Non basta un verbale della Finanza per ipotizzare un reato e raddoppiare i termini di accertamento

il verbale di constatazione della Guardia di Finanza non basta a far scattare un reato di evasione fiscale e a superare la soglia di punibilità con connesso raddoppio dei termini di accertamento

Il verbale di constatazione della Guardia di Finanza non basta a far scattare un reato di evasione fiscale e a superare la soglia di punibilità.

Questo principio è contenuto nella sentenza n. 4919/2015 della Cassazione da cui emerge che i militari della Guardia di Finanza devono compiere ulteriori indagini nel rispetto delle garanzie dell’imputato al pari del processo penale.

La Guardia di Finanza ha il potere di entrare nei locali dove si svolge l’esercizio dell‘attività d’impresa, artistica o professionale per verificare le scritture contabili e accertare direttamente i fatti di gestione che generano costi, ricavi ed elementi patrimoniali indicati nella dichiarazione dei redditi

Gli accessi, le ispezioni e le verifichesono mezzi che l’Amministrazione finanziaria (e la Guardia di finanza) pongono in essere per l’adempimento delle funzioni accertative. Sono disciplinati dall’art. 52, D.P.R. n. 633/1972, il quale ha valore, oltre che ai fini IVA, anche per tutte le imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP). Altra normativa fondamentale è quella contenuta nella legge n. 212 del 2000 (o Statuto dei Diritti del Contribuente) che regolamenta i rapporti tra contribuente e fisco stabilendo una serie di garanzie per la trasparenza ei diritti e la tutela del contribuente sottoposto a verifiche.

Nella fattispecie in esame, in cui erano contestai ricavi in nero ad una immobiliare, la società ha impugnato la sentenza della Corte di Appello che non aveva valutato se dopo le prime indagini fossero emersi indizi di reato che richiamavano le norme del Codice di procedura penale e non ha nemmeno considerato l’eccezione di inutilizzabilità dell’accertamento fiscale compiuto dalla Guardia di Finanza in quanto il processo verbale era fondato su un’attività ispettiva eseguita in sede amministrativa, e quindi extra-processuale; in tal caso gli indizi non possono essere considerati come prova perché non hanno dato vita al contraddittorio in sede di giudizio.

 

Su tali premesse i giudici hanno ritenuto che il processo verbale di constatazione è un atto amministrativo extraprocessuale e come tale acquisibile a fini probatori; qualora emergano indizi di reato, occorre procedere in base all’art. 220 disp. Att. Cod. proc. pen .giacché altrimenti la parte di documento redatta successivamente a detta emersione non acquista efficacia probatoria. Non sono utilizzabili i risultati probatori in caso di violazione delle norme del codice procedura penale la cui osservanza è prevista per assicurare fonti di prova in presenza di indizi di reato.

Pertanto, secondo la Cassazione, i giudici di merito hanno errato nell’affermare che il verbale poteva sostituire l’istruttoria dibattimentale dal momento che le parti non hanno richiesto alcuna ulteriore prova; l’accusa in realtà avrebbe dovuto presentare elementi di prova utilizzabili. La Corte, quindi, ha dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione anche in considerazione che dagli atti non emerge in modo evidente una causa di proscioglimento nel merito.

13 marzo 2015

Enzo Di Giacomo