IVA per autovetture, autoveicoli e motocicli

Un riassunto delle problematiche IVA inerenti l’acquisto e l’utilizzo dei mezzi di trasporto: il problema della detraibilità parziale, il caso degli agenti e rappresentanti, i casi speciali (autocarri, autobus, trattori stradali, autotreni)

risposte ai dubbi fiscali di commercialista telematicoAuto & Fisco

La nuova formulazione della lett. c) dell’art. 19 bis1, come risultante a seguito dell’approvazione del d.l. n. 258/2006, non era perfettamente conforme con la decisione del Consiglio dell’Unione europea.

Tale circostanza ha reso necessario un altro intervento normativo realizzato dall’art. 1, comma 261 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria del 2008) che ha riscritto integralmente la disposizione in rassegna rendendola perfettamente aderente alla decisione del Consiglio.

La nuova disposizione, nel testo completamente riscritto, ha eliminato qualsiasi riferimento al codice della strada. Non è più rilevante, quindi, l’immatricolazione del mezzo di trasporto in quanto le limitazioni all’esercizio del diritto alla detrazione riguardano tutti i veicoli stradali a motore come individuati dall’art. 5 della decisione del Consiglio.

Si tratta dei veicoli stradali a motore diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

La limitazione alla detrazione (nella misura del 40 per cento) non si applica:
– se tali veicoli sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
– se tali veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa;
– per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Detrazione integrale IVA

Veicoli oggettivamente strumentali:

– trattori agricoli o forestali;
– i veicoli a motore normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa autorizzata supera i 3.500 kg ed il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, sia superiore a otto.

Veicoli integralmente utilizzati per finalità aziendali professionali:

– autovetture acquistate da un concessionario di auto utilizzate per essere esposte o per dimostrazione;
– autovetture concesse in noleggio ai dipendenti dietro pagamento di un corrispettivo (cfr. infra).

 

Veicoli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa:

– taxi;
– veicoli utilizzati ai fini della formazione da parte
delle scuole guida;
– veicoli utilizzati per il noleggio o il leasing.

 

Veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio:

– in tale ipotesi la detrazione segue le regole ordinarie in funzione dell’utilizzazione del bene o servizio acquistato nell’esercizio di impresa;
– è possibile quindi considerare in detrazione anche una quota superiore al 40 per cento ed inferiore al 100%

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Nicola Forte

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