L'erogazione del TFR in busta paga: aspetti pratici e fac-simile

una guida ad una delle novità del 2015: la possibilità per il lavoratore dipendente di richiedere l’erogazione del TFR in busta paga insieme allo stipendio; i casi in cui è possibile la richiesta ed i casi in cui è esclusa, la definizione della quota da versare mensilmente, l’imponibilità fiscale e contributiva, le agevolazioni al finanziamento specifiche previste per le aziende…

 

Premessa generale

Come noto la Legge di Stabilità ha previsto che il lavoratore possa richiedere al datore di lavoro di ricevere, mensilmente in busta paga, la quota di TFR maturanda nella mensilità, compresa quella destinata alla previdenza complementare.

La scelta è una facoltà per il lavoratore, mentre l’erogazione in busta paga diventa un obbligo per il datore di lavoro qualora il lavoratore decida in tal senso.

L’Inps, con la circolare n.82/15, ha dettato le istruzioni operative per la liquidazione della quota integrativa della retribuzione (QUIR) ed ha ribadito che, relativamente ai termini di decorrenza, il primo periodo di paga utile per l’accesso alla Quir coincide con il periodo di paga di Maggio 2015 e termina con il mese di giugno 2018 (l’erogazione è posticipata nel cedolino paga di Agosto 2018 e termina a Settembre 2018 per coloro che, pur avendo presentato l’istanza entro Aprile 2015, sono alle dipendenze di un datore di lavoro che occupa fino a 49 addetti e che accede al finanziamento garantito dall’Inps).

I soggetti destinatari del Provvedimento

Possono richiedere la liquidazione mensile della QUIR i lavoratori dipendenti da un datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi anche se aderenti alle forme pensionistiche complementari o il cui Trattamento di fine rapporto sia versato al Fondo di Tesoreria.

Sono invece esclusi dalla normativa le seguenti tipologie di lavoratori:

a) domestici;

b) dipendenti del settore agricolo (tutti i lavoratori subordinati a prescindere dalla specifica qualifica);

c) lavoratori per i quali la legge o il Ccnl, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del Tfr o il suo accantonamento presso soggetti terzi (marittimi di cui alla Legge n. 413/84, lavoratori dell’edilizia per i quali il TFR è accantonato presso le Casse Edili, dipendenti delle società esercenti attività di riscossione delle imposte dirette destinatari della L. n.377/58, lavoratori iscritti al Fondo dazieri);

d) dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;

e) dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis, R.D. n.267/42;

f) dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’art.67, c. 2, lett. d, Legge fallimentare;

g) dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori in forza presso l’unità produttiva interessata dagli interventi e per la durata stabilita nei provvedimenti ministeriali;

h) dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’art.7, Legge n. 3/2012.

Nota bene

Sono anche esclusi i lavoratori che hanno utilizzato il proprio TFR come garanzia di contratti di finanziamento stipulati, fino alla notifica, da parte del mutuante, dell’estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.

I Requisiti previsti per poter accedere alla QUIR sono i seguenti:

1) avere un’anzianità di lavoro minima maturata presso il medesimo datore di lavoro di almeno 6 mesi;

2) il TFR non deve risultare a garanzia di contratti di finanziamento.

L’accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti soggettivi e oggettivi è operato dal datore di lavoro, anche con riferimento ai vincoli sul Tfr a garanzia di finanziamenti, purché gli siano stati notificati.

 

Nota bene: la successione di rapporti di lavoro azzera l’anzianità di servizio e rende inefficace la pregressa istanza finalizzata alla liquidazione della QUIR (sono esclusi i casi in cui, pur mutando il datore di lavoro, il rapporto prosegua senza soluzione di continuità ovvero: cessione del contratto di lavoro in forma individuale ai sensi dell’art.1406 del codice civile, cessione d’azienda o di ramo di azienda ex art. 2112 c.c.).

Sono utili ai fini della durata dei sei mesi gli eventi previsti dall’art. 2110 del codice civile ( infortunio, malattia, gravidanza e puerperio ) mentre gli eventi diversi che non prevedono la maturazione del TFR ( aspettativa non retribuita) non rilevano ai fini dell’anzianità di servizio utile per la maturazione del diritto alla liquidazione della QUIR.

La richiesta della QUIR in busta paga

La quota mensile della Quir corrisponde al TFR maturato mensilmente dal lavoratore secondo la normativa di cui all’art. 2120 c.c. al netto del contributo dello 0,50% (tale contributo non si applica agli apprendisti).

Per i lavoratori aderenti a forme pensionistiche complementari, la misura è pari all’intera quota del Tfr maturando, anche se sia stato scelto di conferire solo parzialmente il TFR alle forme pensionistiche complementari.

La quota QUIR non è soggetta a contribuzione INPS ma è assoggettata a tassazione IRPEF con le modalità ordinarie (non si applica la tassazione separata).

