La gestione del fondo svalutazione crediti

vediamo come l’aggiornamento dei principi contabili impatta sulla valutazione dei crediti da effettuare in fase di redazione del bilancio d’esercizio e come incide sull’accantomento al fondo di svalutazione dei crediti

Il fondo svalutazione crediti deve essere stanziato prendendo in considerazione i singoli crediti e tenendo conto di ogni altro elemento esistente o previsto. È questa l’indicazione fornita dal “nuovo” OIC 15. L’organismo di contabilità, al fine di renderne più agevole la lettura e l’utilizzo del principio contabile, ha proceduto ad un riordino generale della tematica e ad un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali.

 

I crediti verso clienti alla data di chiusura dell’esercizio possono essere suddivisi in tre gruppi:

  • crediti verso clienti nei confronti di imprese per le quali sono già emerse situazioni di inesigibilità (fallimenti, concordati) a prescindere che siano o meno scaduti.

  • crediti verso clienti scaduti

  • crediti verso clienti non scaduti.

I crediti del primo gruppo devono essere analizzati in modo analitico, credito per credito, in base al presunto valore di realizzo; i crediti del secondo gruppo, invece, possono essere valutati prendendo in considerazione l’esperienza o altri elementi. I crediti dell’ ultimo gruppo, non essendo ancora scaduti, non devono essere normalmente svalutati, in casi rari eventualmente sarà possibile effettuare una svalutazione minima.

 

Il fondo svalutazione crediti è determinato mediante l’analisi “dei singoli crediti e di ogni altro elemento esistente o previsto”. Le stime devono basarsi su presupposti ragionevoli, utilizzando tutte le informazioni disponibili al momento della valutazione, sulla situazione dei debitori, sulla base delle esperienze trascorse e devono tener conto della corrente situazione economica generale e di settore, nonché dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che incidono sui valori alla data del bilancio.

Il metodo di valutazione in linea con le indicazioni dei principi contabili richiede che:
– i crediti siano analizzati in modo analitico in presenza di situazioni di inesigibilità già manifestatisi, al fine di determinare l’ammontare delle perdite presunte;
– successivamente, siano individuate le ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio attraverso una stima, in base all’esperienza e ad ogni altro elemento utile.

In alternativa al metodo analitico, il principio contabile OIC 15 prevede la possibilità di utilizzare il metodo forfettario. Infatti, in determinate situazioni, come in presenza di un elevato frazionamento dei crediti, è ammesso un processo di valutazione forfettario, metodo applicabile soltanto ai crediti anomali di importo non significativo, al contrario i crediti anomali di importo significativo devono essere valutati con il metodo analitico.

 

METODO ANALITICO: l’analisi dei singoli crediti e la determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di anomalia già manifestatasi o ragionevolmente prevedibile e la stima in base all’esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio. A tal fine, si tiene conto della valutazione dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti e delle condizioni economiche generali, di settore e di rischio Paese.

METODO FORFETTARIO: il criterio forfettario è ammesso a condizione che sia possibile raggruppare i crediti anomali di importo non significativo in classi omogenee che presentino profili di rischio simili (settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie, ecc.). Alle suddette classi di crediti si possono applicare formule per la determinazione della ragionevole attesa di perdite su crediti. L’OIC 15 precisa però che devono essere esclusi da tale metodo forfettario i crediti definiti “anomali”. Inoltre che non si deve trattare di comportamenti automatici, nel senso che la correttezza delle rettifiche deve essere costantemente verificata e le “formule” devono essere variate con il modificarsi delle condizioni sulle quali si basano.

 

L’O.I.C. 15 prevede una specifica sezione dedicata alla cancellazione dei crediti. La cancellazione dei crediti dal bilancio è fondata sul trasferimento dei rischi inerenti al credito. Il nuovo principio contabile stabilisce che la società cancella un credito dal suo bilancio al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

a) estinzione dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito;

b) trasferimento della titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito con trasferimento contestuale di tutti i rischi legati al credito.

