Rimborsi trimestrali IVA più facili: importanti novità da luglio 2015 sul visto di conformità, split payment, nuovo modello TR

semplificazioni sul visto di conformità, per lo split payment, il nuovo modello TR ed una panoramica di tutti gli importanti aggiornamenti

 

Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 aprile 2015, è stata individuata una nuova categoria di contribuenti per i quali il rimborso IVA sprint è consentito; la successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, n.61/E del 24 giugno 2015, ha fornito indicazioni che di seguito si analizzano.

 

Il rimborso dell’IVA: cenni

L’art. 30, del DPR 633/1972 (Decreto IVA), prevede che “Se dalla dichiarazione annuale risulta che l’ammontare detraibile di cui al n. 3), dell’articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività”. In sostanza, è data facoltà al contribuente, che al termine dell’anno riscontra un credito IVA, di poterlo compensare nella successiva dichiarazione ovvero di richiederne il rimborso.

Quest’ultima opzione è di fatto dovuta “in caso di cessazione di attività”.

Il successivo art. 38-bis prescrive, poi, le modalità per l’esecuzione dei rimborsi, rinviando, con l’ultimo periodo del comma 1, a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per le “ulteriori modalità ed i termini”.

I soggetti passivi IVA possono richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 30, del Decreto IVA :

  1. risultante dalla dichiarazione Iva;

  2. ovvero, relativa a ciascuno dei primi tre trimestri solari.

L’eccedenza detraibile d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale può essere chiesta a rimborso:

in caso di cessazione dell’attività;

al ricorrere delle ipotesi previste dall’art. 30, c. 3, del Decreto IVA (ipotesi relativa a importi superiori ad € 2.582,28) ;

in presenza di eccedenze detraibili per 3 anni consecutivi;

dai produttori agricoli che applicano il regime speciale IvA sulle cessioni all’esportazione e sulle cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli e ittici.

Il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, se d’importo superiore a 2.582,28 euro, può essere chiesto a rimborso, in tutto o in parte, dai soggetti che:

  • hanno effettuato, esclusivamente o prevalentemente, operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle applicate sugli acquisti e sulle importazioni;

  • hanno effettuato operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del Decreto IVA, nonché altre operazioni non imponibili a esse assimilate e cessioni intracomunitarie di beni di cui agli articoli 41 e 58, D.L. n. 331/1993, per un ammontare superiore al 25 per cento dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo;

  • hanno acquistato o importato beni ammortizzabili, nonché beni e servizi per studi e ricerche;

  • hanno effettuato prevalentemente operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto di cui agli articoli da 7 a 7-septies, del Decreto IVA;

  • si sono identificati direttamente in Italia, ai sensi dell’art. 35-ter del Decreto IVA, oppure hanno nominato un rappresentante fiscale nello Stato, poiché soggetti non residenti.

Approvato il nuovo modello IVA TR

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 39968, del 20 marzo 2015, è stato approvato il nuovo modello IVA TR, per le richieste di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il modello IVA TR, sostituisce quello rilasciato il 26 marzo 2014 dalle Entrate, ed è utilizzabile già per le richieste di rimborso/compensazione del primo trimestre 2015, che era da presentare entro il 30 aprile scorso; il nuovo modello era da tempo atteso:

  1. perché dovevano trovare collocazione le nuove ipotesi di reverse charge per il settore edile di cui all’art. 17, c. 6, lett. a-ter, del DPR 633/1972 e quelle relative al settore energetico considerati rilevanti ai fini della verifica del presupposto dell’aliquota media di cui all’art. 30, c. 2, lett. a, del citato DPR 633/1972;

  2. per i soggetti fornitori della pubblica amministrazione di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/1972 , il cd. split payment che determinando una situazione creditoria IVA del fornitore della pubblica amministrazione vedono riconosciuti, in via prioritaria, il diritto al rimborso IVA annuale e trimestrale.

 

Il soggetto IVA che può utilizzare il modello TR

I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore ad € 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello IVA TR.

Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis, comma 2, DPR n. 633/1972):

  1. dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

  2. dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del DPR n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate ;

  3. dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili ;

  4. dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del DPR n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Dal primo trimestre 2012 il rimborso Iva infrannuale può essere richiesto anche dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività:

  • prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;

  • prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;

  • prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;

  • prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del DPR n. 633/1972 (articolo 8, della legge comunitaria 217/2011).

Si evidenzia che tale rimborso può essere richiesto con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2012.

 

Le novità del nuovo modello TR

Nel nuovo modello TR va segnalato che :

  • non è più presente la richiesta dell’apposizione del visto di conformità per le compensazioni di importo superiore ad euro 15.000,00;

  • il campo 3, del rigo TD8, della sezione va compilato dai soggetti che sono esonerati dalla prestazione della garanzia per i rimborsi oltre 15mila euro, alla duplice condizione di aver rilasciato l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di aver fatto apporre negli appositi spazi il visto di conformità dal professionista o la sottoscrizione dell’organo di controllo;

  • la novità dello split payment: nel primo quadro troviamo il nuovo rigo “TA 13” dedicato alle operazioni split payment, ovvero alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, per le quali l’IVA evidenziata in fattura deve essere versata direttamente dall’Amministrazione che acquista o beneficia del servizio.

Le attività cinematografiche

La disposizione di cui all’art. 38-bis, decimo comma, del DPR 633/1972 , che prevede l’erogazione dei rimborsi in via prioritaria dell’eccedenza d’imposta detraibile, si applica, a partire dalla richiesta relativa al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2015, agli operatori economici titolari del codice di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 «59.14.00» (attività di proiezione cinematografica).

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.61/E del 24 giugno 2015, afferma che per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello IVA TR, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2015, i contribuenti in possesso dei requisiti individuati dall’articolo 1, del decreto Ministro dell’economia e delle finanze del 27 aprile 2015, segnaleranno tale situazione indicando nel rigo TD8, casella 1 “Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso”, il codice “7”.

 

Adeguato il modello per il rilascio della polizza

Va infine ricordato che, con provvedimento del 26 giugno 2015, del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stato approvato il modello per il rilascio della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ai fini del rimborso IVA e per i crediti vantati dall’Amministrazione finanziaria, relativamente ad annualità precedenti, accertati o richiesti nel periodo di efficacia della garanzia.

Il modello si adegua alle nuove disposizioni sui rimborsi IVA introdotte dal “decreto semplificazioni” (articolo 13, D.Lgs 175/2014) che hanno riveduto, fra l’altro, l’articolo 38-bis del DPR 633/1972, cancellando l’obbligo generalizzato della garanzia per l’ottenimento dei rimborsi annuali e trimestrali, per una procedura di erogazione più spedita e semplificata.

Il modello sostituisce il precedente schema, approvato con provvedimento del 10 giugno 2004.

 

2 luglio 2015

Federico Gavioli