DURC on line: dall'1 luglio basta un click!

per la richiesta del DURC dal prossimo 1 luglio scattano una serie di semplificazioni; ecco una riassunto di tutta la normativa: la regolarità contributiva, dei pagamenti, la regolarità dell’impresa nelle procedure concorsuali, le cause ostative alla regolarità, il regime transitorio

  1. Premessa

Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, concernente “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, il c.d. Jobs Act, all’articolo 4, comma 2, in materia di semplificazioni del Documento Unico di Regolarità Contributiva (il DURC), demandava ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti I.N.P.S. e INAIL e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), entro 60 giorni dall’entrata in vigore della delega, la definizione dei requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonchè le ipotesi di esclusione previste dalla stessa norma.

In attuazione della delega, il 30 gennaio 2015 è stato firmato il decreto di cui trattasi, introducendo nuove norme di semplificazione in materia.

Il Documento Unico di Regolarità(DURC) è un certificato unico che attesta la regolarità contributiva di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili.

La normativa sul documento in questione era già stata oggetto di modifica ed aggiornamento con la legge 9 agosto 2013: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.

Una delle novità più rilevanti riguardava il periodo di validità del DURC elevato a 120 giorni dall’emissione, per i certificati rilasciati:

  • per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

  • ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa;

  • per i lavori edili tra soggetti privati, fino al 31 dicembre 2014.

Il menzionato decreto 30 gennaio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015) ha previsto nuove norme per la semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità (DURC), in particolare ponendo l’accento sulle procedure per la verifica della regolarità contributiva, dei pagamenti e dell’impresa nelle procedure concorsuali, nonché sulle cause ostative alla stessa regolarità e, infine, sul regime transitorio fino al 1° gennaio 2017.

  1. Verifica di regolarità contributiva: soggetti abilitati e modalità

La verifica della regolarità contributiva può essere effettuata in tempo reale nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese del settore industria o artigianato o per le attività dell’edilizia, delle Casse edili.

Queste ultime, affinché siano competenti ad attestare la predetta regolarità contributiva, devono essere esclusivamente costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e devono risultare, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a mente dell’articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La predetta verifica viene effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali é richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ai sensi della normativa vigente.

I soggetti abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva, in relazione alle finalità per le quali é richiesto il possesso del predetto DURC, sono i seguenti:

  • amministrazioni aggiudicatrici, organismo di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti, così come indicati nell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

  • gli Organismi di attestazione SOA;

  • le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’articolo 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

  • le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi, che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

  • l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

  • le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’art. 37, comma 7-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

I citati soggetti, in possesso di specifiche credenziali, effettuano la verifica tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

La predetta verifica può essere effettuata, per conto dell’interessato, anche da:

  • un consulente del lavoro;

  • coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e (allora) procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12;

  • gli altri soggetti abilitati da norme speciali.

Laddove l’esito della verifica fosse regolare, verrà generato un documento avente i seguenti contenuti minimi:

  • la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è stata effettuata la verifica;

  • la dichiarazione di regolarità;

  • il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento.

Il Documento generato ha validità di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall’INPS, dall’INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi portali internet.

Lo stesso documento, inoltre, sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previsto:

  • per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

  • nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;

  • per il rilascio dell’attestazione SOA.

Qualora, in riferimento al soggetto per il quale si chiede la verifica, sia già stato emesso il menzionato Documento in corso di validità, la procedura rinvia allo stesso Documento.

  1. La regolarità dei pagamenti

Sempre in tempo reale, viene effettuata anche la verifica della regolarità dei pagamenti e, nello specifico, quelli dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell’impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica viene effettuata, sempreché sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative dichiarazioni retributive.

Si può comunque parlare di regolarità nel caso di:

  • rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base della normativa vigente e dei rispettivi regolamenti;

  • sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;

  • crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione quando sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;

  • crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo, sino alla decisione che respinge il ricorso;

  • crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino alla sentenza passata in giudicato, salva l’ipotesi in cui se l’accertamento effettuato dall’ufficio é impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice, così come specificato dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

  • crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si e’ determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge1

Nelle ipotesi in cui non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi del regime transitorio, di cui si dirà nell’ultimo paragrafo, ciascun Istituto previdenziale e ciascuna Cassa edile trasmettono tramite PEC, all’interessato o al soggetto da esso delegato, l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate.

L’interessato, attraverso le procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla notifica del predetto invito. L’invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni che interverranno durante i predetti 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall’interrogazione che lo ha originato.

La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento di cui si è ampiamente detto nel precedente paragrafo.

