Modello 730 precompilato e privacy: le regole

le nuove modalità di download dagli archivi informatici dell’Agenzia del modello 730 precompilato pongono serie difficoltà ai professionisti addetti per quanto riguarda il rispetto la privacy: le regole del Garante

 

L’Agenzia delle Entrate, in seguito al parere favorevole del Garante alla Privacy, ha emanato il provvedimento che disciplina le modalità tecniche di accesso al modello 730 precompilato e ha dettato le linee di condotta da rispettare per l’accesso ai dati dei contribuenti da parte di CAF, sostituti di imposta e intermediari abilitati, nonché le misure di sicurezza da adottare per Agenzia delle Entrate e fruitori dei dati.

 

Come si accede al 730 precompilato?

 Accesso diretto del contribuente. Le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate o quelle dispositive rilasciate dall’INPS consentiranno al contribuente di accedere al sistema e, dunque, verificati i dati proposti dalle Entrate, di accettare, modificare o integrare la propria dichiarazione. L’accesso è consentito anche ai contribuenti sprovvisti di sostituto d’imposta (esempio: chi ha perso il lavoro nel 2015). Si potrano versare le imposte mediante versamento delle somme eventualmente dovute con l’F24, reso disponibile già compilato, oppure – al contrario – indicando il conto corrente bancario su cui ricevere l’eventuale rimborso.

 

Accesso altri soggetti, diversi dal contribuente stesso. Gli altri soggetti, una volta acquisita apposita delega da parte del contribuente, procedono come segue:

– Sostituto d’imposta: accede al 730 precompilato, se dal 770 Semplificato per l’anno 2013 risulta aver prestato assistenza fiscale e limitatamente ai contribuenti per i quali ha trasmesso telematicamente nei termini la Certificazione Unica (relativa al periodo 2014);

 – Professionisti/CAF/sostituti: il Garante per la Protezione dei dati personali ha richiesto parametri di maggiore sicurezza soprattutto nella fase dell’invio dati e per le deleghe di Caf, professionisti e sostituti d’imposta; ad esempio nel caso in cui il contribuente si vuole affidare a un Caf, un professionista o un sostituto d’imposta, questi soggetti dovranno acquisire prima la delega da parte del loro cliente e poi formulare online una specifica richiesta. I loro accessi saranno tracciati e l’Agenzia farà controlli sulla correttezza delle deleghe.

 

Tenuto conto che si tratta di dati sensibili, il passaggio attraverso canali telematici richiede alta garanzia di sicurezza. I professionisti accedono ad una o più dichiarazioni precompilate mediante la trasmissione all’Agenzia di un file contenente l’elenco dei contribuenti interessati, per i quali è stata acquisita delega. Per le richieste pervenute dal 15 aprile 2015, i 730 precompilati sono resi disponibili al soggetto che ha inviato il file entro 5 giorni dalla data della richiesta; per le richieste regolarmente pervenute prima di tale data , le dichiarazioni sono rese disponibili entro 5 giorni a partire dal 15 aprile.

Ormai ci siamo, tutte le procedure sono state messe a punto e dal 15 aprile prossimo sarà possibile l’accesso al 730 precompilato disposto dall’Agenzia delle Entrate.

 

Chi sono i contribuenti interessati?

 I contribuenti interessati sono i dipendenti e i pensionati che hanno presentato per il 2013 il modello 730 o il modello Unico persone fisiche (pur avendo i requisiti per presentare il modello 730), per i quali il sostituto d’imposta ha trasmesso senza ritardo la Certificazione Unica 2015 all’Agenzia delle Entrate.

Sono esclusi coloro che non risultano in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730 (partite IVA attive per almeno un giorno, legalmente incapaci ecc.) e, inoltre, coloro che, in relazione all’anno d’imposta precedente, hanno presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione 730 precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata (ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973). Oltre al 730 precompilato, l’Agenzia fornisce al contribuente (ovvero al suo delegato) l’elenco dei dati presi in esame e della relativa fonte informativa.

 

Quale la linea di condotta da rispettare per l’acceso ai dati?

 – la disponibilità telematica, entro il 15 aprile di ciascun anno, della dichiarazione precompilata riferita ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o modificata, relativa ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati;

 – la disponibilità della dichiarazione precompilata direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o, conferendo apposita delega a CAF, sostituti d’imposta e professionisti;

 i documenti e i dati ai quali il contribuente e i soggetti da esso delegati possono accedere sono rappresentati da: la dichiarazione dei redditi precompilata e l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione dei dati inseriti e dei dati non inseriti.

 

Gli oneri detraibili e deducibili che dovranno essere inseriti sono:

– le quote di interessi passivi e i relativi oneri accessori per mutui in corso;

– i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;

– i contributi previdenziali e assistenziali.

 

Vanno inoltre inseriti i dati relativi alle spese pluriennali derivanti dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente, quindi:

– gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

– I’arredo degli immobili ristrutturati;

– gli interventi di risparmio energetico.

 

Secondo le indicazioni del garante per l’accesso al 730 precompilato, CAF, sostituti d’imposta e intermediari abilitati dovranno:

 trasmettere all’ Agenzia delle Entrate un elenco dei contribuenti per i quali hanno acquisito la delega a scaricare la dichiarazione indicando, oltre al codice fiscale, anche i dati del reddito complessivo e dell’importo a debito o a credito risultante dal modello dell’anno precedente, il numero e la data della delega, la tipologia e il numero del documento di identità del contribuente;

 istituire un registro cronologico delle deleghe con relativi documenti di identità acquisiti;

 nominare uno o più responsabili per la gestione delle deleghe;

 rispondere a mezzo PEC (posta elettronica certificata) entro 48 ore alla richiesta di documentazione in caso di controlli a campione a cura dell’Agenzia delle Entrate.

 

Tra le misure di sicurezza richieste dal Garante per l’accesso ai dati si segnalano le seguenti:

 – il termine massimo entro il quale sarà possibile l’accesso ai dati è fissato al 10 novembre;

 -l’accesso ai modelli dovrà esser preceduto dalla digitazione di un codice di sicurezza, il cosiddetto “captcha” al fine di intercettare con il Test di Turing eventuali tentativi di accesso da parte di computer o robot;

 – il contribuente avrà il diritto di visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali la sua dichiarazione precompilata è stata messa a disposizione.

 

Inoltre, L’Agenzia delle Entrate, per la sicurezza dei dati dovrà a sua volta :

 – tracciare gli accessi all’Anagrafe tributaria da parte di ciascun CAF, sostituto d’imposta e professionista abilitato;

 – predisporre strumenti di monitoraggio degli accessi ai sistemi telematici, attivando adeguate misure di segnalazione e controllo per individuare comportamenti anomali ed effettuare verifiche periodiche sull’idoneità delle misure di sicurezza adottate da CAF, sostituti d’imposta e professionisti;

 garantire la cifratura dei dati.

 

 

25 marzo 2015

Giovanna Greco