Non è vero che la Cassazione ha deciso sui dirigenti illegittimi

alcune valutazioni sulla recente sentenza di Cassazione che (non) tratta della oramai nota vicenda dei “falsi dirigenti illegittimi”

Per chi fosse interessato all’argomento “DIRIGENTI ILLEGITTIMI” l’avv. Maurizio Villani ha predisposto un utilissimo dossier che spiega nei dettagli al situazione e suggerisce spunti pratici per la predisposizione di ricorsi

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E’ di poche ore fa, la notizia apparsa sul sito del “Commercialista Telematico” quotidiano di approfondimenti e novità fiscali, relativa alla pubblicazione del testo della prima decisione interlocutoria della Cassazione sulla contestazione dell’illegittimità della nomina del dirigente firmatario dell’avviso di accertamento.

Ebbene, è necessario subito far chiarezza che tale sentenza ovvero la n. 12762 del 19 giugno 2015, qui in commento, non riguarda in alcun modo la oramai nota vicenda dei “falsi dirigenti illegittimi” laddove concerne esclusivamente un difetto di delega eccepito dalla contribuente per violazione dell’art. 42, D.p.r. n. 600/73 trattandosi asseritamente di avvisi sottoscritti da funzionario privo di specifica delega.

Ben diversa, infatti, la questione in esame da quella relativa alla carenza del requisito dirigenziale oggetto della sentenza n. 37 del 25/02/2015 della Corte Costituzionale che ha bollato “illegittimi” 800 dirigenti delle agenzie fiscali incaricati senza concorso dichiarando illegittima la norma del “decreto Semplificazioni fiscali”(art. 8, comma 24, del D.L. n. 16 del 02/03/2012, e successive proroghe), che ha consentito alle agenzie fiscali di conferire, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, incarichi dirigenziali ai propri funzionari con la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato, per il tempo necessario a coprire il posto vacante tramite concorso.

Ebbene, nello specifico, tralasciando gli altri motivi di ricorso eccepiti, ma incentrando l’attenzione su quello che ai fini del nostro esame interessa, la contribuente col terzo motivo di ricorso veicola la censura di «violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/73 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.», che sintetizza nel seguente quesito di diritto: «Stabilisca l’Ecc.ma Corte di Cassazione se possa ritenersi legittimo un avviso di accertamento che, come nel caso di specie, sia stato emesso e sottoscritto dal Capo area Controllo al quale non sia stata rilasciata, in data anteriore e/o contestuale alla sottoscrizione stessa, dal Direttore dell’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate specifica delega scritta motivata e limitata nel tempo ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001».

Ecco che i Giudici Supremi rilevano che tutti i motivi, per come formulati, risultano inammissibili, in quanto difformi dal paradigma legale e giurisprudenziale.

In particolare, i vizi riconducibili ai nn. 3) e 4) dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., vanno corredati da un quesito di diritto che deve contenere, a pena di inammissibilità: a) una sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) l’indicazione della regola di diritto da questi applicata; c) la diversa regola di diritto ritenuta da applicare; il tutto in modo tale che il giudice di legittimità, nel rispondere al quesito, possa formulare una regula iuris suscettibile di applicazione anche in diversi casi (Cass. su., nn. 2658 e 28536 del 2008, n. 18759 del 2009; Cass. n. 22704 del 2010, n. 21164 del 2013, nn. 11177 e 17958 del 2014). Inoltre, assolvendo la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, i quesiti in questione debbono mettere la Corte in grado di comprendere – anche attraverso la loro semplice lettura – la prospettazione dell’errore asseritarnente compiuto dal giudice di merito, nonché della regola che si assume, in sua vece, applicabile.

Quanto ai vizi motivazionali di cui al successivo n. 5), essi vanno accompagnati – sempre a pena di inammissibilità – dal c.d. “momento di sintesi” (o “quesito di fatto”), il quale deve consistere in un passaggio espositivo distinto ed autonomo rispetto allo svolgimento del motivo – ossia un quid pluris rispetto all’illustrazione del mezzo – finalizzato ad individuare, chiaramente e sinteticamente, il fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento alquale la motivazione si assume omessa, o insufficiente, o contraddittoria, con specifica segnalazione delle ragioni per le quali la motivazione risulta inidonea a giustificare la decisione.

E’ stato poi chiarito che non è ammesso mescolare motivi eterogenei, riferiti ai diversi casi disciplinati dal codice di rito, mediante la formulazione di quesiti “multipli” o “cumulativi

Per questo, i motivi di ricorso fondati sulla violazione di norme di diritto e quelli fondati su difetti motivazionali devono essere sorretti da quesiti separati

Ciò in quanto quello di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che svolgono una funzione identificativa e devono perciò necessariamente possedere i caratteri della tassatività e specificità, non potendosi risolvere in una critica generica, che accorpi indistintamente sotto un unico motivo una molteplicità di profili tra loro confusi o inestricabilmente combinati. Ragioni di logica impediscono, inoltre, che siano censurate contemporaneamente la mancanza, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, non potendosi predicare l’insufficienza o la contraddittorietà di ciò che sia – in tesi – inesistente.

Tanto premesso, facendo applicazione dei suddetti principi, i Giudici supremi nel respingere il ricorso,per inammissibilità di tutti i motivi, in relazione al terzo motivo che si torna a ripetere è quello che qui interessa, così scrivono: << Il terzo motivo, oltre a risultare similmente carente di autosufficienza (per mancata descrizione della delega e degli ordini di servizio implicati), è anche inconferente, poichè muove dal presupposto della mancanza di specifica e motivata delega scritta al funzionario sottoscrittore, quando invece la sentenza afferma (per l’anno 2000) l’esistenza di delega valida ed efficace, e quindi la legittimità dell’atto di accertamento; pertanto, il motivo avrebbe potuto semmai formularsi in relazione non al n. 3) m al n. 5) dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., ove si fosse voluta contestare l’insufficienza motivazionale sul punto>>.

Alla luce di quanto appena esposto,emerge chiaramente come nessun nesso vi sia tra la sentenza in commento, relativa semplicemente ad una eccezione sollevata di “mancanza di delega”, peraltro, riscontrata al contrario esistente dal Collegio di merito, ritenuta vieppiù inammissibile dagli Ermellini, e la recentissima questione relativa alla nomina di dirigente firmatario di avviso di accertamento dichiaratoillegittimo, e pertanto decaduto, per effetto della nota sentenza della Consulta n. 37/2015 perché senza concorso.

 

25 giugno 2015

Maurizio Villani e Iolanda Pansardi

 

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Per chi fosse interessato all’argomento “DIRIGENTI ILLEGITTIMI” l’avv. Maurizio Villani ha predisposto un utilissimo dossier che spiega nei dettagli al situazione e suggerisce spunti pratici per la predisposizione di ricorsi