Un caso di annullamento del vecchio redditometro

i giudici tributari dichiarano nullo l’avviso di accertamento basato sul vecchio redditometro in mancanza dello scostamento per due annualità tra reddito dichiarato e reddito presunto (a cura Giuseppe Marino)

 

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sez. 52°, con la sentenza n. 14977/52/15, depositata il 3 luglio 2015 (in una causa patrocinata dall’avv. Giuseppe Marino del Foro di Roma), ha dichiarato nullo un avviso di accertamento relativo ad un presunto maggior reddito percepito da un contribuente nell’anno 2006, determinato sinteticamente ai sensi dell’art. 38, c. 4, d.P.R. n. 600/1973 (vecchio testo).

Ed invero, in data 03.01.2013, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente due avvisi di accertamento (uno relativo al 2006 e l’altro al 2007) sostanzialmente identici, in quanto entrambi fondati sull’applicazione del c.d. redditometro in relazione ai medesimi beni posseduti per entrambe le annualità.

 

Durante il contraddittorio nell’ambito della procedura di accertamento con adesione, l’Ufficio peraltro annullava in toto solamente l’avviso di accertamento relativo all’anno 2007 mediante provvedimento di autotutela, mentre per l’avviso di accertamento relativo al 2006 il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma evidenziando, in primo luogo, l’assenza del presupposto per l’applicazione del c.d. “redditometro” di cui all’art. 38, c. 4, d.P.R. n. 600/1973, che nel testo all’epoca vigente disponeva quanto segue: “l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiaratonon risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta”.

Ebbene, nel caso di specie l’originaria incongruità “per due o più periodi d’imposta”, che aveva legittimato l’Ufficio ad emettere gli accertamenti sintetici per le due annualità 2006 e 2007, sarebbe venuta meno a seguito del cennato annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento relativo al 2007. Conseguentemente, ad avviso del ricorrente sarebbe altresì venuto meno il presupposto legale previsto dal richiamato art. 38, c. 4, d.P.R. n. 600/1973, per l’effettuazione dell’accertamento sintetico in relazione all’annualità 2006.

 

In secondo luogo, il contribuente si difendeva nel merito rilevando come i presunti maggiori redditi determinati automaticamente con la procedura del redditometro fossero giustificati dai risparmi accumulati in precedenti anni che non avevano mai formato oggetto di contestazione da parte dell’Ufficio, e legittimamente detenuti su due conti correnti.

Orbene, la CTP di Roma ha accolto il proposto ricorso rilevando, da un lato, la mancanza del presupposto per l’applicazione del c.d. “redditometro” per l’anno 2006 in assenza dello scostamento per due annualità tra reddito accertato e reddito dichiarato (essendo stato annullato dall’Ufficio in autotutela l’avviso di accertamento relativo al 2007); dall’altro, riconoscendo come il contribuente avesse comunque dimostrato di poter far fronte alle proprie esigenze di vita per via dell’utilizzo dei risparmi accumulati nel tempo.

21 luglio 2015

Giuseppe Marino