I lavoratori aventi diritto devono presentare al datore di lavoro apposita istanza di accesso, predisposta secondo il modello allegato al D.P.C.M. n.29/15, debitamente compilata e sottoscritta, della quale è rilasciata ricevuta (il datore di lavoro deve accertare il possesso dei requisiti da parte del lavoratore).

 

La liquidazione della QUIR in busta paga avviene con le seguenti tempistiche:

a) dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che non ricorrono al finanziamento (istanza entro aprile 2015 erogazione dalle competenze di maggio 2015 per la QUIR maturata a maggio 2015), fino a quelle di giugno 2018 (QUIR maturata nel mese di giugno 2018);

b) dalla busta paga del 4° mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che ricorrono al finanziamento assistito da garanzia (istanza entro aprile 2015 e erogazione dalle competenze di agosto 2015 per la QUIR maturata nel mese di maggio 2015) sino a quelle di settembre 2018 (QUIR maturata nel mese di giugno 2018).

Nota bene: durante tutto il periodo di operatività della QUIR la scelta del lavoratore è irrevocabile.

Per i lavoratori cui si eroga la QUIR si sospende, se dovuto, il versamento delle quote di Tfr al Fondo di Tesoreria e alle forme pensionistiche complementari (adesione del lavoratore alle forme pensionistiche complementari prosegue, senza soluzione di continuità, sulla base della posizione individuale maturata nonché dell’eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro).

 

I lavoratori che hanno presentato l’istanza dal 3 al 30 aprile 2015 avranno accesso alla QuIR che matura con il periodo di paga di maggio 2015 con la relativa liquidazione nell’ambito delle competenze retributive di:

a) maggio 2015, nel caso in cui il datore di lavoro non ricorra al finanziamento garantito;

b) agosto 2015, nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso al predetto Finanziamento.

 

Il Fondo di garanzia, le misure compensative e la denuncia Uniemens

Al fine di finanziare l’operazione è dovuto un contributo dello 0,20% all ‘INPS della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali i datori di lavoro utilizzino il finanziamento assistito dalla relativa garanzia decorrente dal mese di maturazione della QUIR (non si applica l’esonero previsto per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2015).

Per tutte le aziende che erogano la QUIR si applica l’esonero dal versamento del contributo dovuto al fondo di garanzia per il TFR sulla base del principio della competenza mentre per i datori di lavoro che liquidano la QUIR senza finanziamento, si applicano anche le ulteriori misure compensative (fiscali e contributive pari allo 0,28 %).

L’erogazione della QUIR si espone nella sezione <GestioneTFR> dell’elemento <denunciaIndividuale> del flusso Uniemens a decorrere dalle denunce contributive con competenza maggio 2015 (nel modello Uniemens è stato aggiunto il codice “IQ”, da valorizzare in caso di opzione del lavoratore per la liquidazione della QUIR con l’indicazione della data di presentazione dell’istanza ed è stata prevista inoltre l’indicazione di informazioni per l’erogazione con ricorso al finanziamento.

 

La variazione di dati riferiti alla QUIR relativi a periodi pregressi rispetto a quello di competenza della denuncia individuale, si effettua mediante la trasmissione di specifici flussi di variazione delle dichiarazioni contributive interessate (UniEmens/Vig). I dati esposti nell’Uniemens saranno riportati, a cura dell’Inps, nel DM2013 VIRTUALE, con i seguenti codici:

1) TF03: per evidenziare l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia TFR di cui all’art. 2, l. n. 297/1982 per effetto della liquidazione della QuIR, ai sensi dell’art. 1, cc. 28 e 29, l. n. 190/2014;

2) TF17: relativo alle misure compensative di cui all’art. 8, d.l. n. 203/2005 per effetto della liquidazione della QUIR in assenza di accesso al finanziamento assistito da garanzia, ai sensi dell’art. 1, comma 28, l. n. 190/2014;

3) M500: relativo al contributo al Fondo di garanzia per l’accesso al finanziamento dell’erogazione della QuIR di cui all’art. 1, c. 32, l. n. 190/2014, ai sensi dell’art. 1, comma 29, l. n. 190/2014”.

IL FINANZIAMENTO PER L’EROGAZIONE DELLA QUIR

La Legge di Stabilità 2015 ha previsto misure per favorire l’accesso alle risorse necessarie per erogare la QUIR attraverso la creazione di un apposito finanziamento nato dalla collaborazione tra i Ministeri dell’Economia e del Lavoro e l’Associazione Bancaria Italiana.

Come chiarito dalla circolare Inps n.82 -2015 possono accedere al finanziamento i seguenti soggetti:

a) soggetti con numero di addetti inferiore a 50 unità complessive, da conteggiarsi con i medesimi criteri previsti per individuare l’obbligo di versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria;

b) soggetti con insussistenza dell’obbligo di versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria.

Per calcolare il numero dei lavoratori occorre fare riferimento a tutte le tipologie di lavoratori subordinati, calcolando i lavoratori a tempo parziale in proporzione al rapporto fra orario di ridotto e contrattuale.

