Voluntary disclosure e raddoppio dei termini di accertamento

ecco come il decreto sulla cosiddetta ‘certezza del diritto’ può influenzare la scelta del contribuente per aderire o meno alla procedura di voluntary disclosure

Depenalizzati anche i “Leavers” che collaborano

NO AL RADDOPPIO DEI TERMINI SE LA “NOTIZIA CRIMINIS” ALLE AUTORITA’ NON E’ AVVENUTA ENTRO I TERMINI PER L’ACCERTAMENTO

Come già chiarito nel precedente articolo del 9 Luglio 2015, nelle “leavers list” (già pronte per l’Agenzia delle Entrate da parte degli Uffici Compliance delle Banche Svizzere) ci sono tutti i soggetti che hanno estinto il rapporto bancario di conto corrente con l’istituto off-shore ed hanno prelevato i propri fondi in contante ovvero li hanno trasferiti altrove (ad esempio con la modalità bank-to-bank wire-transfer).

A tal proposito è già stato accennato il rischio di reato penale-tributario che detti soggetti hanno compiuto nei casi in cui l’estinzione del conto corrente non abbia trovato riscontro in dichiarazione nel quadro RW.

Bene, con il Decreto sulla certezza del Diritto si apre una grande opportunità per i soggetti che rientrano nelle “leavers list”.

Infatti è stato chiarito il dubbio sul raddoppio dei termini che tanto angustiavataluni soggetti che avevano subito una segnalazione di reato tributario – denuncia – all’autorità fuori dai termini di accertamento:

  • 4 anni per gli illeciti infedele dichiarazione;

  • 5 anni per gli illeciti di omessa dichiarazione;

Essi, potranno quindi beneficiare della depenalizzazione del reato tributario commesso collaborando ai sensi delle Legge 186/2014 e Circolari Ministeriali dell’Agenzia delle Entrate.

Quando scatta l’ipotesi di delitto per infedele/omessa dichiarazione del tributo ?

Come noto, la “ratio” della norma è che TUTTE le ipotesi delittuose previste dal D.Lgs 74/2000 si fondano sul “dolo specifico” di evadere le imposte (ovvero sull’intenzionalità del soggetto) il che significa che deve essere provata comunque con l’intento specifico ad evadere le imposte, salvo il superamento della soglia di punibilità.

Preme qui ricordare ai nostri cari colleghi che in ambito PENAL-TRIBUTARIO LA NOTIZIA “CRIMINIS” di REATO TRIBUTARIO viene normalmente acquisita nel corso delle attività di verifica, ove i verificatori (ad esempio in zona di frontiera) devono provvedere ad informare senza ritardo il P.M. della “NOTIZIA CRIMINIS”.

Ricordiamo che al fine della NOTIZIA CRIMINIS c.fr l’ art 220 di Attuazione alle disposizioni del C.P.P. regola l’attività di verifica (ispezione o controllo) la quale dovrà esser svolta secondo regole proprie e mediante redazione di appositi atti ai sensi dell’art 357 c.p.p. (quindi atti dai quali emerge un indizio di reato possono essere il “PVC” o il “rapporto di Polizia giudiziaria” a seguito di relazione art. 33 del Curatore Fallimentare).

Anche Giurisprudenza di legittimità è severa contro l’omesso o il tardivo inoltro all’Autorità giudiziaria della comunicazione di notizia di illecito (per reati penalmente sanzionabili ai sensi dell’art. 361 c.2 c.p.).

Il Decreto sulla certezza del Diritto che si presume entrerà in vigore entro il 31 Luglio 2015 renderà depenalizzati quindi una vasta platea di reati tributari compresi quelli per i quali la “notizia criminis” non sia pervenuta all’Autorità giudiziaria entro i termini per l’accertamento come sopra scritto.

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23 luglio 2015

Andrea Lupini