Contribuenti minimi e forfettari e applicazione del reverse charge

L’applicazione del reverse charge interessa anche i contribuenti minimi e forfettari, che sono normalmente esclusi dall’applicazione e versamento dell’IVA: ecco le possibili spiacevoli conseguenze per il contribuente normalmente estraneo alla liquidazione dell’IVA

Le nuove prestazioni soggette all’inversione contabile previste dalla legge di stabilità del 2015 non sembrano interessare il regime dei minimi ed il nuovo regime forfetario. La circostanza si desume, sia pure con molte incertezze, dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14 del 27 marzo 2015, ma procediamo con ordine.

La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha modificato l’art. 17, comma 6 del D.P.R. n. 633 con l’aggiunta della nuova lettera a – ter). A seguito della novella legislativa, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, l’inversione contabile si applica anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

L’applicazione dell’inversione contabile richiede, in base alla disciplina generale, il possesso della soggettività passiva in capo al committente. Infatti, tale soggetto è tenuto ad integrare le fatture ricevute senza addebito dell’Iva (in assenza di rivalsa) riportando nel documento la base imponibile, l’aliquota ed il tributo. Le fatture devono essere annotate nel registro degli acquisti, ma anche nel registro delle fatture.

L’Agenzia delle entrate (Circ. n. 14/E del 2015) ha chiarito l’ambito applicativo del testo dell’art. 17 del Decreto Iva con riferimento alle “nuove” prestazioni soggette al regime dell’inversione. Preliminarmente è stato spiegato che le predette prestazioni devono essere individuate in base a criteri oggettivi facendo riferimento ai codici attività indicati dalla Tabella Ateco 2007 relativa alla classificazione delle attività economiche. Tale criterio è stato scelto seguendo una logica di semplificazione dell’adempimento.

I dubbi relativi ai contribuenti minimi e a coloro che hanno adottato il nuovo regime forfetario trovano origine nel paragrafo 10 della citata circolare. Secondo il documento di prassi in rassegna “il meccanismo del reverse charge non trova applicazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti dei soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972 (annotazione delle fatture, tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972).

Si tratta, in buona sostanza, della situazione in cui si trovano sia i “contribuenti minimi”, sia i contribuenti forfetari. Per tali soggetti l’esonero dai predetti adempimenti è previsto dall’art. 1, comma 69 della legge n. 190/2014. Conseguentemente, in mancanza dell’obbligo di registrazione delle fatture l’Iva dovrà essere addebitata dai fornitori secondo i criteri ordinari, quindi esercitando la rivalsa ai sensi dell’art. 18 del Decreto Iva.

La soluzione sembrerebbe quindi certa, ma i dubbi trovano origine proseguendo la lettura del documento di prassi. Infatti, la circolare indica, a titolo esemplificativo, tra i soggetti esclusi dall’inversione contabile i produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, gli esercenti attività di intrattenimento di cui al D.P.R. n. 640/1972 che applicano le disposizioni di cui all’art. 74, comma 6 del Decreto Iva, gli enti associativi in regime ex L. n. 398/1991 ed i soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto per gli spettacoli viaggianti.

A tal proposito si può osservare che se da una parte la circolare chiarisce espressamente che l’elenco in questione non è esaustivo, dall’altra non si comprende per quale ragione non siano stati menzionati espressamente, tra le esclusioni, i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi e dei nuovo regime forfetario. Trattandosi di fattispecie ricorrenti sarebbe stato opportuno affrontare direttamente il problema.

Se la soluzione fornita in questa sede sarà confermata, il committente dovrà dichiarare al prestatore del servizio che rientra nel particolare regime di esclusione e quindi che la prestazione resta assoggettata ad Iva sulla base dei criteri ordinari (con addebito del tributo a seguito della rivalsa).

Restano però assoggettati all’applicazione dell’inversione contabile gli acquisti di beni intracomunitari. Tale conclusione è pacifica e si desume dal combinato disposto dell’art. 1, commi 58 e 60 della legge n. 190/2014. L’inversione contabile si applica anche alle prestazioni di servizi poste in essere da soggetti non stabiliti e territorialmente rilevanti in Italia. Anche tale conclusione si desume espressamente dal comma 58. Restano escluse, invece, le altre prestazioni “potenzialmente” soggette all’inversione contabile e tra queste quelle di cui alla nuova lett. a – ter) dell’art. 17 del Decreto Iva.

Conseguentemente una ditta che presta un servizio di pulizia nei confronti di un contribuente che ha adottato il regime dei minimi o forfetario deve applicare il tributo in base ai criteri ordinari.

16 aprile 2015

Nicola Forte