Se la società in concordato sospende una ratezione fiscale | Sentenza CTP Bari

pubblichiamo una sentenza della C.T.P. di Bari che analizza il caso della società che sospende una rateazione fiscale ed entra in procedura di concordato preventivo: il problema delle sanzioni ed interessi su rateazione non completata

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI – SENTENZA DEL 12 DICEMBRE 2014, N. 3167/10/2014

Svolgimento del processo

Fatto

In data 07/11/2013 l’Equitalia SUD spa ha notificato alla società S. srl, con sede in A, la cartella di pagamento n. [Omissis] di euro 4.415.569,58, per iscrizione a ruolo di somme dovute per IRES, IRAP, sanzioni e interessi relative agli anni 2009, 2010 e 2011, determinate ai sensi degli artt. 36-bis DPR, 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72, a seguito di liquidazione automatizzata dei modelli 760 presentati per i detti anni.

In data 17/02/2014 l’Equitalia SUD spa ha notificato alla stessa società S. srl, la cartella di pagamento n. [Omissis] di euro 505.505,99, per iscrizione a ruolo di somma dovuta per IRAP dell’anno 2009, ai sensi delle stesse norme di cui sopra e per liquidazione della relativa dichiarazione dei redditi. La società S. srl, nella persona del legale rappresentante sig. C.A., rappresentata e difesa dal prof. Dott. D.N. e dal dott. F.C. ha proposto separati ricorsi contro l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari e l’Equitalia SUD spa in data 30/12/2013 avverso la cartella di pagamento n. [Omissis] e in data 15/04/2014 avverso la cartella di pagamento n. [Omissis], con contestuali richieste di sospensione della loro esecutività, eccependo i seguenti motivi.

I procuratori e difensori della società ricorrente espongono in fatto che la loro assistita ha ricevuto nelle date dei 24/01/2012, dei 29/08/2012 e del 12/12/2011 “gli avvisi bonari” relativo all’anno 2009 di euro 2.144.317,00 per IRES, sanzioni ridotte al 10% e interessi, all’anno 2010 di euro 795.425,00 per IRAP, sanzioni ridotte al 10% e interessi, e all’anno 2009 per IRAP di euro 442.839,00, sanzioni ridotte al 10% e interessi; precisano che l’avviso bonario del 12/12/2011 viene corretta con dichiarazione del 17/01/2012; che la società riconosciuto dovute le somme liquidate decideva di avvalersi del pagamento rateale; le richieste venivano accolte dall’amministrazione finanziaria e la contribuente provvedeva ad effettuare il pagamento delle rate sino alla data del 19/04/2013, in cui presentata al Tribunale di Bari – Sez. Fallimentare istanza di concordato preventivo.

Il Tribunale di Bari – Sez. Fallimentare – con provvedimento del 29/04/2013, prof. 3546 assegnava alla società S. srl il termine di 60 giorni per il deposito della proposta del piano e della documentazione di cui ai c. 2 e 3, art. 161 L.F..

In data 28/06/13 la società presentava la documentazione presso il Tribunale di Bari, all’Agenzia delle Entrate di Bari e presso l’Equitalia SUD spa la proposta di concordato ex art. 161 L.F. e la proposta di transazione fiscale ex art. 182-ter della L.F. La presentazione del ricorso alla procedura concorsuale comportava la sospensione di tutti i pagamenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, comma 7 e 167 L.F. che prevede il divieto del pagamento dei crediti anteriori all’iscrizione del predetto ricorso sino all’eventuale omologa del concordato.

Successivamente al deposito in tribunale del ricorso, in data 13/06/2013 l’Agenzia delle Entrate notificava un altro avviso bonario per l’anno 2011 di euro 505,184,00, oltre sanzioni al 10% e interessi.

In data 07/11/2013 e 17/02/2014 l’Equitalia SUD spa ha notificato inspiegabilmente le presenti cartelle di pagamento impugnate, su richiesta dell’ufficio, con iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti per sorte capitale e sanzioni applicate nella misura intera sull’importo inizialmente indicato sugli avvisi bonari, facendo decadere la ricorrente dal diritto della rateazione.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti eccepiscono in diritto:

