La descrizione della fattura è rilevante per l'inerenza

l’indicazione in fattura delle prestazioni eseguite rappresenta un requisito richiesto dal legislatore anche al fine di verificare l’inerenza dei costi per il soggetto destinatario del documento

L’indicazione nella fattura emessa ai sensi dell’art. 21 del Decreto Iva delle prestazioni eseguite rappresenta un requisito richiesto dal legislatore al fine di verificare l’inerenza dei costi per il soggetto destinatario del documento.

 

La precisazione è stata fornita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7214/2015, depositata il 10 aprile 2015. Conseguentemente se le indicazioni sono vaghe e generiche il contribuente non può legittimamente considerare in detrazione l’Iva addebitata dal fornitore a seguito dell’esercizio della rivalsa ai sensi dell’art. 18 del Decreto Iva.

Se il prestatore di servizi fornisce una descrizione analitica delle prestazioni rese l’Ufficio potrà verificare se le spese in questione siano o meno sostenute nell’esercizio dell’attività di impresa o professionale. Ciò in quanto tale indicazione semplifica l’attività di accertamento (Ris. min. fin. n. 111 del 3 maggio 1995). Viceversa un’indicazione generica non pone l’Agenzia delle entrate nelle condizioni di effettuare la suddetta verifica, con il conseguente disconoscimento del diritto alla detrazione dell’Iva e dell’inerenza del costo ai fini delle imposte sui redditi per il soggetto acquirente/committente. Si verifica un’inversione dell’onere della prova a carico del destinatario della prestazione che però potrebbe essere comunque in grado di fornire la dimostrazione dell’inerenza dell’onere (circostanza non semplice in presenza di una fattura ricevuta estremamente generica).

 

L’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 indica, quali elementi obbligatori da riportate nella fattura, la natura e qualità dei beni forniti e dei servizi prestati. Il riferimento alla “natura” e “qualità” vuol significare che le informazioni da indicare devono essere sufficientemente dettagliate per individuare il bene o il servizio oggetto dell’operazione. Ad esempio non è possibile indicare i beni ceduti con i soli codici di prodotto rilevanti per il magazzino, ovvero limitarsi ad un’indicazione generica delle prestazioni effettuate quali “prestazioni di consulenza generiche diverse”, oppure “cure odontoiatriche varie”. L’utilizzo dei “codici prodotto” all’interno della fattura è consentito qualora da questi sia possibile risalire alla natura e qualità dei beni o dei servizi tramite apposita “leggenda” disponibile in calce o sul retro del documento emesso

Si pone così il problema se possa essere considerata corretta l’emissione di una fattura recante un descrizione generica con un rinvio, per relationem, ad un altro documento quale, ad esempio, una lettera commerciale, un preventivo, etc. La risposta può essere desunta dalle indicazioni fornite dalla Cassazione con l’ordinanza n. 6203 del 13 marzo 2013. La Corte ha stabilito che in assenza di un contratto scritto la fattura emessa per una consulenza può essere ritenuta falsa dall’Amministrazione finanziaria che, quindi, può negare la detrazione dei costi alla società. In tale ipotesi, se la fattura si riferisce a prestazioni generiche di consulenza, in mancanza di un incarico scritto tra le parti l’attività di accertamento dell’Ufficio è legittima sulla base di presunzioni semplici, con conseguente onere della prova a carico del contribuente.

L’indicazione puntuale delle prestazioni rese è altresì necessaria anche al fine di valutare la posizione del professionista che ha posto in essere le prestazioni di servizi in contestazione. Non sussiste, infatti, solo un problema di inerenza per il destinatario del servizio, ma anche la possibile contestazione di sovrafatturazione in capo al soggetto che ha materialmente reso l’attività di servizi. In questo caso, anche se il costo è inerente, l’indetraibilità del tributo trova origine in un’altra causa.

22 aprile 2015

Nicola Forte