Il problema delle dichiarazione precompilata congiunta col 730 precompilato

con l’introduzione del modello 730 precompilato, se i coniugi intendono presentare una dichiarazione congiunta, non pososno avvalersi delle singole dichiarazioni precompilate predisposte dal Fisco ma devono optare per l’elaborazione di una dichiarazione in proprio

L’agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare 11/E/2015 per fornire rilevanti chiarimenti con riferimento agli adempimenti e alle procedure in materia di 730 precompilato 2015.

Tra gli altri si segnala che, al punto 1.2 l’ufficio ha chiarito il comportamento dichiarativo in assistenza fiscale precompilata adottabile per i coniugi che intendono presentare la dichiarazione 730 precompilata in modalità congiunta.

Preliminarmente si deve ricordare che, il comma 4 dell’articolo 4 del D.Lgs. 175/2014 definisce le modalità di presentazione della dichiarazione precompilata, introducendo la possibilità di presentazione diretta, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, del dichiarativo da parte del destinatario della precompilata. In altri termini il contribuente, destinatario della dichiarazione precompilata predisposta dall’agenzia delle entrate, può, apportando o meno modifiche ai dati in essa contenuti e proposti, presentare direttamente la dichiarazione senza avvalersi dell’assistenza fiscale del sostituto di imposta o di un CAF o di un Professionista abilitato.

In particolare, l’articolo 4 comma 3 del D.Lgs. 175/2014 prevede che: “La dichiarazione precompilata è presentata entro il termine di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164:

a) all’Agenzia delle entrate direttamente in via telematica;

b) al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;

c) a un CAF o a un professionista indicati nell’articolo 1, presentando anche la relativa documentazione. L’attività di verifica di conformità è effettuata, ai sensi della lettera c) del comma 3 dell’articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sui dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata e comporta assunzione di responsabilità ai fini di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 (del medesimo d.lgs. 175/2014)”.

Con riferimento alla possibilità di presentazione congiunta della dichiarazione mediante modello 730 precompilato il successivo comma 4 prevede che: “In presenza dei requisiti indicati nell’articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni in sede di accettazione o modifica. In caso di dichiarazione precompilata messa a disposizione di uno solo dei coniugi, può essere presentata dichiarazione congiunta a un CAF o a un professionista ovvero al sostituto d’imposta indicati nell’articolo 1”.

 

In prima valutazione e sotto il profilo interpretativo sistematico e letterale si è supposto che, se entrambi i coniugi risultano destinatari della dichiarazione precompilata questi possono presentare congiuntamente la dichiarazione precompilata “telematica” direttamente, mentre, se uno solo dei coniugi è destinatario della precompilata allora la dichiarazione 730 precompilata telematica congiunta può essere presentata unicamente mediante il sostituto di imposta o mediante un CAF, risultando esclusa la possibilità della presentazione diretta da parte del contribuente.

In merito, l’agenzia delle Entrate, con la circolare 11/E/2015 e le istruzioni al modello 730 forniscono una diversa indicazione procedurale.

 

L’agenzia, nel documento di prassi richiamato, afferma che, i destinatari della precompilata saranno i contribuenti che:

1 – per l’anno di imposta 2014 sono titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso nei termini all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica 2015;

2 – per l’anno d’imposta 2013 hanno presentato il modello 730 oppure il modello Unico persone fisiche o il modello Unico Mini, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730. Inoltre, la dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti che per l’anno d’imposta 2013, oltre a presentare il modello 730, hanno presentato il modello Unico persone fisiche con i soli quadri RM, RT e/o RW.

 

Per la presentazione del 730 precompilato congiunto i requisiti di cui sopra devono necessariamente essere soddisfatti almeno con riferimento ad uno dei due coniugi (fermo rimanendo che entrambi siano titolari di una posizione fiscale dichiarabile mediante 730).

In relazione al requisito della presentazione della dichiarazione 730/2014 (punto 2 di cui sopra), l’agenza affronta l’ipotesi in cui per l’anno 2013 i coniugi abbiano presentato il modello 730/2014 congiunto.

In tal caso, afferma l’agenzia delle Entrate, saranno comunque predisposte due distinte dichiarazioni 730 precompilate, una per ciascun coniuge che abbia i requisiti per rientrare nella platea dei destinatari della dichiarazione precompilata (e che quindi soddisfa anche l’ulteriore condizione della titolarità di redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati).

Tuttavia l’agenzia precisa che, se i coniugi intendono presentare la dichiarazione 730 precompilata in forma congiunta devono rivolgersi al sostituto che presta assistenza fiscale, al CAF o al professionista abilitato.

L’agenzia, al punto 5.3 della circolare in argomento, ha ulteriormente precisato che

NON E’ CONSENTITA, PER IL PRIMO ANNO DI AVVIO SPERIMETALE, LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA IN FORMA CONGIUNTA DIRETTAMENTE IN VIA TELEMATICA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, ed inoltre che, NEL CASO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN FORMA CONGIUNTA, LA DICHIARAZIONE SI CONSIDERA SEMPRE MODIFICATA IN QUANTO IL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE FINALE E’ CERTAMENTE VARIATO RISPETTO A QUELLI RELATIVI ALLE DICHIARZIONI DEI SINGOLI CONIUGI.

L’ufficio finanziario quindi ha affermato che, QUANTO MENO PER IL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA 730 PRECOMPILATO, la dichiarazione congiunta deve essere presentata esclusivamente al sostituto, ad un CAF o ad un professionista Abilitato anche quando destinatari del 730 precompilato risultino essere entrambi i coniugi.

 

Si segnala che le istruzioni al modello 730, in perfetta sintonia che il documento di prassi, affermano che: Il modello 730 precompilato o ordinario può essere presentato in forma congiunta esclusivamente al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista abilitato, quando entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati nel precedente paragrafo “Chi può presentare il modello 730” e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730.

In conclusione per la dichiarazione congiunta 730 precompilata risulta chiuso il canale di presentazione diretta.

Il 730 congiunto può essere presentato unicamente mediante l’assistenza fiscale del sostituto, del CAF o di un professionista abilitato.

Questo è quanto emerge dalle istruzioni al 730/2015 e dalla circolare 11/E/2015.

30 marzo 2015

Mario Agostinelli