Agevolazione ACE: la trasformazione dell'eccedenza non utilizzata in credito IRAP

a partire da Unico 2015 i contribuenti che sono in situazione di ‘perdita fiscale’ ai fini IRES possono utilizzare l’eventuale eccedenza derivante dall’agevolazione ‘ACE’ in credito d’imposta ai fini IRAP: le regole per questa trasformazione

 

L’Agenzia delle entrate, in prossimità della scadenza prevista per il versamento delle imposte risultanti dal Modello Unico 2015, ha fornito una serie di chiarimenti articolati aventi ad oggetto la trasformazione dell’eccedenza ACE non utilizzata in credito di imposta da far valere ai fini dell’IRAP.

Il problema riguardava, per gli anni passati, i contribuenti che dichiaravano “perdite fiscali” e per tale ragione non erano in grado di utilizzare in compensazione (in diminuzione dell’imponibile fiscale) l’ACE maturata. L’unica possibilità era rappresentata, in questo caso, dal “riporto a nuovo” dell’ACE che poteva essere effettuato senza alcun limite temporale. Tuttavia, in tale ipotesi, le società che, anche a causa della crisi economica sono costantemente in perdita fiscale, risultavano di fatto ancor più penalizzate dalla relativa disciplina fiscale.

 

Il D.L. n. 91/2014 ha previsto una soluzione consentendo, a scelta del contribuente, la trasformazione delle eccedenza dell’Ace non utilizzate in un credito di imposta da far valere ai fini dell’Irap.

La prima precisazione ha riguardato i profili temporali, cioè l’entrata in vigore della nuova disposizione che trova applicazione a partire dall’esercizio 2014. I dubbi maggiori riguardavano la sorte delle eccedenza pregresse, cioè la quota di ACE maturata negli anni pregressi (fino al periodo di imposta 2013) non ancora utilizzata (a causa delle perdite). L’agenzia delle entrate ha chiarito che le eccedenze pregresse non posso essere trasformate in credito da far valere ai fini della compensazione con l’Irap. L’ACE relativa ai precedenti periodi di imposta, non ancora utilizzata deve continuare ad essere riportata a nuovo e sarà concretamente utilizzabile solo alloquardo troverà capienza in un risultato fiscale positivo.

La circolare ha poi chiarito che la conversione dell’eccedenza maturata nel 2014 può essere anche solo parziale. Ad esempio se l’eccedenza ACE maturata nel 2014 ammonta a 25.000 euro, il contribuente può “riportare a nuovo” negli anni successivi l’importo di 5.000 euro, trasformando in credito d’imposta l’importo residuo di 20.000 euro.

La “conversione” in credito deve essere effettuata applicando l’aliquota IRES del 27,5 per cento, Nell’esempio, applicando la predetta percentuale all’ACE di 20.000 euro, ne consegue un credito pari a 5.500 euro. Il credito potrà però essere fatto valere in cinque diversi periodi d’imposta e quindi per una misura annuale di 1.100 euro. Ad esempio se entro il 16 giugno prossimo il debito IRAP ammontasse a 2.000 euro, il contribuente potrà scomputare l’importo di 1.100 euro versando la quota residua di 900 euro. Con riferimento al debito IRAP di cui al Modello Unico 2016 potrà far valere un ulteriore credito di imposta pari a 1.100 euro. Il credito potrebbe essere ulteriormente incrementato dall’eventuale quota di ACE maturata nel periodo di imposta 2015 e non utilizzata.

 

In generale il riporto a nuovo dell’eccedenza non preclude, però, la trasformazione in un successivo periodo di imposta. Pertanto, tornando all’esempio precedentemente illustrato, se la società non riuscisse ad utilizzare l’importo di 5.000 euro la trasformazione in credito di imposta potrà essere effettuata anche successivamente, cioè in corrispondenza del Modello Unico 2016.

Tuttavia, secondo l’orientamento manifestato dall’Agenzia delle entrate, una volta effettuata la conversione del credito non sarà più possibile revocare l’operazione di trasformazione. Pertanto se il contribuente dovesse presentare il successivo Modello Unico 2016 con un imponibile fiscale, non sarà possibile tornare ad utilizzare nuovamente l’eccedenza ACE trasformata in credito di imposta (per la quota residua) in diminuzione dell’imponibile fiscale.

L’Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che l’utilizzo del credito conseguente alla trasformazione al fine di effettuare un minor versamento dell’IRAP non si sostanza, sotto il profilo squisitamente tecnico, in una vera e propria operazione di compensazione. Conseguentemente non valgono le limitazioni previste nel corso degli anni dal legislatore. In primis non si applica il limite massimo di 700.000 euro per le compensazioni all’interno del modello F24. Inoltre non si applica neppure il divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro. Inoltre per la compensazione non è necessaria neppure l’apposizione del visto di conformità indipendentemente dall’ammontare del credito.

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11 giugno 2015

Nicola Forte