1) Violazione dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97, del DL 201/2011, nonché degli artt. 161, 167 e 168 L.F.. Immotivata ed ingiustificata decadenza del diritto di rateazione (degli avvisi bonari) vista la moratoria dei pagamenti prevista per ammissione alla procedura di concordato preventivo. Al riguardo, ribadito l’iter eseguito degli avvisi bonari, della richiesta di pagamento rateale secondo l’entità delle somme dovute, delle rate pagate, delle comunicazioni effettuate sia all’Agenzia delle Entrate che all’Equitalia con l’esposizione delle ragioni della interruzione del pagamento, ciò nonostante è stata eseguita l’iscrizione a ruolo; rilevano che in presenza di concordato preventivo, per disposizione dei citati artt. 161, 167 e 168, sussiste il divieto di pagamento, in quanto tale vengono sospesi i termini (a supporto cita Tribunale di Padova 09/05/2013 – Cass. sent. n. 4234/06 e sent, n. 8118 del 15/06/2001). Inoltre in relazione alla ingiustificata decadenza del pagamento rateale e conseguente illegittima iscrizione a ruolo, con l’applicazione della sanzione integrale, nonché aggi e interessi dovuti al Concessionario, si determina un maggior ammontare dovuto di euro 1.187.428,00 sulla prima cartella e di euro 150.363,99 sulla seconda cartella, di cui chiede lo sgravio per quanto specificato.

2) Violazione dell’art. 10 della legge 212/2000 nonché del principio del legittimo affidamento e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria. I ricorrenti sostengono che se la società è incorsa in un errore ciò è stato commesso in buona fede, atteso che non ha mai contestato quanto dovuto e che con il piano di risanamento ha proposto una transazione fiscale, ai sensi dell’art. 182-ter L.F., con l’obiettivo di realizzare un accordo di tipo transattivo con l’Erario riguardo ai debiti tributari già consolidati in capo all’impresa in condizioni di crisi.

La S., infatti, assumeva i proprio impegni con l’Erario proponendo tempi e condizioni di pagamento dei vari debiti tributari, tra cui quelli oggetto del presente giudizio. Modalità che saranno rispettate nel caso in cui il Tribunale di Bari, con il consenso della maggioranza dei creditori, omologherà la procedura di concordato preventivo. Ritiene pertanto che nel caso di specie, come sancito dallo Statuto dei contribuenti ed in applicazione del principio della buona fede e di leale collaborazione, ricorrono i presupposti per l’esonero delle ulteriori sanzioni.

3) Nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione dell’art. 7 della legge 212/2000 e contestuale violazione del diritto di difesa. Lamenta la determinazione degli interessi in mancanza sia del tasso applicato che della decorrenza. A supporto della doglianza cita giurisprudenza di legittimità e di merito.

4) Illegittimità dell’aggio di riscossione. Sostiene che ciò contrasta con il diritto comunitario art. 107 TFUE; illegittimità ai sensi degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione. Rileva che sul punto si pronuncerà la Corte di Giustizia dell’Unione Europea per quesito posto dalla CTP di Latina; inoltre che altri quesiti per la medesima questione sono stati rimessi alla Consulta da parte delle CTP di Torino e di Roma; tanto perché l’aggio si configura come un aiuto allo Stato; inoltre non prevede un limite e non è dovuto perché non risulta provato l’azione di recupero.

I ricorrenti concludono chiedendo che, previa sospensione, venga dichiarata l’illegittimità della sanzione del 30%, degli interessi e dell’aggio di riscossione, con conseguente sgravio.

L’Agenzia delle Entrate con costituzione in giudizio sostiene che le iscrizioni a ruolo sono state eseguite in conseguenza del mancato pagamento; inoltre per quanto concerne l’avviso bonario notificato il 13/06/2013 non c’è stata alcuna richiesta di rateazione. L’Ufficio rileva altresì di aver comunicato con nota prot. 159158 del 03/12/2013 provvedimento di diniego all’istanza di transazione fiscale ex art. 182 L.F.; inoltre con note prot. 161281 del 06/12/2013 e prot. n. 162445 del 10/12/2013 ha comunicato al tribunale di Bari la dichiarazione di veto contrario; che l’udienza in Camera di consiglio per la omologa del concordato preventivo ex art. 160 L.F. della S.E.A. srl è stata fissata per il giorno 03/03/2014.

In ordine agli altri motivi di ricorsi riporta articolate specificazioni e richiami all’art. 8 del DLgs. 32/2001 contesta le eccezioni di controparte evidenziando che il modello della cartella di pagamento è predisposto con D.M., il quale non contempla l’indicazione dei dati richiesti; ad ogni buon conto si richiama all’art. 20 del DPR 602/73; per le sanzioni indica l’art. 17, c. 3, DLgs. 472/97 per l’automatica iscrizione a ruolo. In ordine alla eccepita violazione dell’art. 10 della legge 212/2000 per buona fede, sostiene che tanto non può determinare la riapertura dei termini di pagamento delle rate scadute.

