Il visto di conformità per gli enti locali

in caso di necessità per un ente locale della richiesta di apposizione del visto di conformità sorgono molti dubbi sulla prassi per la nomina di un professionista esterno che assolva tale obbligo e sulle procedure contabili da seguire

L’art. 10 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), impone l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 per chi intende utilizzare crediti Iva in compensazione, della certificazione della contabilità e della dichiarazione Iva tramite apposito visto di conformità. Molti dubbi ci sono stati e ci sono in merito; ne esemplifichiamo alcuni-

1) Chi sono i soggetti che possono apporre il Visto di Conformità?

I soggetti “abilitabili” al rilascio del Visto di Conformità attraverso una richiesta da inoltrare alla Direzione Regionale delle Entrate, devono essere iscritti ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del DLgs 9 luglio 1997, n. 241,

  • nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

  • nell’albo dei consulenti del lavoro;

  • nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Tra questi l’Agenzia delle Entrate ha stranamente incluso i Revisori Legali (Vds Risoluzione 90/E del 2010 in risposta ad un interpello posto da un Comune) dimenticando che:

a) I Revisori non possono in alcun modo apporre il Visto di Conformità nei Comuni in cui esercitano la revisione contabile per manifesta incompatibilità, (Vds articolo de il Sole 24 ore “Per i revisori locali visto di conformità ad alto rischio del 03/02/2014) ove specifica che l’organo di revisione degli Enti locali non può effettuare alcuna prestazione professionale aggiuntiva alla revisione, nemmeno a titolo gratuito, così come previsto dal T.U.E.L. dove è scritto che questi non possono assumere incarichi o consulenze presso lo stesso ente locale (articolo 236, comma 3), confermando quanto da me più volte anticipato e spiegato nei Vari Convegni.

b) il Comune non è affatto un soggetto Irpef o Ires.

2) Condizioni per l’apposizione del Visto.

Al Professionista viene imposto l’obbligo di certificare le scritture contabili a condizioni che le abbia redatto lui stesso o che siano predisposte dal contribuente sotto la responsabilità del professionista (n.d.r. zero casistica) (artt .23 cc 1 e 2 D.M. 164 del 31/05/1999).

3) Risvolti

Sicuramente ci sarà qualcuno disposto a mettere la firma sul lavoro altrui per poche centinaia di euro, ma de facto con l’apposizione del Visto di Conformità Iva e Irap risulta palese che i Comuni non possono più elaborare la Contabilità Fiscale al proprio interno, ma si devono affidare ad un Professionista esterno.

22 giugno 2015

Giuseppe Antonio Fragola