Laddove invece decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la risultanza negativa della verifica viene comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione, con l’indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

  1. La regolarità dell’impresa nelle procedure concorsuali

La regolarità (contributiva e dei pagamenti) di un’impresa può sussistere anche se la stessa sia oggetto di procedure concorsuali, purché sussistano determinate condizioni. Ovvero, in caso di:

  • concordato con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il periodo in considerazione è quello intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano della domanda di concordato, di cui all’articolo 161 del medesimo regio decreto, sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti di ciascun Istituto previdenziale e di ciascuna Cassa edile e dei relativi accessori di legge;

  • fallimento con esercizio provvisorio, di cui all’articolo 104 del menzionato regio decreto, gli obblighi contributivi nei confronti dei relativi Istituti previdenziali e Casse edili, scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio, devono risultare essere stati insinuati;

  • amministrazione straordinaria, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili, scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura, anche in questo caso devono risultare essere stati insinuati;

  • una proposta di accordo sui crediti contributivi, di cui all’articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nell’ambito del concordato preventivo ovvero nell’ambito delle trattative per l’accordo di ristrutturazione dei debiti, disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182-bis del medesimo regio decreto, il periodo considerato è quello intercorrente tra la data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell’accordo stesso, sempreché nel piano di ristrutturazione sia previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge.

In tutte le ipotesi sopra indicate, l’impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi relativi ai periodi decorrenti, rispettivamente, dalla data di:

  • pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese;

  • autorizzazione all’esercizio provvisorio;

  • ammissione all’amministrazione straordinaria;

  • presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi.

  1. Le cause ostative alla regolarità

Le violazioni di natura previdenziale e di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A2 del decreto in esame, poste in essere dal datore di lavoro o dal dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi3, sono ostative alla regolarità per il godimento di benefici normativi e contributivi, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito né la riabilitazione di cui all’articolo 178 del codice penale.

Le cause ostative non sussistono se il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria, di cui agli articoli 20 e ss. del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell’articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ovvero di oblazione, come previsto dagli articoli 162 e 162-bis del codice penale.

Le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007.

L’interessato, ai fini della regolarità contributiva, é tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica a campione la veridicità, l’inesistenza a suo carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, in ordine alla commissione delle violazioni di cui al predetto allegato A del decreto in discussione.

  1. Il regime transitorio

Va infine detto che, in via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, resta assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in applicazione:

  • dell’articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 “Il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l’assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica”;

  • dell’articolo 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64: “Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l’accertamento della regolarità contributiva é effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi un’inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”;

  • dell’articolo 5, comma 2 lettera a), del decreto del Ministero dell’Interno 29 agosto 2012: “All’atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver provveduto ad adempiere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore come risulta dalla dichiarazione di cui all’articolo 1, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. A tal fine, per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro dipendente non domestico il datore di lavoro dovrà: a) per un rapporto di lavoro non agricolo provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione. Lo sportello unico per l’immigrazione provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile;

  • dell’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013: “Esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel Comune di L’Aquila e negli altri Comuni del Cratere”.

Lo stesso regime si applica, da ultimo, nelle le ipotesi per le quali la verifica di regolarità contributiva non sia possibile per l’assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili.

  1. Conclusioni.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sul proprio sito internet, un comunicato con il quale informa che dal 1° luglio basterà un clic per avere il rilascio on-line del Durc in formato “.pdf”.

Contribuire a rendere più semplice la vita delle imprese italiane, facendo loro risparmiare tempo e denaro. È questo l’obiettivo della nuova procedura di rilascio on-line del Durc, il documento unico di regolarità contributiva, resa possibile dall’impegno congiunto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Inps, dell’Inail e delle Casse Edili per la completa informatizzazione delle attuali procedure e la creazione di collegamenti tra le diverse banche dati. Grazie alla nuova procedura, che sarà operativa a partire dal prossimo 1° luglio, basterà un semplice clic per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che, peraltro, avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell’ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell’edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile liberamente da internet.”.

I vantaggi della nuova procedura sono evidenti, dal prossimo mese di luglio le imprese potranno accedere all’archivio degli Istituti e delle Casse edili per ottenere un DURC in formato .pdf in tempo reale da stampare in azienda.

Si valuta un risparmio di oltre 100 milioni di Euro all’anno! Risparmi per:

  • la PA: in quanto la verifica della regolarità delle imprese appaltatrici sarà possibile in tempi brevissimi con forti risparmi sull’utilizzo del personale adibito a tale attività ed ai tempi di gestione degli appalti e dei pagamenti;

  • i soggetti tenuti al rilascio del DURC: grazie alla informatizzazione delle procedure, INPS, INAIL e Casse edili avranno risparmi sull’utilizzo del personale adibito alla verifica della regolarità contributiva;

  • le aziende: che potranno ottenere vantaggi sia con riferimento alle risorse impiegate, senza l’ausilio di intermediari, sia in relazione ad una maggiore speditezza dell’amministrazione; il Ministero cita, nel comunicato stampa, un risparmio, prudenziale, di oltre 25 milioni di euro.

Si tratta di un grande passo in avanti verso il lento processo di modernizzazione dei rapporti Stato/imprese/cittadini.

22 giugno 2014

Fabrizio Stella e Vincenzo Mirra

 

1 Così come indicato dall’articolo 3, comma 3, del decreto 30 gennaio 2015.

2Nello specifico: Articoli 437, 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p.. Articoli 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a); del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Articolo 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956. Articolo 22, comma 12, decreto legislativo n. 286/1998. Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Articoli 7 e 9 decreto legislativo n. 66/2003 (solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata).

3Inclusa la sentenza di cui all’articolo 444 del codice di procedura penale.