I dati della 'lista Falciani' sono validi per l’accertamento

oramai è assodato che i dati contenuti nella lista Falciani sono elementi indiziari sufficienti per emettere un legittimo accertamento a meno che l’interessato in contraddittorio non fornisca elementi contrari a suo favore

I dati contenuti nella lista Falciani sono elementi indiziari sufficienti per emettere un legittimo accertamento a meno che l’interessato in contraddittorio non fornisca elementi contrari a suo favore.

Quanto sopra è contenuto nella recente ordinanza n. 9760/2015 da cui emerge che l’attendibilità della lista in esame deriva proprio dalle circostanze relative alla illiceità della provenienza.

La decisione in esame segue di pochi giorni le due ordinanze (nn 8605e 8606/2015) con cui la stessa Corte di Cassazione ha decretato il legittimo utilizzo dei dati contenuti nella “lista Falciani” ai fini dell’accertamento tributario atteso che il fisco può avvalersi di qualsiasi mezzo per contrastare l’evasione fiscale (cfr. articolo del 5 maggio 2015 dello stesso autore).

In particolare, con tali ordinanze i giudici di legittimità hanno affermato che i valori al diritto alla riservatezza e al segreto bancario sono sicuramente recessivi di fronte a quelli riferibili al dovere inderogabile e pertanto l’amministrazione finanziaria, nelle sue attività istituzionali concernenti l’attività di accertamento dell’evasione fiscale, può ricorrere ad ogni elemento indiziario, con esclusione di quelli il cui utilizzo è vietato da una norma di legge o siano stati acquisiti in violazione di un diritto del contribuente.

La lista in esame contiene un elenco di nomi sottratto da un ex dipendente (Falciani) ad un istituto di credito svizzero (HSBC) contenente i nominativi di correntisti esteri e presunti evasori (tra cui circa settemila contribuenti italiani). L’elenco di nominativi, sequestrato dalle autorità francesi, è stato poi diramato alle altre autorità europee in base alla direttiva 77/799/CEE in materia di cooperazione amministrativa, ed anche in Italia; la Guardia di Finanza e l’agenzia delle entrate hanno avviato i relativi controlli ed accertamenti.

Nel caso in esame la CTR ha respinto l’appello proposto dall’ufficio finanziario avverso la sentenza che aveva annullato l’accertamento inerente la ripresa dell’Irpef emesso sul presupposto che il contribuente avesse sottratto al fisco alcuni capitali rinvenuti su un conto della Banca svizzera HSBC i cui dati sono contenuti nella lista Falciani.

La Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di merito ha fatto bene nel procedere alla valutazione degli elementi indiziari offerti dall’Agenzia delle entrate e proposti dalla parte, attribuendo valore indiziario, cioè di fonte di legittima presunzione, alla scheda clienti ricavata dalla lista Falciani. Inoltre l’attendibilità del documento/lista trae conforto proprio da quelle circostanze relative alla illiceità della provenienza, che secondo una parte della giurisprudenza di merito ne determinerebbero la inutilizzabilità. Un tale indizio deve essere valutato dal giudice di merito che può contrapporvi altri elementi che consentono una ricostruzione dei fatti difforme dai dati ricavabili dalla “lista”, risultando essenziale il contraddittorio con la parte interessata che può fornire elementi ulteriori di presunzione a proprio favore di segno opposto.

La Suprema Corte ha ammesso, in buona sostanza, che il funzionario Herbert Falciani operasse presso la Banca HSBC e che quest’ultimo avesse estratto dall’archivio informatico della banca i files che rappresentavano la lista Falciani, violando in tal modo i suoi doveri nei confronti del datore di lavoro; da qui è ammessa l’attendibilità dei dati e la veridicità degli stessi.

Dal punto di vista del segreto bancario, infine, i giudici hanno ritenuto priva di rilievo la circostanza che l’amministrazione finanziaria non abbia verificato presso la Banca svizzera i dati contenuti nella “lista”, essendo noto che il segreto bancario in Svizzera, all’epoca dei fatti, non consentiva alcuna acquisizione di conforto al contenuto della lista dal parte dell’amministrazione fiscale.

21 maggio 2015

Enzo Di Giacomo