Piccole società di capitali e rendiconto finanziario nella nota integrativa

come noto, l’OIC 10 prevede l’obbligo di inserimento del rendiconto finanziario nel bilancio delle società di capitali; tuttavia quest’obbligo rischia di essere particolarmente pesante per le piccole società non dotate di adeguata struttura amministrativa (a cura Dott. Lorenzo Bartolini)

La Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 – che abroga la quarta direttiva (relativa ai bilanci di esercizio) e la settima direttiva (relativa ai bilanci consolidati) – contiene novità riguardanti i bilanci dal 2016 e dovrà essere recepita nel nostro ordinamento entro il 20 luglio 2015.

È bene, in via preliminare, ricordare che le direttive sono una fonte di diritto secondario dell’Unione Europea, le quali vincolano gli Stati membri a cui sono dirette, lasciandoli però liberi di determinare le modifiche da apportare alle normative domestiche per renderle conformi alle prescrizioni comunitarie. Esse, a differenza dei regolamenti, non sodo dunque direttamente applicabili negli Stati membri.

La Direttiva 2013/34/UE ha dichiaratamente lo scopo di semplificare gli obblighi in tema di informativa di bilancio e di ridurre gli oneri amministrativi per le piccole imprese.

È la stessa Direttiva che al Capo I, articolo 3, definisce i parametri numerici per suddividere le imprese in microimprese (che non superano due dei seguenti limiti: totale stato patrimoniale: € 350.000; ricavi netti: € 700.000; numero medio di dipendenti: 10), piccole imprese (che non superano due dei seguenti limiti: totale stato patrimoniale: € 4.000.000; ricavi netti: € 8.000.000; numero medio di dipendenti: 50), medie imprese (che non superano due dei seguenti limiti: totale stato patrimoniale: € 20.000.000; ricavi netti: € 40.000.000; numero medio di dipendenti: 250) e grandi imprese.

Al Capo 2, l’articolo 4 (rubricato: “Disposizioni generali”) recita testualmente: “Il bilancio d’esercizio forma un insieme inscindibile e per tutte le imprese comprende almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. Gli Stati membri possono imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci d’esercizio altri prospetti oltre ai documenti di cui al primo comma”.

A prima vista, dunque, parrebbe che gli Stati membri non possano imporre alle microimprese ed alle piccole imprese altri prospetti, come ad esempio il rendiconto finanziario.

Il comma 3 dell’articolo 4 del Capo 2 continua come segue: “I bilanci d’esercizio forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio. Quando l’applicazione della presente direttiva non è sufficiente per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico dell’esercizio, nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie per rispettare tale obbligo”.

Tale comma ben ricalca quanto già previsto dai commi 2 e 3 dall’art. 2423 del Codice civile (rubricato: “Redazione del bilancio”).

Dunque il legislatore nazionale dovrà recepire la direttiva europea nello spirito della semplificazione per le piccole imprese. Ovviamente, anche i principi contabili nazionali dovranno essere conformi a tale obiettivo e, per quelli recentemente emanati o rinnovati, l’OIC ha (avrebbe) dovuto muoversi nell’alveo dei principi guida dettati dalla Direttiva europea.

Tornando a trattare l’argomento del rendiconto finanziario1, il principio contabile (nazionale) OIC 10 ne raccomanda la redazione – per tutte le società che redigono il bilancio secondo i principi nazionali – non quale documento autonomo, ma quale informazione complementare da rendere in nota integrativa per una rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria (che altrimenti non verrebbe affatto trattata dai prospetti numerici di bilancio).

Va ricordato che i Principi contabili sono da intendersi regole “tecnico-ragionieristiche” che “assumono il ruolo di criteri tecnici meramente interpretativi-integrativi delle norme di legge che disciplinano la formazione e il contenuto dei documenti contabili”.

La raccomandazione di redigere il rendiconto finanziario è dunque il frutto delle funzioni proprie (interpretative ed integrative) attribuite ai principi contabili ed all’OIC che è deputato ad emanarli2.

C’è però da chiedersi se rivolgere tale raccomandazione indistintamente a tutte le società che redigono il bilancio con i principi contabili nazionali sia conforme all’obiettivo principale della direttiva: la semplificazione per le piccole imprese.

Come noto, infatti, la redazione del rendiconto finanziario è un’operazione abbastanza complessa che comporta un notevole dispendio di tempo e, conseguentemente, di denaro.

La raccomandazione dell’OIC potrebbe essere dunque letta in una visione “europeisticamente” orientata, ovverosia la redazione del rendiconto finanziario è “obbligatoria” qualora contribuisca sensibilmente ad una chiara rappresentazione ed alla comprensione dei conti aziendali; viceversa, non potrà essere richiesto tale sforzo a quelle micro e piccole imprese ed in tutti quei casi i cui l’illustrazione numerica della formazione e del drenaggio di liquidità non diano un significativo quid pluris alla comprensione del bilancio.

Si ritiene che questo argomento dovrà essere oggetto di approfondimento da parte della dottrina al fine di giungere a dei criteri condivisi che possano orientare i redattori dei bilanci.

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9 aprile 2015

Lorenzo Bartolini

1 Vedasi il contributo “Il nuovo rendiconto finanziario in bilancio, la novità dei bilanci al 31/12/2014” pubblicato il 13/03/2015 su www.https://www.commercialistatelematico.com .

2 Il Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, da ultimo, attribuisce all’OIC – fra gli altri – il compito di “emanare i principi contabili nazionali ispirati alla migliore prassi operativa, secondo le disposizioni del Codice civile”.