Contribuenti forfettari e acquisti intracomunitari

i contribuenti che si avvalgono del nuovo regime forfettario devono considerare quali acquisti intracomunitari i beni provenienti da altri Paesi comunitari (a titolo oneroso), ma a condizione che il monte acquisti comunitari effettuato nell’anno precedente abbia superato il limite di 10.000 euro. La stessa disposizione si applica allorquando tale limite sia superato nel periodo di imposta in corso…

I contribuenti (professionisti ed imprese) che si avvalgono del nuovo regime forfetario previsto dalla legge di stabilità del 2015 devono considerare quali acquisti intracomunitari i beni provenienti da altri Paesi comunitari (a titolo oneroso), ma a condizione che il monte acquisti comunitari effettuato nell’anno precedente abbia superato il limite di 10.000 euro. La stessa disposizione si applica allorquando tale limite sia superato nel periodo di imposta in corso.

Le indicazioni sono contenute nell’art. 1, comma 58 della legge n. 190/2014 che richiama espressamente la disciplina applicabile agli enti non commerciali e agli agricoltori prevista dall’art. 38, comma 5, lett. c) del D.L. n. 331/1993.

La norma deve essere adattata, con non poche difficoltà, alla diversa realtà dei contribuenti che, avvalendosi del nuovo regime forfetario, sono già in possesso del numero di partita.

Preliminarmente l’art. 38 citato precisa che il limite di 10.000 euro deve essere verificato al netto dell’imposta sul valore aggiunto. In pratica deve essere preso in considerazione l’ammontare imponibile senza considerare l’Iva addebitata in via di rivalsa dal fornitore stabilito in un altro Paese comunitario. Se tale limite non è stato superato, né viene superato nel periodo di imposta in corso l’acquisto non si considererà intracomunitario.

Gli enti non commerciali esercenti esclusivamente un’attività istituzionale possono però scegliere di applicare l’Iva nel territorio dello Stato (considerando l’acquisto intracomunitario) esercitando apposita opzione qualora il monte acquisti non abbia superato il predetto limite di 10.000 euro. La possibilità di opzione è prevista dall’art. 38, comma 5, lett. c) in rassegna il cui contenuto è richiamato dalla legge di stabilità in rassegna. In buona sostanza sembra che la stessa possibilità di opzione sia riservata ai contribuenti forfetari che possono scegliere se considerare o meno intracomunitari gli acquisti effettuati nell’anno anche se i beni precedentemente acquistati da altri fornitori intracomunitari non hanno superato l’importo di 10.000 euro.

Il dubbio principale riguarda la presentazione dei modelli Intra 12 e Intra 13 prevista per i soli enti non commerciali e per i produttori agricoli (di cui all’art. 34, comma 6 del Decreto Iva). Tali modelli assolvono finalità diverse.

In particolare, il modello Intra 13 è una dichiarazione che deve essere presentata fino al raggiungimento del limite di 10.000 euro relativo all’acquisto dei beni (provenienti da Paesi UE).

La dichiarazione è necessaria per controllare l’eventuale superamento della predetta soglia in modo da individuare il momento a partire dal quale gli eventuali acquisti di beni provenienti da Paesi comunitari siano considerati soggetti ad Iva in Italia (trattandosi di acquisti intracomunitari). Le istruzioni del modello, che però sono precedenti all’approvazione del nuovo regime forfetario, prevedono l’obbligo solo con riferimento agli enti non commerciali (di cui all’art. 4, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972) ed i produttori agricoli (di cui all’art. 34, comma 6 del Decreto Iva).

In base ad un’interpretazione letterale delle istruzioni per la compilazione dei modelli i contribuenti che si avvalgono del nuovo regime forfetario sembrerebbero esclusi. Tuttavia, è lecito domandarsi come sarà possibile, in questo caso, monitorare gli acquisti effettuati nell’anno al fine di individuare l’eventuale superamento della soglia di 10.000 euro. Non è chiaro se il mero riferimento (il richiamo) all’art. 38, comma 5, lett. c) del D.L. n. 331/1993 sia sufficiente per estendere tale obbligo in capo ai soggetti forfetari.

I medesimi dubbi riguardano la presentazione del modello Intra 12. Tale modello rappresenta di fatto una dichiarazione IVA semplificata, la cui presentazione è obbligatoria per gli enti non commerciali ed i produttori agricoli al fine di monitorare l’Iva da versare (e che avrebbe dovuto essere versata). E’ necessario comprendere se i contribuenti forfetari, che sarebbero tenuti a versare l’Iva occasionalmente, in coincidenza con gli acquisti intracomunitari di beni, siano tenuti, anche per esigenze di controllo, al predetto adempimento.

Le istruzioni per la compilazione dei predetti modelli sono state approvate con apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ma precedentemente al “varo” del nuovo regime forfetario. Il problema resta così aperto in attesa di istruzioni dell’Agenzia delle entrate.

1 aprile 2015

Nicola Forte