Infine per quanto concerne il compenso al Concessionario è previsto per legge (art. 17, c. 1, DLgs. del 13/04/1999, n. 112 di cui riporta la disposizione).

Per quanto concerne la sospensione rileva che dal momento che l’art. 168 L.F. prevede una ipotesi ex lege delle attività esecutive e cautelari nei confronti del debitore la richiesta cautelare appare superflua; tuttavia non risulta evidenziato il requisito del periculum in mora. Pertanto chiede il rigetto sia dell’istanza di sospensione che del ricorso, con vittoria di spese.

L’Equitalia Sud spa, rappresentata e difesa dall’avv. G.C. con controdeduzioni presentate il 06/03/14 eccepisce:

– Il difetto di legittimazione passiva attinenti al merito della pretesa impositiva de quibus in relazione alle quali accetta il contraddittorio. Richiama la disposizione dell’art. 12 del DPR 602/73; tanto al fine di evidenziare la sua estraneità alla formazione del ruolo.

Per quanto concerne la carenza di motivazione, art. 7 L. 212/2000, e l’eccezione riguardante le richieste a titolo di aggio e compensi di riscossione, rileva quanto segue:

– Per il primo motivo sostiene che la cartella di pagamento è stata redatta su modello predisposto con DM 28/06/1999 e riporta quanto pedissequamente previsto dell’art. 25 del DPR 602/73 e dagli artt. 1 e 6 del DM 321/99;

– Per il secondo motivo sostiene che il compenso per la riscossione è previsto attualmente dal DL 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, la quale ha sostituito l’aggio; inoltre la misura dell’8% è prevista dal DL 95/2012.

Il procuratore dell’Equitalia SUD spa conclude con la richiesta di rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

All’udienza del 06/06/2014 la Commissione con ordinanza n. 610/10/14 ha accolto la richiesta sospensione dell’atto impugnato con ricorso introitato con R.G.R. 191/14.

All’udienza del 03/07/2014 con ordinanza n. 1893/10/14 ha accolto la richiesta sospensione dell’atto impugnato con il ricorso introitato con R.G.R. n. 1857/14.

In data 17/07/14 la società ricorrente ha prodotto nota documenti:

– Sentenza della Corte di Appello di Bari dell’01/07/14 con la quale la Corte, nella causa civile di II° grado iscritta al n. r.g. 161/201, revoca il fallimento della S. E. A. srl; della sentenza citata si riporta il dispositivo;

– La Corte di Appello, Prima Sezione, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da S. nei confronti della curatela del fallimento srl S., …, in riforma dei provvedimenti impugnati così provvede:

1) Revoca il fallimento della srl S.;

2) Revoca il decreto di omologa del concordato preventivo;

3) Dispone trasmettere gli atti al Tribunale per nuova valutazione della proposta concordataria, previa convocazione dell’assemblea dei creditori;

4) Recupera interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 01 Luglio 2014.

A seguito di detta sentenza ha presentato memorie illustrative evidenziando preliminarmente la citata sentenza della Corte di Appello; inoltre ribadisce sia nel merito che in diritto i motivi di ricorso esponendo le doglianze in modo più analitico e articolato. Conclude chiedendo parimenti a quanto richiesto con i ricorsi introduttivi. Nella stessa data 30/07/2014 la ricorrente ha presentato una nota spese sia per il ricorso R.G.R. n. 191/14 che per il ricorso R.G.R. 1857/14, riportando l’ammontare delle spese di giudizio nella misura minima, media e massima.

All’udienza del 25/09/2014 la Commissione, previa riunione dei ricorsi, sentito il relatore, sentito le parti le quali si riportano ai rispettivi scritti, si è riservata la decisione. In data 23/10/2014 la Commissione si è riunita in camera di consiglio ed ha sciolto la riserva decidendo come da dispositivo che si riporta per quanto specificato.

Motivi della decisione

Dall’esposizione dei fatti innanzi riportati si rileva che le controversie in esame attengono alle contestazioni di parte ricorrente afferenti le iscrizioni a ruolo con conseguenti notifiche delle cartelle di pagamento n. [Omissis] di euro 4.415.569,58, e n. [Omissis] di euro 505.505,99, tempestivamente impugnate, in ragione delle quali la presente contribuente società si è visto aumentare il proprio debito per un complessivo importo di euro 1.329-192,59, di cui euro 1.178.428,60 per la prima cartella di pagamento, determinato da maggiori sanzioni di euro 688.985,20 più interessi di euro 151.924,33 e più compensi di riscossione di euro 337.519,07, e di euro 150.363,99 per la seconda cartella di pagamento, determinato da maggiori sanzioni di euro 81.533,00 più maggiori interessi di euro 30.187, 43 e più compensi di riscossione di euro 38,643,56.

