Da oggi entra in vigore il DURC on line

da oggi vengono semplificate le procedure per la verifica della regolarità contributiva con la novità del DURC-on-line: vediamo le nuove modalità di richiesta del DURC

 

Premessa generale

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 125 dell’1 giugno 2015 del DM del 30/01/2015 diventa operativa per le Imprese, a far data da oggi 1 luglio 2015, la semplificazione in materia di rilascio del DURC che prevede il rilascio in tempo reale di una certificazione di regolarità contributiva avente una validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica .

Successivamente in data 8 giugno 2015 il Ministero del lavoro, con la circolare n. 19, ha fornito le prime indicazione analizzando i punti salienti della nuova normativa.

 

Soggetti abilitati alla verifica della regolarità contributiva

In attesa dell’implementazione informatica del sito, i soggetti delegati sono esclusi dalla possibilità di avviare la verifica della regolarità contributiva in questa prima fase mentre i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (tra cui ad esempio i Consulenti del lavoro) sono abilitati alla nuova verifica.

Verifica di regolarità contributiva

In via generale i soggetti abilitati possono verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS e dell’ INAIL e delle Casse Edili. Come previsto dal DM del 30/01/2015 sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva seguenti soggetti:

a) amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti;

b) organismi di attestazione SOA; pubbliche amministrazioni concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Sicurezza);

c) pubbliche amministrazioni procedenti, concessionari e gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del DPR 445/2000;

d) impresa o lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

e) banche/intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito .

 

Il documento generato dall’esito positivo della verifica sostituisce ad ogni effetto il DURC ai fini della richiesta delle seguenti procedure:

a) per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui alla Legge n. 266/2005;

b) per le procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;

c) per il rilascio dell’attestazione SOA.

La verifica sarà effettuata a mezzo di una interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili tramite codice fiscale e nel caso sia presente il rilascio di un DURC in corso di validità, il sistema rimanderà allo stesso senza emettere un nuovo documento.

Il documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica e il sistema è stato congegnato per accettare solo la prima richiesta quale richiesta di verifica della regolarità (tutte le richieste inviate successivamente sono accodate in un elenco di soggetti interessati all’esito della certificazione ).

La regolarità, una volta accertata, sarà comunicata sia al primo richiedente del DURC e sia a tutti coloro che hanno presentato la richiesta.

In presenza di un certificato di regolarità in corso di validità, ad ogni richiesta di DURC sarà rilasciato automaticamente il certificato già prodotto e solo alla scadenza dei 120 giorni la nuova richiesta di DURC riavvierà dall’inizio la procedura.

Periodo transitorio

Per le tipologie di DURC elencate dall’art. 9 del DM restano in vigore le modalità di rilascio previdenti entro fino alla data del l’1 gennaio 2017; trattasi dei seguenti casi:

a) dell’art. 13-bis, c. 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;

b) dell’art. 6, c. 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

c) in applicazione dell’art. 5, c.a 2 lett. a, del decreto del Ministero dell’Interno 29 agosto 2012;

d) in applicazione dell’art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013.

Restano in vigore le modalità di rilascio previgenti per le verifiche previste dall’art.6 del DM nei casi in cui non vi siano informazioni negli archivi INPS,INAIL e Casse Edili.

Requisiti di regolarità

La regolarità contributiva riguarda i pagamenti dovuti scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata e , nello specifico, la verifica riguarda tutti i contributi dovuti dall’impresa per tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e i contributi dovuti dai soggetti autonomi compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all’iscrizione alla gestione separata (per la verifica occorre indicare il codice fiscale del soggetto).

E’ stato ribadito che la regolarità sussiste anche in caso di scostamenti tra le somme dovute e quelle versate in presenza di differenze che risultino pari o inferiore ad euro 150,00 .

Il DM ha specificato che la presenza delle seguenti casistiche costituisce comunque motivo per ritenere valida la regolarità contributiva:

a) rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL, dalle Casse edili e dagli Agenti della riscossione;

b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;

c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;

d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso sino alla decisione che respinge il ricorso;

e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza (fatta salva l’ipotesi cui all’art. 24 D.lgs. 46/99) concernente il caso di accertamento effettuato dall’ufficio impugnato davanti all’autorità giudiziaria, nel quale caso l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice;

f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

 

Mancata regolarità contributiva

In caso di assenza di regolarità sarà inviato tramite PEC (entro le successive 72 ore e solo al soggetto interessato o ad un soggetto delegato ai sensi dell’art. 1 della legge 12/79) l’invito a regolarizzare la posizione entro il termine di 15 giorni con l’indicazione analitica delle cause (per il rilascio del DURC è necessario comunque che la regolarizzazione avvenga prima del trentesimo giorno dalla data della prima richiesta).

Nota bene: l’invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni. Al termine dei 30 giorni o al termine dell’istruttoria se precedente, se la ditta risulta regolare, a tutti i richiedenti sarà inviato il documento di regolarità mentre, in caso contrario, a tutti sarà comunicato l’importo del debito che la ditta ha nei confronti degli Enti previdenziali.

 

Le cause ostative al rilascio del DURC

Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarità le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate dall’Allegato A del DM con obbligo del datore di lavoro di trasmettere alla DTL una specifica autocertificazione (trattasi ad esempio delle violazioni che riguardano gli artt. 437 e 589 c.p. per un periodo di 24 mesi, l’art.590 c.p. per un periodo di 18 mesi, le violazioni di cui agli artt. 55, 68, 87, 159, 178, 219, 262, 282 del T.U. 81-2008 per un periodo di 12 mesi, le disposizioni di cui agli artt. 7 e 9 del d.lgs. 66-2003 per un periodo di tre mesi).

Il Ministero del Lavoro,con la circolare n. 19, ha chiarito che ai fini della richiesta del Durc che ha comportato l’autocertificazione da parte del Datore di lavoro, si deve fare riferimento alla data in cui viene effettuata la verifica (non alla data dell’autocertificazione) e che la nuova disciplina relativa alla regolarizzazione entro 15 giorni dalla richiesta si applica anche a tali casistiche.

1 luglio 2015

Celeste Vivenzi