Anatocismo illegittimo per legge?

la Legge di stabilità per il 2014 ha ridotto lo spazio per l’applicazione degli interessi anatocistici nei contratti bancari: un ripasso delle norme in vigore

 

Con la legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), il Legislatore è intervenuto sul tema dell’anatocismo bancario, modificando l’art. 120, comma 2 lettera b), del D.Ls. 1 settembre 1993, n. 385 (t.u.b.), introducendo una novità non da poco in materia di anatocismo.

La novità indicata nel comma 2 lettera b) dell’art. 120 T.U.B. è la seguente:

2. Il CICR  stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

 

L’introduzione di questa modifica ha decretato l’illegittimità della capitalizzazione composta.

Il precedente comma 2 dell’art. 120 T.U.B. infatti disponeva :

2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

La delibera del CICR del 9/2/2000 prevedeva all’art. 2:

Nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.

Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

La novità prevede un divieto di capitalizzazione periodica degli interessi mentre la norma precedente riteneva legittimo l’anatocismo se la periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi fosse stata la stessa, e fosse stato sottoscritta la clausola di reciprocità.

La Suprema Corte, ha confermato l’orientamento già espresso dal Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9127 del 6/5/2015 dichiarando illegittimo l’anatocismo e con esso qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi, non soltanto quindi la capitalizzazione “trimestrale”, ma anche la capitalizzazione “annuale”.

I principi si intendono applicabili dall’entrata in vigore della legge di stabilità, pertanto dal 1′ gennaio 2014.

Con la sentenza della Suprema Corte si decreta definitivamente il divieto di capitalizzazione composta.

Secondo la Cassazione oltre che a mancare regole apposite  non si rileva alcuna consuetudine alla capitalizzazione annuale degli interessi debitori né di necessario bilanciamento con quelli creditori.

La nullità degli interessi debitori esclude ogni forma di capitalizzazione, «…deve pertanto ritenersi che la capitalizzazione annuale degli interessi sia un uso illegittimamente applicato, non rilevando in ogni caso l’arco temporale in relazione al quale viene effettuata la capitalizzazione».

Un espresso richiamo al mondo bancario ad adeguarsi alla norma e di non mantenere in essere disposizioni contrattuali sorpassate a seguito dell’intervento legislativo.

Considerate le competenze specialistiche di cui è dotato un istituto di credito, una condotta omissiva evidenzierebbe un comportamento non in linea rispetto al testo di legge.

L’intervento normativo pare chiudere il problema degli interessi anatocistici: tali interessi percepiti dalle banche dall’1/1/2014 sono illegali e dovrebbero essere restituiti.

27 maggio 2015

Giovanna Greco, Angelo Giallongo, Giovanni Stefanacci