Studi di settore: il regime premiale per l'anno d'imposta 2014

siamo in piena fase di elaborazione delle dichiarazioni dei redditi: ecco un utile ripasso delle agevolazioni che possono ottenere (in fase di futuri controlli) i soggetti congrui e coerenti che hanno accesso al regime premiale previsto per chi applica gli studi di settore

 

Il D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (art. 10, c. 9), intervenendo sul procedimento di accertamento a mezzo studi di settore, ha previsto, nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore, i quali abbiano assolto fedelmente agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore (la fedeltà dei dati dichiarati risulta sussistere anche nel caso di errori o omissioni, nella compilazione dei modelli degli studi di settore, di dati che non comportano la modifica dell’assegnazione ai cluster, del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati, del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza, in confronto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri), e sulla base dei dati sopra indicati risultino per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile:

  • la preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, c. 1, lett. d, per. 2, del D.P.R. n. 600/1973, e all’art. 54, c. 2, u.p., del D.P.R. n. 633/1972 (accertamenti analitici-induttivi);

  • la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, c. 1, del D.P.R. n.600/73, e dall’art. 57, c. 1, del D.P.R. n. 600/1973; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

  • la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello ordinario (la regola generale, invece, è del 20%).

 

Il comma 12 dell’art.10 dispone, inoltre, che: “con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni dicategoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui alpresente articolo tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Con lo stessoprovvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione”.

Ricordiamo che con circolare n. 25/E del 19 giugno 2012, le Entrate hanno confermato che le misure premiali previste nel comma 9 dell’articolo 10 del D.L. n. 201 del 2011 hanno una portata generale applicandosi a tutti i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore.

Inoltre, l’aumento della franchigia da accertamenti sintetici da un quinto ad un terzo prevista nella lettera c) del comma 9 dell’articolo 10del D.L. n. 201 del 2011 non si rende applicabile anche ai soci di società trasparenti (es. snc, sas…) congrue, coerenti e fedeli agli studi di settore ma solo alle imprese individuali ed ai lavoratori autonomi. Infatti, il beneficio è riferibile ai soli contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore nei cui confronti si applicano le previsioni normative in materia di determinazione sintetica del reddito.

 

IL PROVVEDIMENTO DEL 2014

Con il provvedimento prot. 78324 del 9 giugno 2015 il Direttore dell’agenzia delle Entrate ha esteso il regime premiale.

I contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore previsti dall’articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che nel periodo di imposta di riferimento risultano congrui, anche per effetto dell’adeguamento, e coerenti agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi medesimi, accedono al regime premiale di cui all’articolo 10, comma 9, del decreto legge n. 201 del 2011, se:

a) la coerenza sussiste per tutti gli indicatori di coerenza e di normalità previsti dallo studio applicabile;

b) nell’ipotesi in cui conseguono redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussiste per entrambe le categorie reddituali;

c) la congruità e la coerenza sussiste per tutti gli studi di settore applicabili;

d) hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti.

 

La fedeltà dei dati dichiarati risulta sussistere anche nel caso di errori o omissioni, nella compilazione dei modelli degli studi di settore, di dati che non comportano la modifica:

dell’assegnazione ai cluster;

del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati;

del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza;

rispetto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri.

 

L’accesso al regime premiale per il periodo di imposta 2014 trova applicazione nei confronti dei soggetti per i quali si applicano gli studi di settore indicati nell’allegato n. 1 del provvedimento.

Nel caso in cui il contribuente interessato applichi due studi di settore, compreso il caso in cui si tratti del medesimo studio applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, per accedere al regime premiale è necessario che per entrambi gli studi siano soddisfatte le condizioni di accesso.

Gli indicatori di coerenza rilevanti ai fini del regime premiale previsti dai rispettivi decreti di approvazione o di modifica degli studi di settore sono riportati nell’allegato n. 2 al provvedimento, distinti per le seguenti tipologie:

a) efficienza e produttività del fattore lavoro;

b) efficienza e produttività del fattore capitale;

c) efficienza di gestione delle scorte;

d) redditività;

e) struttura.

 

Gli studi di settore nei confronti dei quali si applica il regime premiale sono individuati tra quelli per i quali risultano approvati:

a) indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro diverse tipologie tra quelle indicate nell’allegato n. 2 al provvedimento;

b) indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle indicate nell’allegato n. 2 al provvedimento e che contemporaneamente prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

 

Si evidenzia che nella motivazione del provvedimento si legge che tenuto conto della particolare funzione di stima prevista per alcuni studi delle attività professionali, che nel valorizzare le prestazioni rese non riesce a cogliere appieno i possibili casi di omessa fatturazione, i relativi studi, in attesa delle eventuali modifiche che potranno essere introdotte in fase di evoluzione degli stessi, non vengono interessati dal regime premiale in argomento per l’annualità 2014.

 

6 luglio 2015

Francesco Buetto