Nuovi e vecchi Paesi black list

La definzione delle black list fiscali ha visto molte variazioni.

 

Un’altalena di criteri diversi ha contraddistinto l’orientamento che si è voluto dare in merito alla limitazione della deducibilità dei costi sostenuti nei paesi “black list”.

Il D.M. 23 gennaio 2002 aveva stilato una lista di Paesi verso i quali applicare l’articolo 110, comma 10 del TUIR (limitazione alla deducibilità dei costi), individuabili principalmente in ragione:

  • del livello di tassazione sensibilmente inferiore rispetto a quello applicato in Italia;

  • della mancanza di un adeguato scambio di informazioni.

 

Con la Legge di Stabilità 2015 si era dato mandato al MEF di provvedere a un nuovo elenco che avesse come unico parametro di riferimento l’esistenza di accordi che consentano un adeguato scambio di informazioni.

Adempiendo a questo incarico, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Padoan, con il Comunicato Stampa n. 77 del 01.04.2015, annunciava la firma del Decreto che modificava, tra l’altro, in tal senso la black list.

Di conseguenza sarebbero stati:

  1. cancellati dalla lista 21 Paesi con i quali è in vigore un accordo bilaterale per lo scambio di informazioni in materia fiscale;

  2. confermati 46 Paesi tra i quali Hong Kong e Svizzera.

Questo Decreto non è però mai stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, quindi, non è mai entrato in vigore.

 

Il 27 aprile 2015 è stato firmato un nuovo decreto dal MEF che individua una lista di Stati / territori verso i quali applicare le limitazioni alla deducibilità dei costi.

I criteri di selezione sono stati solo parzialmente modificati e, al momento, il presupposto affinché uno Stato ne venga escluso è, senza dubbio, la sussistenza di una convenzione per lo scambio di dati fiscali; per contro permane la modalità “mista” di selezione, già in essere prima dell’emanazione della Legge di Stabilità 2015.

Vi sono Paesi considerati paradisi fiscali “puri”, quelli “con eccezioni” e quelli “limitatamente” a determinate tipologie societarie.

Considerando quindi la vecchia lista, che già aveva questa triplice divisione, tra i Paesi che si considerano sempre a fiscalità privilegiata, con il nuovo Decreto ne vengono esclusi: Malaysia, Filippine, Singapore, Bermuda, Gibilterra, le Isole del Canale, le Isole Cayman.

Tra i paradisi fiscali “con eccezione” vengono depennati gli Emirati Arabi e Singapore; rimane il Principato di Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% di fatturato al di fuori di questo Stato.

Infine, tra i Paesi black listlimitatamente a determinate tipologie di società”, vengono esclusi la Costarica e le Isole Mauritius.

Gli altri Paesi appartenenti a tale ultima fattispecie rimangono in lista solo con riferimento ad alcune tipologie societarie espressamente individuate.

Ad esempio, la Svizzera per i soli costi derivanti da rapporti con le società non soggette alle imposte municipali o cantonali.

Con separato provvedimento la Repubblica di San Marino era già stata espunta dalla black list.

Si è venuti meno quindi all’obiettivo della Legge di Stabilità 2015, che voleva per la black list un’unica discriminante: l’esistenza di uno scambio di informazioni fiscali ad hoc.

Si precisa che, per quanto riguarda le convenzioni, occorre che queste siano già entrate in vigore e non soltanto firmate.

Particolare attenzione a questo aspetto, dunque, quando andremo a predisporre il modello UNICO 2015.

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13 maggio 2015

Gianfranco Costa