La comunicazione delle minusvalenze nel modello 770

le cessioni e le altre operazioni sulle partecipazioni che possono dare luogo ai redditi diversi di cui all’articolo 67 del Tuir devono essere indicate nel modello 770 ordinario, nel quadro SO, anche se dalla cessione scaturisce una minusvalenza

 

Le cessioni e le altre operazioni che possono dare luogo ai redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. c – c–quinquies, del Tuir (azioni, quote di Srl, altre partecipazioni, diritti di opzione…) devono essere indicate nel modello 770 ordinario, quadro SO, anche se dalle cessioni scaturisce una minusvalenza. La soluzione si desume direttamente dalle istruzioni allegate per la compilazione del modello.

I soggetti interessati alla compilazione del predetto quadro sono i notai, gli altri intermediari professionali, e le società ed enti emittenti che intervengono, anche come controparti, nelle predette operazioni. In particolare, i dati relativi all’operazione, da indicare all’interno del quadro SO sono: la causale, l’oggetto, la data, l’ammontare, la quantità, il numero degli intestatari, la percentuale ed il codice fiscale del soggetto cointestatario.

 

Per quanto riguarda l’ammontare le istruzioni puntualizzano, con riferimento alla compilazione del punto 16, che deve essere indicato l’ammontare complessivo dell’operazione, “espresso in euro alla data indicata nel punto 15, ad esempio: ammontare degli eventuali corrispettivi, differenziali e premi…”. Il riferimento generico alla necessità di indicare il corrispettivo induce a ritenere che i dati dell’operazione debbano essere segnalati anche laddove il contribuente abbia realizzato, a seguito della operazione di cessione, una minusvalenza. Tale interpretazione è confermata dalla prima parte delle istruzioni per la compilazione del quadro SO laddove si precisa che la predetta comunicazione deve essere effettuata per le operazioni “che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell’art. 67, comma 1…” del Tuir. L’utilizzo dell’espressione “possono” vuol, appunto significare la necessità di indicare tutte le operazioni. Ad esempio si consideri il caso di Tizio che ha acquistato una quota di partecipazione di una srl sopportando un costo di 8.000 euro e che nel corso del 2014 ha effettuato la cessione della medesima quota di partecipazione ad euro 5.000. In questo caso ne è conseguita una perdita (una minusvalenza), ma in corrispondenza del campo 16 deve essere comunque indicato il corrispettivo pari a 5.000. D’altra parte la ratio della segnalazione è quella di rendere possibile i controlli del Fisco pertanto devono, di conseguenza, essere indicati i dati di tutte le operazioni che “potenzialmente” sono in grado di generare plusvalori tassabili anche se in concreto ciò non si verifica in quanto il risultato derivante dalla vendita è negativo.

 

Ulteriori difficoltà riguardano, poi, l’indicazione della quantità oggetto della cessione (punto 17 del quadro SO). La corretta indicazione di tale dato determina la necessità di un’interpretazione affatto agevole. Infatti se per le cessioni di titoli azionari deve essere indicato il numero delle azioni oggetto di cessione, la soluzione non è immediata per le cessioni di quote di una Srl. Infatti, in questo caso non è corretto indicare il numero delle quote cedute.

L’art. 2468 c.c. prevede che le quote di partecipazione alle Srl “non possono essere rappresentate da azioni“ e che “le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento” (salvo il caso in cui lo stesso atto costitutivo non disponga, ai sensi del successivo comma 2, diversamente). In sostanza, ogni socio di una srl sarà sempre titolare di una sola quota che rappresenta una determinata percentuale di partecipazione al capitale sociale. Si consideri, ad esempio, una Srl partecipata da due soci, A al 90% e B al 10%. A è titolare di un’unica quota di partecipazione al 90% e B è titolare di un’unica quota rappresentativa, però, di una partecipazione ai diritti sociali del 10%. Conseguentemente non è corretto indicare all’interno del quadro SO il numero delle quote oggetto di cessione. Infatti, ove si dovesse indicare tale numero, notai ed intermediari dovrebbero riportare sempre e solo un’unica quota, ma la soluzione non può essere condivisa. Conseguentemente dovranno essere tenute distinte le partecipazioni in Srl (o società di persone) dai titoli azionari. Il quadro SO dovrà riportare per le cessioni azionarie, il numero delle azioni cedute e, per le cessioni di quote di Srl, la percentuale di partecipazione al capitale sociale. Nell’esempio sopra indicato se A dovesse cedere l’unica quota di partecipazione nella Srl dovrà essere indicata in corrispondenza del campo 17, relativo alla quantità, del quadro SO, la percentuale del 90%.

 

17 luglio 2015

Nicola Forte