Errata intestazione del modello F24: ipotesi per una soluzione contabile

rispondiamo ad un nuovo quesito sul problema di errata intestazione di un modello F24: in questo caso il pagamento arriva da un terzo ‘sconosciuto’, con tutti i dubbi del caso

QUESITO

Faccio seguito al quesito a cui avete risposto il 14 marzo scorso: una società cliente ha scoperto nel proprio cassetto fiscale (eravamo nella fase dei controlli per la certificazione Unica) dei modelli F24 ad essa non riconducibili, ma che sono stati versati a suo nome su una banca sconosciuta (immaginiamo che si tratti di un errore di scrittura del codice fiscale da parte del terzo che ha materialmente pagato i modelli F24 sul proprio conto corrente); dato che il cliente intende utilizzare gli importi così certificati quale può essere la destinazione contabile di tali imposte: credito o sopravvenienza attiva?

 

RISPOSTA

La situazione descritta è differente da quella cui abbiamo risposto il 14 marzo ed estremamente anomala.

In particolare, bisogna prevedere che chi ha versato erroneamente un modello F24 per la società Vostra cliente tenterà di recuperare quanto versato; si consiglia di monitorare il cassetto fiscale in quanto immaginiamo che il titolare del versamento tenterà di recuperare il versamento effettuato.

 

Per semplificare, si ipotizza che il versamento (immagino un codice tributo 1040) verrà indicato a credito in 770 e poi utilizzato in compensazione.

 

Contabilmente appare corretto considerare che la nascita di tale credito verso l’erario comporti contemporaneamente l’apertura di una posizione debitoria. Dato che l’apertura di un conto denominato “Debito verso ignoti” preferisco l’utilizzo di un conto denominato “Fondo rischi”.

 

Ipotizzando un versamento di € 100,00. La scrittura contabile sarà:

Data xx/yy/2014

Credito erariale (CT 1040) a Fondo rischi tributari € 100,00

 

Un’eventuale sopravvenienza attiva sorgerà solo nel momento in cui si prescriverà il diritto alla restituzione da parte di chi ha effettuato il versamento errato.

Dato che la società sua cliente non ha “colpa” per l’erroneo versamento effettuato dal terzo sconosciuto, la restituzione riguarderà solo il tributo versato e non le eventuali sanzioni per ritardato versamento.

 

A parere di chi scrive, l’iscrizione del Fondo rischi è una scelta corretta in quanto tutela contabilmente anche rispetto al caso in cui il credito fiscale erroneamente sorto non sia utilizzabile dal contribuente e che quindi vada restituito al Fisco.

 

Data l’estrema anomalia della situazione descritta, si consiglia comunque di cercare di individuare (tramite la banca intermediaria) l’autore dell’erroneo versamento per la restituzione del credito tributario inaspettato.

 

21 marzo 2015

Luca Bianchi