Il requisito occupazionale si calcola con riferimento alla media annuale dei lavoratori in forza nel 2014, mentre per le aziende che inizino l’attività nel 2015 o negli anni successivi (si considera l’anno civile di inizio attività ovvero il momento in cui l’azienda inizia ad operare ).

Il ricorso al finanziamento assistito da garanzia è possibile a partire dall’anno successivo a quello di avvio dell’attività (ad esempio nel 2016 per chi inizia l’attività nel 2015).

Non possono ricorrere al Finanziamento le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di Tesoreria anche se, al 31 dicembre dell’anno precedente, abbiano una media occupazionale inferiore a 50.

Non è possibile inoltre accedere al Finanziamento in presenza delle seguenti situazioni: procedure concorsuali; accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art.182-bis della Legge fallimentare;piano di risanamento attestato ex art. 67 Legge fallimentare; accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’art.7, L. n.3/12.

Le aziende devono richiedere all’Inps la certificazione per l’attivazione del Finanziamento, con il modulo di istanza “QuIR”, disponibile nell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” (entro 30 giorni l’Inps rilascia la certificazione con esito positivo per la matricola del datore di lavoro in presenza di specifiche condizioni (numero di addetti inferiore a 50 unità nell’anno civile precedente ;insussistenza dell’obbligo di versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria; assenza di provvedimenti di Cigs o cassa in deroga in prosecuzione della Cigs).

 

Il Finanziamento con il sistema bancario

Il datore di lavoro munito della certificazione rilasciata dall’Inps può chiedere il finanziamento stipulando con l’intermediario un contratto che deve prevedere la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili del datore di lavoro (è possibile rivolgersi a un solo Intermediario anche per successive istanze).

L’intermediario comunica all’Inps la concessione del finanziamento e la sua decorrenza e l’Inps entro 60 giorni dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza della maturazione della QUIR certifica all’intermediario la somma da finanziare.

Il rimborso del finanziamento deve avvenire entro il 30 ottobre 2018 ed è ammesso il rimborso anticipato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante la vigenza del finanziamento.

L’uso improprio delle somme erogate per scopi diversi da quelli per cui è stato concesso determina l’interruzione del finanziamento e il rimborso immediato di quanto già fruito e dei relativi interessi.

Nota bene: il finanziamento si interrompe anticipatamente se si verificano le seguenti cause: avvio della procedura di fallimento del datore di lavoro; avvio della procedura di concordato preventivo; avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa; avvio della procedura di amministrazione straordinaria; iscrizione, nel Registro delle imprese, di un accordo di ristrutturazione dei debiti; iscrizione, nel Registro delle imprese, di un piano di risanamento attestato; autorizzazione di interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, ma solo per i lavoratori dell’unità produttiva interessata; sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

Lo specifico Fondo di garanzia, istituito presso l’Inps a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi, interviene in tutti i casi di inadempimento totale o parziale nonché in caso di insolvenza del datore di lavoro ed effettua un pagamento nella misura comunicata dall’Inps con la certificazione mensile, maggiorato degli oneri finanziari in misura non superiore al tasso di rivalutazione del TFR, periodicamente aggiornato dall’Inps e comunicato agli intermediari aderenti.

L’intermediario, per usufruire del Fondo, deve presentare domanda telematica entro scadenze variabili in relazione alla causa determinante la richiesta allegando la prescritta documentazione (la domanda al Fondo per i finanziamenti, da restituire entro il 30 ottobre 2018 deve essere presentata entro il 31 marzo 2019 e l’Inps paga quanto dovuto entro 60 giorni dalla ricezione della stessa).

L’intermediario deve rilasciare quietanza del pagamento ricevuto dal Fondo e l’Inps è surrogato di diritto all’intermediario nel privilegio speciale sui beni mobili del datore di lavoro e può utilizzare l’avviso di addebito con titolo esecutivo (sulle somme pagate dal Fondo il datore di lavoro inadempiente deve corrispondere le sanzioni civili anche in forma rateale alle condizioni e con le modalità previste per i crediti contributivi).

FACSIMILE

MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTE INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.)

(Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….

 

Nato/a a ……………………………… il ………………………………………………………………

 

CF …………………………………………………………………………………………………………

 

CHIEDE

la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla data della presente istanza.

 

A tal fine:

dichiara di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito;

chiede il pagamento della quota integrativa unitamente alla retribuzione mensile;

dichiara di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro acceda al Finanziamento di cui all’art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), verrà effettuato a partire dal terzo mese successivo a quello di competenza; (da compilare solo se il datore di lavoro ha meno di cinquanta dipendenti e non è tenuto al versamento del contributo che alimenta il fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

prende atto che l’informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del TFR, raccolta attraverso la compilazione del presente modulo, sarà comunicata all’INPS per gli adempimenti di competenza di cui all’art.1, commi da 26 a 33, della legge n. 190/2014.

 

Data ……………………. Firma ……………………..

 

Una copia del modello deve essere controfirmata dal datore di lavoro e consegnata al lavoratore

12 maggio 2015

Celeste Vivenzi