Concordato preventivo: il problema della contabilizzazione degli oneri prededucibili

In attesa dell’omologazione del concordato i costi prededucibili a carico della società che ha richiesto la procedura come vanno contabilizzati?

QUESITO

concordato preventivoIn data 31/12/2014 vanno contabilizzati i costi prededucibili relativi ad un concordato preventivo depositato in autunno del 2014 per cui non è ancora giunta alla data di approvazione del bilancio l’omologa da parte del Tribunale.

Il piano di concordato e la relazione del Commissario giudiziale riconoscono l’esistenza di costi prededucibili a carico della procedura per € 200.000 circa; di cui € 120.000 a fronte delle prestazioni professionali inerenti la domanda di concordato presentata ed € 80.000 circa come compenso stimato del Commissario giudiziale per la durata della procedura.

Si segnala che se omologata la procedura avrà durata di 3 anni per la liquidazione dell’attività, la durata complessiva sarà di circa 4 anni.

In assenza del provvedimento di omologa, come vanno contabilizzati tali costi già stimati nel bilancio della società che ha presentato domanda di concordato?

RISPOSTA

Premesso che la nostra analisi è meramente contabile e che non si entra nel merito della procedura concorsuale (di cui non sono noti i dati) né dell’eventuale deducibilità fiscale dei costi procedurali.

Il caso sembra tipico dei “fondi per oneri futuri”, che nella prassi contabile giornaliera sono raramente usati; ricordiamo che l’OIC 31 li identifica1 così:

“i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi”.

Nel caso illustrato le spese “legali” (mi sembra la definizione più ovvia) rappresentano costi stimati dal commissario Giudiziale anche se non quantificati con esattezza in attesa del provvedimento di omologa del contribuente.

La scrittura contabile consigliata è:

Spese legali per procedura a Fondo oneri futuri connessi alla procedura

Nota: in assenza di ulteriori specificazioni si suppone per semplicità che la spese per professionisti siano spese legali, tuttavia bisognerà contabilizzare i costi in base alle prestazioni professionali effettivamente ricevute (i.e. l’attività di consulenza di un revisore andrà contabilizzata nelle relativa voce di costo).

Per quanto riguarda la durata della procedura, ci pare opportuno segnalare quanto segue: le spese dei consulenti sembrano essere integralmente di competenza dell’esercizio 2014, in quanto inerenti la domanda di concordato preventivo predisposta e presentata dalla società, mentre il compenso del commissario giudiziale è una stima relativa all’intera durata della procedura; pertanto apapre opportuno parametrare il costo stimato del compenso del commissario giudiziale al solo esercizio 2014, tenuto conto che il Commissario maturerà i propri compensi durante un periodo di 4 anni. In assenza di ulteriori precisazioni sulla natura dei compensi del commissario giudiziale e sulla loro competenza temporale, il paramtro più facilmente utilizzabile è quello temporale.

Il costo dei compensi del commissario andrà pertanto “spalmato” sui 4 esercizi.

18 luglio 2015

Luca Bianchi

1 Vedi il documento OIC 31 pubblicato ad Agosto 2014.