Decreto Milleprororoghe: si riaprono i termini per rateizzare con Equitalia

il decreto Milleproroghe contiene una sanatoria per i contribuenti decaduti da piani di rateazione con Equitalia: ecco come si può tornare a rateizzare il debito fiscale in fase di riscossione

Dopo la conversione in legge con modifiche e l’entrata in vigore del c.d. Decreto Milleproghe (D.L. n. 192/2014), i contribuenti che hanno già fruito di una rateazione dei debiti iscritti a ruolo concessa da Equitalia, ma che sono decaduti dal beneficio entro il 31 dicembre 2014, possono accedere ancora ad una nuova dilazione.

Tale possibilità è subordinata alla presentazione di un’apposita domanda entro il prossimo 31 luglio. I contribuenti avranno circa cinque mesi di tempo per presentare l’istanza in modo da tornare a fruire della rateazione nonostante l’intervenuta decadenza.

Le disposizioni approvate non sono di agevole lettura e si discostano, per taluni punti, dalle regole di rateazione ordinarie previste dall’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973. Per effetto di questa diversità saranno in “circolazione” piani di rateazione concessi ai sensi dell’art. 19 citato la cui decadenza si verifica per il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive. Invece per i piani di rateazione già accordati e nuovamente concessi a seguito del mancato pagamento di otto rate entro il 31 dicembre del 2014, si decade a seguito del mancato pagamento di due rate anche non consecutive. In buona sostanza è come se il legislatore pretendesse un maggiore rigore dai contribuenti che, una volta decaduti, hanno chiesto nuovamente accesso al beneficio presentando l’istanza entro il 31 luglio prossimo.

Indubbiamente la ratio della diversità di trattamento è comprensibile, ma si tratta di una complicazione in più da dover gestire in quanto gli effetti di eventuali ed ulteriori difficoltà economiche che dovessero determinare il mancato pagamento di ulteriori rate saranno diversi a seconda delle circostanze. Influisce quindi, la circostanza della prima concessione della rateazione o dell’eventuale riammissione ad un precedente piano venuto meno per il mancato pagamento delle rate.

 

Un’ulteriore diversità riguarda la durata. In base all’art. 19 del citato Decreto n. 602/1973 la rateazione può essere concessa fino ad un massimo di 72 rate mensili senza presentare alcuna documentazione e senza dimostrare le difficoltà economiche in cui versa il contribuente. La stessa norma prevede la possibilità, per i debiti di importo superiore a 50.000 euro, di ottenere una rateazione fino a 120 rate. In questo caso è necessario presentare la domanda allegando la documentazione comprovante lo stato di difficoltà finanziaria. Invece in base alla disposizione di cui al decreto Milleproroghe è esclusa la possibilità, di ottenere nuovamente la rateazione (essendo intervenuta la decadenza dal precedente piano) con un piano fino a 120 rate mensili. Ciò anche laddove fosse presente un grave stato di difficoltà economica o fosse intervenuto un peggioramento dello stato di difficoltà del debitore.

 

Non possono poi accedere alla riammissione alla dilazione i contribuenti che, pur essendo decaduti dal precedente piano di rateazione al 31 dicembre 2014, vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione per importi superiori a 10.000 euro. A tal proposito deve essere osservato che prima di effettuare qualsiasi pagamento di somme superiori a 10.000 euro, gli enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione devono verificare se il creditore risulta inadempiente all’obbligo di versamento di una o più cartelle dello stesso importo. In tale eventualità la Pubblica Amministrazione non può procedere al pagamento della somma dovuta segnalando, contestualmente, la circostanza a Equitalia affinché si attivi per la riscossione anche mediante azioni esecutive. Pertanto la possibilità di essere riammessi alla rateazione resta subordinata alla presentazione della richiesta prima della segnalazione da parte dell’ente pubblico (a Equitalia). Tuttavia, se il contribuente dovesse presentare la richiesta dopo la segnalazione, la riammissione al piano sarà preclusa limitatamente agli importi oggetto di segnalazione.

 

4 marzo 2015

Nicola Forte