Cosa cambia rispetto al vecchio OIC 15? L’elemento più rilevante è l’eliminazione della possibilità, a fronte di cessioni che non trasferiscono effettivamente tutti i rischi, di optare per la cancellazione oppure per il mantenimento in bilancio del credito.

 

L’OIC 15 oltre che ad esaminare individua anche il corretto trattamento contabile delle ipotesi previste e in particolare:

a) trattamento contabile della cancellazione del credito;

b) trattamento contabile del mantenimento del credito

CANCELLAZIONE DEL CREDITO

Salvo casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche il trasferimento dei benefici. In particolare, per valutare l’avvenuto trasferimento dei rischi, occorre tener conto di tutte le clausole contrattuali, quali – a titolo meramente esemplificativo:

– gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi

– l’esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento.

 

Il “nuovo” OIC 15 precisa che quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un’operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, nella voce B14 del CE (salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria) occorre riportate la perdita, pari alla differenza tra: corrispettivo di cessione e valore di rilevazione del credito in bilancio (valore nominale del credito iscritto nell’attivo al netto delle perdite accantonate al fondo svalutazione crediti).

Le svalutazioni e le perdite vanno riportate nel Conto economico come segue: B.10.d svalutazioni del valore nominale dei crediti iscritti nell’attivo circolante e svalutazioni delle disponibilità liquide B.14 si riportano le perdite realizzate e non derivanti da valutazioni, come, ad esempio:

– perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minor importo di crediti rispetto a quello iscritto

– le perdite conseguenti a cessioni di crediti che comportino sostanzialmente il trasferimento di tutti i rischi;

– le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni

– le perdite conseguenti a prescrizioni di crediti.

Se la perdita è coperta (parzialmente/totalmente) da un fondo svalutazione, in tale voce bisogna rilevare solo l’ammontare della perdita che eccede quello del fondo. D.19.b accantonamenti e svalutazioni di crediti finanziari iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie.

Le scritture contabili sono:

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DIVERSI A Crediti

Fondo sval. Crediti

Perdite su crediti

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Accantonamento per rischi su crediti ceduti a Fondo rischi su crediti ceduti

 

A tal proposito si ricorda che le condizioni per effettuare l’accantonamento sono esaminate nell’ OIC 31, che ribadisce, in modo particolare , che la valutazione del rischio può presentare livelli diversi di incertezza e gradi differenti di difficoltà . Qualora, al verificarsi di eventi esterni di diversa natura, il fondo iscritto non sia sufficiente a coprire l’ammontare degli oneri effettivamente sostenuti, l’ OIC31stabilsce che, la differenza negativa debba essere rilevata nelle voci di conto economico in coerenza con l’accantonamento originario in tal caso, potrebbe essere necessario, se ricorrono le condizioni previste dall’OIC 31, effettuare un apposito accantonamento nella voce B.3 dello Stato patrimoniale (con contropartita nella voce B.12 del Conto economico). Laddove, invece, i requisiti per effettuare tale accantonamento non sussistono, i rischi a cui la società continua ad essere esposta successivamente allo smobilizzo sono evidenziati nei conti d’ordine.

MANTENIMENTO DEL CREDITO IN BILANCIO Quando la cessione del credito non comporta la sua cancellazione dal bilancio perché la società non ha trasferito tutti i rischi, il credito che rimane iscritto in bilancio è assoggettato alle regole generali di valutazione previste dal principio in esame. Questo cosa comporta? Se il cessionario anticipa parte del corrispettivo pattuito, in contropartita dell’anticipazione ricevuta viene iscritto un debito di natura finanziaria e i costi dell’operazione di smobilizzo sono, di norma, riflessi in interessi e commissioni da corrispondere al cessionario, da contabilizzare separatamente nel CE secondo la loro natura.

2 aprile 2015

Giovanna Greco