L'accordo di scambio di informazioni in materia fiscale col Lichtenstein

Vediamo in dettaglio come funziona l’accordo per lo scambio delle informazioni sui conti bancari col Lichtenstein.

In data 26 febbraio 2015 sono stati firmati l’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale ed il correlato Protocollo aggiuntivo tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ed il Ministro delle Finanze estero, Adrian Hasler.

Prima di questa data non vigeva alcun strumento bilaterale di natura pattizia che regolasse i rapporti fiscali tra i due Paesi.

In termini di sintesi:

  1. l’accordo fiscale, redatto secondo il modello OCSE di Tax Information Exchange Agreement, è composto da tredici articoli. Tra le disposizioni più rilevanti si segnalano:

  1. l’art. 5 “Scambio di Informazioni su Richiesta”, in base al quale possono essere inoltrate richieste di dati e notizie di natura finanziaria inerenti cittadini italiani detentori di rapporti bancari nel Principato (art. 5);

  2. l’art. 6 “Verifiche fiscali all’estero”, il quale prevede la possibilità per i funzionari fiscali dei Paesi contraenti di “interrogare persone ed esaminare documenti” nonché di partecipare alle verifiche fiscali in corso;

  3. l’art. 12 “Entrata in vigore”, secondo cui l’accordo entrerà in vigore con la ratifica a cura di entrambi i Paesi, pur avendo efficacia retroattiva per le richieste relative ai periodi di imposta decorrenti già dalla data della firma;

  1. il protocollo aggiuntivo disciplina, con due articoli, la possibilità di inoltrare le cc.dd. “richieste di gruppo” in relazione a contribuenti italiani, previamente identificati, titolari delle seguenti categorie di rapporti bancari esteri:

  1. “conti chiusi”, cioè rapporti estinti tra la data della firma dell’Accordo e la data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni tra i due Paesi, sulla base del modello OCSE denominato Common Reporting Standard;

  2. “conti sostanzialmente svuotati”, ossia conti correnti che, pur presentando alla data della firma dell’Accordo un saldo superiore ai 15.000 euro, risultano in essere alla data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria con un saldo inferiore del 50%;

  3. “conti inattivi”, che non sono stati chiusi né sostanzialmente “svuotati” alla data della firma dell’Accordo ed in essere alla data dell’attuazione dello scambio automatico.

 

 

3 marzo 2015

Nicola Monfreda