Prestazioni professionali gratuite e rischio di accertamento fiscale

Se il professionista offre le proprie prestazioni professionali gratuitamente, quali sono i rischi in caso di verifica del Fisco?

come fatturare le prestazioni professionali gratuiteLe prestazioni professionali rese gratuitamente sembrano essere meno rischiose ai fini di eventuali accertamenti fiscali, anche se le singole fattispecie devono essere esaminate di volta in volta. Sembra essere questo il recente atteggiamento della giurisprudenza di merito che i contribuenti potranno tenere in debita considerazione.

L’orientamento favorevole è stato sostenuto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza n. 99/2010 e dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza con la sentenza n. 365/2013.

 

Secondo quanto affermato dai giudici lombardi è

“plausibile che un’artista possa decidere di partecipare ad alcuni eventi senza richiedere alcun compenso sia per aumentare la sua notorietà sia per altri personali motivi”.

 

La seconda sentenza emessa dai giudici nel corso del primo grado di giudizio ha ritenuto illegittimo l’accertamento di maggiori compensi basato sulla presunzione che i professionisti non siano soliti prestare i propri servizi a titolo gratuito”.

Si tratta, indubbiamente, di un passo in avanti, ma l’Agenzia delle entrate presume con una certa frequenza che le prestazioni professionali non possano essere rese gratuitamente. Pertanto, qualora nel corso di un’attività di verifica vengano rinvenuti fascicoli o altra documentazione attestanti inequivocabilmente lo svolgimento di una o più prestazioni professionali, in mancanza della dichiarazione dell’incasso e quindi anche dell’emissione della fattura, il Fisco presume l’avvenuto pagamento “in nero”.

Una motivazione utilizzata dal Fisco a sostegno dell’accertamento del maggior reddito è rappresentata dalla mancanza di attività da parte del professionista finalizzate al “recupero” del credito non incassato.

In altre parole la circostanza che il professionista non abbia iniziato un giudizio nei confronti del cliente moroso per il recupero del credito dallo stesso vantato dimostrerebbe all’Agenzia delle entrate l’avvenuto incasso “in nero”.

 

In realtà la conclusione è troppo semplicistica e necessita di un approfondimento. Preliminarmente deve essere verificato se i crediti non incassati sono relativi a prestazioni rese nei confronti del medesimo soggetto o nei confronti di diversi clienti. Infatti, si deve valutare, anche in ragione delle condizioni economiche del cliente, se l’inizio di un’eventuale contenzioso possa determinare e con quale percentuale la riscossione della somma non pagata.

Viceversa se le possibilità di recuperare gli importi dovuti sono scarse e soprattutto se sussiste il concreto rischio che le spese di giudizio possano essere superiori rispetto alla somma da incassare, il professionista potrebbe essere indotto a rinunciare al potenziale contenzioso.

Con riferimento alla situazione descritta sarebbe illegittimo da parte del Fisco presumere l’avvenuto incasso.

L’esame degli elementi evidenziati può ben spiegare il comportamento del professionista. Pertanto la circostanza che tale soggetto non abbia neppure tentato il recupero della somma dovuta non è sufficiente per presumere l’avvenuto pagamento della prestazione professionale senza l’emissione della fattura e quindi senza dichiarare il relativo compenso. Sono eventualmente necessari ulteriori elementi presuntivi che dovranno essere esaminati nell’ambito di un “quadro complesso”.

 

Non risulta che l’Agenzia delle entrate, nel “contestare” le prestazioni gratuite, effettui un’analisi particolarmente approfondita. E’ quindi sufficiente che nel corso dell’attività di verifica venga rinvenuta presso lo studio del professionista la documentazione da cui risulti la prestazione resa senza incassare alcuna somma, affinché da tale situazione il Fisco faccia scattare la predetta presunzione.

Il recente orientamento delle Commissioni di merito sembra così dirigersi verso una direzione completamente opposta e quindi più favorevole ai contribuenti che potrebbero, anche per ragioni personali, non aver incassato alcuna somma per ciò che riguarda alcune delle prestazioni rese.

 

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30 luglio 2015

Nicola Forte