Imprese edili: confermato lo sconto dell'11,50% sui contributi INPS

è stata confermata la riduzione contributiva edile per il 2014: le imprese interessate potranno farne richiesta entro il 15 giugno ed entro il 16 giugno, Uniemens di maggio, potranno recuperare i benefici contributivi previsti per l’anno scorso

Con la Circ. n. 75 del 10 aprile 2015, l’Inps fornisce le modalità operative relativamente alla riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2014.

Le imprese interessate potranno farne richiesta entro il 15 giugno ed entro il 16 giugno (Uniemens di maggio) potranno recuperare i benefici.

La riduzione si applica alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro, esclusa quella del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

E’ fruibile sugli operai occupati con orario settimanale di 40 ore, mentre non spetta per quelli occupati a tempo parziale e neppure per quei lavoratori per i quali sono previste altre agevolazioni.

Premessa

Il D.L. del 5 dicembre 2014 ha confermato per l’anno 2014, nella misura dell’11,50% la riduzione contributiva a favore delle imprese operanti nel settore edile.

Con la Circ. n. 75/2015, l’Inps conferma lo sgravio contributivo, pari all’11,5%, per le aziende del settore edile. Si tratta di una riduzione sui contributi, introdotta dalla L. n. 341/1995, dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana; restano quindi esclusi i lavoratori a tempo parziale.

Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2015. A tal fine, la riduzione contributiva va esposta con il codice causale “L207”, che si riferisce al recupero di arretrati, nell’elemento “AltreACredito” di “DatiRetributivi”. 

Per accedere al beneficio, le aziende hanno tempo fino al 15 giugno 2015 per farne richiesta, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di maggio 2015.

Ambito di applicazione 

Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati: 

nel settore industria con i codici statistici contributivi: 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305; 

nel settore artigianato con i codici statistici contributivi: 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305; 

nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 (da 412000 a 439100). 

Restano, invece, escluse dall’agevolazione le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, attualmente contraddistinte dai codici Ateco 2007 (da 432100 a 432909) e dai codici statistici contributivi (11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308), sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

Stessa sorte tocca ai lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (es. assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della L. n. 223/1991). 

L’agevolazione in oggetto inoltre:

  • compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2014;

  • non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, comma 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro, fino al 31 dicembre 2014, unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria;

  • è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché da quelle dettate dall’art. 1, comma 1, del medesimo decreto, in materia di retribuzione imponibile.

Le condizioni per accedere al beneficio

L’applicazione del beneficio deve seguire le seguenti regole:

  • la riduzione contributiva dell’11,50% si applica sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, escludendo quella di pertinenza del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, per i lavoratori con la qualifica di operaio con orario di lavoro di 40 ore settimanali;

  • i datori di lavoro interessarti alla riduzione sono quelli esercenti l’attività edile individuata dai codici ISTAT dal “41.20.00” al “43.91.00” secondo la classificazione Ateco 2007. Non costituiscono attività edili in senso stretto, e pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili;

  • si deve essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione contributiva anche da parte della Casse Edili;

  • non si deve aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione;

  • rispetto integrale della contrattazione collettiva;

  • non avere pendenti provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni poste a tutela delle condizioni di lavoro di cui all’allegato A al Dm 24 ottobre 2007 e, in caso di violazione delle predette norme, sia decorso il periodo durante il quale non può essere rilasciato il Durc.

Detto beneficio non è cumulabile con altre specifiche agevolazioni contributive godute ad altro titolo.

Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso UniEmens – Proroga a maggio 2015

L’impresa deve presentare all’Inps una domanda di autorizzazione allo sgravo in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Inps, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione.

Entro il giorno successivo all’inoltro della domanda, i sistemi informativi centralizzati effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione.

Nel primo caso, le posizioni contributive ammesse allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7/N” per il periodo agosto 2014 – maggio 2015; per quanto riguarda invece le istanze già inviate, la cui elaborazione ne ha determinato l’attribuzione del codice di autorizzazione “/N” fino a dicembre 2014, i sistemi informativi centrali provvederanno automaticamente a prolungare la validità fino a maggio 2015. In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio a dicembre 2014.

Ai fini operativi le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2015. A tal fine, va esposto il codice causale “L207”, che si riferisce al recupero di arretrati, nell’elemento “AltreACredito” e di “DatiRetributivi”.

Per poter godere dello sgravio contributivo in questione, le aziende dovranno inviare domanda entro il 16 giugno 2015, in occasione delle denunce contributive UniEmens relative al mese di maggio.

Le imprese, tenuto conto anche della proroga in commento, posso trovarsi in una delle seguenti situazioni:

  1. Impresa che non ha presentato la domanda e non ha fruito della sgravio

    L’impresa deve presentare in via telematica tramite il modulo “Rid-Edil” la domanda di autorizzazione allo sgravio entro il termini di scadenza di maggio 2015. Le domande presentate saranno sottoposte a controllo dei requisiti da parte dell’Inps e in caso di esito positivo verrà attribuito il Codice Autorizzazione 7N all’impresa. L’esito sarà visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale. Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di aprile e maggio 2015. Trattandosi di riduzione contributiva riferita al periodo di paga dell’anno 2014, va esposto il codice causale “L207”, che si riferisce al recupero di arretrati, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

  1. Impresa che ha presentato la domanda e non ha usufruito dello sgravio

    L’impresa che ha già inviato la domanda e a cui l’Inps ha attribuito il codice di autorizzazione 7N fino a dicembre 2014, si vedranno prolungata la validità del codice fino a maggio 2015. Per l’applicazione dello sgravio procedono come detto al punto 1).

  1. Impresa che ha presentato la domanda e ha fruito dello sgravio

    Le imprese che hanno già richiesto l’autorizzazione e fruito parzialmente dello sgravio contributivo possono usufruire delle somme eventualmente residue entro le denunce Emens del mese di maggio 2015. Infine le imprese che hanno già fruito totalmente dello sgravio in commento non devono operare alcun adempimento.

  1. Imprese sospese, cessate o con operai non più in forza

a) Imprese cessate o sospese: nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro, che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, inoltrerà l’istanza avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziendale, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare Inps in commento. La sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice “7N” relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

b) Operai non più in forza: per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione  individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR”, che contraddistingue appunto gli operai non più in carico presso l’azienda.

Sanzioni

L’INPS precisa che in caso di non veridicità della dichiarazione, la sede INPS territorialmente competente procederà al recupero delle somme indebitamente fruite.

In caso di omessa denuncia o omesso versamento delle somme dovute alle casse edili si applicano le disposizioni di cui all’art. 29 c. 3 del D.L: n. 244/1995, convertito nella L. n. 341/1995.

28 maggio 2015

Maria Benedetto