di economy.

25 agosto 2015

Fabrizio Stella ed Elena Galiberti

 

1Sul punto si rinvia, di Fabrizio Stella, in questa rivista, a “Decreto Crescita Sostenibile: sviluppo occupazionale giovanile con la Green Economy”, in questa rivista il 20 e 23 luglio 2012.

2Su questi aspetti, sia consentito il rinvio, di Fabrizio Stella e Massimiliano Giua, a “Le accise diventano più green con la delega fiscale”, su Panorama tributario n.4/2014 nonché, degli stessi autori, a “Con la delega fiscale, accise più “green”. La legge 23/2014 delega anche il Governo ad introdurre nuove forme di fiscalità per garantire l’equilibrio ambientale”, su Eutekne Info il 24 marzo 2014.

3Per un approfondimento, si rinvia al Dossier n. 72 (schede di lettura) predisposto dal Servizio Bilancio, liberamente consultabile tramite il sito istituzionale del Senato della Repubblica.