La società tra professionisti ancora in cerca del regime fiscale

Fra i tanti provvedimenti illustrati dal Governo per la semplificazione fiscale, manca ancora la parola fine sul regime fiscale definitivo e specifico che devono usare le società tra professionisti; il vuoto normativo rischia di rendere tale tipo di società di fatto non utilizzabile ancora per tanto tempo

 

Il compenso agli amministratoriAncora un passaggio a vuoto per le società tra professionisti.

Il Governo continua la semplificazione del sistema tributario con l’approvazione di ulteriori tre schemi di decreti delegati varati in attuazione della delega fiscale, ma manca ancora una disciplina specifica per le predette società.

Rimangono quindi numerose incertezze circa la disciplina applicabile e sarebbe opportuno un nuovo intervento normativo al fine dissipare dubbi ed incertezze.

 

Solo in questo modo sarà possibile incentivare definitivamente il ricorso a tale forma societaria che, almeno per il momento, sembra destinata a rimanere sulla carta.

 

Il Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175

Il Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 forniva, nella prima formulazione, un’ipotesi di semplificazione.

Secondo la prima bozza del provvedimento sarebbe stata applicabile ai fini fiscali alle STP la disciplina del reddito di lavoro autonomo (riguardante anche le associazioni di artisti e professionisti).

 

L’imponibile fiscale avrebbe dovuto essere determinato in base al principio di cassa ed i relativi compensi avrebbero dovuto essere assoggettati a ritenuta d’acconto come oggi è previsto per gli esercenti arti e professioni (art. 25 del D.P.R. n. 600/1973).

 

La soluzione non è stata unanimemente condivisa. 

Alcune categorie hanno osservato che il “doppio regime”, competenza ai fini civilistici e “cassa” ai fini fiscali, avrebbe dato luogo a rilevanti complicazioni. Per tale ragione la novità è stata espunta dalla versione del decreto approvata definitivamente in attesa di ulteriori approfondimenti.

 

Non risulta che allo stato attuale gli approfondimenti siano conclusi.

Pertanto, rimane ancora oggi lo stato di incertezza precedente all’approvazione dei primi decreti delegati.

E’ quindi di tutta evidenza come tale situazione non favorisca la costituzione delle predette società.

 

Gli interventi dell’Agenzia delle Entrate

In passato l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che una società in nome collettivo costituita da avvocati producesse redditi di lavoro autonomo.

Il chiarimento è intervenuto con la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 118 del 28 maggio 2003.

 

In pratica il richiamo delle norme relative a tale forma societaria non avrebbe determinato la qualificazione della società costituita tra avvocati come società commerciale e l’esclusione dalla procedura fallimentare ha confermato la specificità del tipo e della natura non commerciale dell’attività svolta.

 

Le incertezze sono state alimentate da una successiva pronuncia di segno diametralmente opposto della stessa Agenzia delle entrate.

 

Interpello

In particolare, in risposta ad un’istanza di interpello dell’8 maggio 2014 la Direzione centrale normativa dell’Agenzia delle entrate ha affrontato il problema di una STP, costituita in forma di Srl per lo svolgimento dell’attività di Dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale e consulente del lavoro. Sono stati quindi richiesti chiarimenti in merito alla tipologia di reddito prodotto, alla sua determinazione sia ai fini delle imposte sui redditi, ma anche ai fini Irap, sull’applicazione delle ritenute e del relativo regime previdenziale.

L’Agenzia delle entrate ha ritenuto applicabile il “regime di attrazione”.

 

L’Amministrazione finanziaria ha ribadito l’applicabilità degli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR che attraggono (qualificano) nell’ambito del reddito d’impresa tutti i redditi prodotti dalle società di persone (diverse dalle società semplici), dalle società di capitali, dagli enti commerciali. Assumerebbe dunque rilievo fondamentale la forma giuridica essendo del tutto irrilevante l’esercizio sostanziale di un’attività professionale.

 

Aspetti previdenziali

La disciplina fiscale si pone così in evidente contrasto con il corretto trattamento previdenziale. Nel corso di numerosi convegni i rappresentanti della Cassa di previdenza dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili hanno evidenziato a più riprese che il reddito delle STP deve essere assoggettato al contributo soggettivo in base alla propria Cassa di previdenza.

Inoltre le entrate sono soggette al contributo integrativo previsto dai relativi regolamenti.

 

I tempi sembrano oramai maturi per una presa di posizione definitiva a livello normativo. Solo una chiara previsione del legislatore potrà contribuire all’eliminazione di dubbi ed incertezze con l’intento di riuscire finalmente ad incentivare il ricorso alla predetta forma societaria.

27 maggio 2015

Nicola Forte