Scissioni societarie: un nuovo approccio per la ripartizione del costo della partecipazione scissa

La determinazione del costo fiscalmente riconosciuto di una partecipazione è una questione che assume particolare rilievo nel momento in cui la società viene scissa in quanto si pone l’evidente problema di ripartire lo stesso tra la società scissa e la società beneficiaria.

Scissioni societarie e costo fiscalmente riconosciuto

La determinazione del costo fiscalmente riconosciuto di una partecipazione è una questione che assume particolare rilievo nel momento in cui la società viene scissa in quanto, ipotizzando una scissione parziale proporzionale con unica beneficiaria, si pone l’evidente problema di ripartire lo stesso tra la società scissa e la società beneficiaria.

Il punto fermo è che ovviamente la somma del costo fiscalmente riconosciuto delle due società deve essere pari a quello riferito alla società scindenda.


Rimane tuttavia da capire, in assenza di qualsivoglia puntuale spunto normativo, che criterio debba essere usato per implementare tale suddivisione. Si possono ipotizzare due soluzioni alternative.
Da un lato si potrebbe ripartire lo stesso in proporzione ai patrimoni contabili rimasti o assegnati, dall’altro si potrebbe valutare di ripartirlo in base ai patrimoni effettivi.
Ciascuna delle due soluzioni presenta ovviamente pregi e difetti.

L’Agenzia delle Entrate ha inizialmente sposato la tesi dei patrimoni contabili ma la recente R.M. 52/E/2015 segna un cambiamento di approccio.
Approfondiamo di seguito la problematica.

I soci persone fisiche
Il primo intervento sul tema è avvenuto con la Circolare n 98/E-107570 del 17 maggio 2000.
Il paragrafo 7.2.3, rubricato “Ripartizione del valore fiscalmente riconosciuto delle azioni ai soci” affronta il caso in cui i soci della società scissa ricevono le azioni dalla beneficiaria e si chiede quale criterio debba essere adottato per ripartire il costo originario delle azioni della scissa tra le vecchie azioni della società scissa e le nuove azioni della beneficiaria.
Nel quesito non viene chiarito se i soci sono persone fisiche che operano nella sfera privata o soggetti che operano nella sfera di impresa.
I successivi riferimenti agli articoli 81 e 82 (ora 67 e 68) contenuti nella risposta lasciano intendere che il caso riguarda dei soci persone fisiche.
Si evidenzia come, per effetto dell’operazione straordinaria di scissione, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 123-bis del Tuir (ora art. 173), il cambio delle partecipazioni originarie dell’ente scisso con quelle dell’ente beneficiario non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze…

continua nel PDF qui sotto==>

Tutti gli approfondimenti relativi alle operazioni societarie straordinarie sono QUI==>

Scarica il documento