Agevolazione ACE: la possibilità di trasformazione dell'eccedenza non utilizzata in credito IRAP può essere conveniente

in sede di elaborazione di Unico 2015 si deve valutare la possibilità di utilizzare l’ACE eventualmente eccedente in diminuzione dell’IRAP dovuta, anzichè riportarla all’anno successivo

 

La Circolare n. 21/E del 2015 dell’Agenzia delle entrate ha fornito una serie di chiarimenti aventi ad oggetto le ultime novità in materia di ACE. In particolare, le indicazioni riguardano la possibilità di utilizzare l’ACE riportata a nuovo dai contribuenti in perdita fiscale ai fini IRES in diminuzione dell’IRAP dovuta. L’operazione può essere effettuata a scelta del contribuente trasformando l’eccedenza di ACE in credito di imposta da utilizzare ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive. Le istruzioni fornite dall’Amministrazione finanziarie possono consentire ai contribuenti di gestire al meglio, in maniera più conveniente, le compensazioni dei debiti e dei crediti fiscali.

 

Preliminarmente deve essere osservato come l’eccedenza dell’ACE possa essere convertita in un credito ai fini IRAP applicando una percentuale pari all’aliquota IRES del 27,5 per cento. Il credito di imposta così determinato deve essere utilizzato in cinque diversi periodi di imposta in ragione di un quinto. L’operazione deve essere effettuata compilando la casella 1 del Rigo IR22.

Tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha rilevato come l’utilizzo di tale credito non avvenga ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997. Pertanto, non trovano applicazione i limiti alle compensazioni previsti dal sistema fiscale. In particolare, non trova applicazione il limite generale di 700mila euro annui previsto dall’art. 34 della legge n. 388/2000. La compensazione può essere effettuata anche in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali, di ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del D.L. n. 78/2010). Non è necessario neppure apporre il visto di conformità previsto dall’art. 1, comma 574, della legge n. 147/2013 per le compensazioni di importo superiore a 15.000 euro.

Tale ultimo chiarimento può quindi essere utilizzato, come ricordato, per gestire al meglio le operazioni di compensazione. Ad esempio se un’impresa ha un credito IRES di 28.000 IRES ed un debito IRAP di 3.000 euro può scegliere due possibili soluzioni alternative. Secondo una prima possibilità può azzerare completamente il debito IRAP utilizzando il credito IRES. In questo caso, dopo aver effettuato l’operazione, la stessa impresa può utilizzare ancora un credito IRES (residuo) di 12.000 euro in compensazione con altri tributi senza superare il limite di 15.000 euro e quindi senza che vi sia la necessità di apporre il visto di conformità.

 

La seconda soluzione consiste nell’utilizzare in compensazione del debito IRAP l’eccedenza di ACE maturata nel 2014 convertita in credito di imposta. Si ipotizzi, in questo caso, che tale quota riesca ad azzerare completamente il debito IRAP di 3.000 euro. Tale scelta risulta evidentemente più conveniente. Ciò in quanto l’impresa manterrà intatto il plafond di 15.000 euro. In sostanza l’impresa avrà a disposizione un credito IRES liberamente spendibile in compensazione (con gli altri tributi) senza che sussista la necessità di apporre il visto di conformità fino ad un importo pari a 15.000 euro (anziché come nel primo esempio fino a 12.000 euro).

Potrebbe poi essersi verificato che, dopo aver determinato in sede di compilazione del Modello Unico 2015 il credito IRES, l’impresa abbia già utilizzato tale eccedenza per un importo pari a 15.000 euro. La compensazione potrebbe ad esempio essere stata effettuata con il debito relativo alle ritenute operate o ai contributi previdenziali. In questo caso, al fine di non apporre il visto l’impresa potrà utilizzare l’eccedenza ACE con la preventiva trasformazione di tale eccedenza in credito di imposta.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito con la Circ. 21/E citata che la trasformazione in credito di imposta riguarda esclusivamente la quota di ACE eccedente maturata nel 2014. Risulta così esclusa dalla conversione quella maturata negli anni pregressi. Nei periodi di imposta successivi, quindi a partire dal Modello Unico 2016, il beneficio sarà maggiore. Infatti, potrà essere convertito in credito di imposta anche l’ACE riportata a nuovo e non utilizzata, purché a partire da quella relativa al periodo di imposta 2014. Quindi nel 2016 potrà essere convertita la somme delle eccedenze del 2014 e del 2015. In tale ipotesi aumenta la probabilità di riuscire ad azzerare completamente il debito IRAP relativo al periodo di imposta oggetto di dichiarazione.

 

24 giugno 2015

Nicola Forte