La società ricorrente nello specifico lamenta che in presenza di sospensione del pagamento rateale dal 19/04/2013 di quanto ancora dovuto all’Erario, per richiesta e concessa rateazione di pagamento degli “avvisi bonari” del 24/01/2012 di euro 2.144.317,00, del 29/08/2012 di euro 795,425,00, nonché di altro avviso bonario notificato il 13/06/2013 per il quale non è stata presentata l’istanza di rateazione, determinata a seguito di presentazione di istanza di concordato preventivo al Tribunale di Bari-Sezione Fallimentare, l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Bari, quantunque a conoscenza per invio di relativa comunicazione dell’istanza di concordato preventivo e richiesta di un accordo di tipo transattivo, così come anche l’Agente della Riscossione, ha effettuato invece le iscrizioni a ruolo, alle quali sono seguite le emissioni delle summenzionate cartelle di pagamento dalla cui lettura rileva l’iscrizione di somme per sanzione intera, detratto quanto versato ratealmente a tale titolo, disconoscendo così il beneficio della sanzione ridotta concessa con il pagamento rateale, gli interessi e il compenso di riscossione che ritiene non dovuto in quanto illegittimo. L’ufficio in presenza di sospensione del pagamento rateale delle imposte dovute, ai sensi degli artt. 36-bis DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72, dalla società richieste con notificazione di avvisi bonari, ha revocato ai sensi dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97 la rateazione di pagamento concessa, con conseguente revoca del beneficio fiscale della sanzione ridotta al 10% ed applicazione della misura ordinaria 30% sull’intero debito iniziale.

L’operato eseguito dall’ufficio con l’eseguita iscrizione a ruolo, nonché con riferimento all’avviso bonario del 13/06/2013, non si rileva conforme al dettato del combinato disposto del comma 7 dell’art. 161 e del comma 2 dell’art. 167 della Legge fallimentare n. 267/1942 e succ. modif..

Le norme citate dispongono che in presenza di istanza di concordato preventivo proposta con ricorso sottoscritto dal debitore al Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale, il richiedente può compiere gli atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, ed inoltre gli atti (v. comma 2 art. 167 L.F.) eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriore al concordato. A quanto detto va aggiunto che con l’art. 168 , comma 1, L.F. risulta disposto che: “Dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o per causa anteriore (…) non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”. Infine va tenuto conto che la società, oltre a comunicare all’Agenzia delle Entrate di aver presentato al Tribunale di Bari Sez. Fallimentare del ricorso per concordato preventivo, aveva inoltrato una richiesta di accordo di tipo transattivo con la quale, per consolidamento del debito dovuto, in riferimento alle rate ancora da versare, assumeva l’impegno con l’Erario proponendo tempi e condizioni di pagamento; proposta che veniva respinta con provvedimento di diniego comunicato con nota di prot. 159158 del 03/12/2013, nonché comunicazione al Tribunale di Bari di dichiarazione di veto contrario.

Tuttavia se si tiene conto della data di notifica del 07/11/2013 della prima cartella di pagamento e della data del 03/12/2013 di comunicazione alla società di provvedimento di diniego della transazione si rileva che l’ufficio aveva già effettuato l’iscrizione a ruolo prima ancora di respingere la richiesta transattiva di controparte.

Alla luce di quanto disposto dalle menzionate norme della legge fallimentare la società ricorrente con la presentazione del ricorso afferente la procedura di concordato preventivo non poteva più effettuare il pagamento rateale delle somme riguardanti gli avvisi bonari ricevuti; né, tantomeno, poteva disporre del pagamento, anche rateale previa richiesta all’amministrazione finanziaria, della somma richiesta con avviso bonario notificato il 13/06/2013, data quest’ultima successiva alla presentazione della richiesta di concordato preventivo.

Pertanto si rileva pacifico che la sospensione del pagamento rateale dal 19/04/2013, in ordine ai primi avvisi due avvisi bonari, non risulta causata da una precisa volontà del debitore, ma da una situazione di precaria difficoltà economica e finanziaria. Tale situazione precaria ha impedito alla società di proporre l’istanza di rateazione per il pagamento della somma di cui al terzo avviso bonario ricevuto il 13/06/2013.

Ora, di fronte all’impossibilità sostanziale di eseguire qualsiasi pagamento, vuoi rateale o per diversa disposizione, l’ufficio non può riconoscere applicabile l’art. 3-bis del DLgs. 462/97 e quindi revocare la concessa rateazione; occorre che nella fattispecie in esame si tenga conto delle reali ed effettive condizioni che hanno determinato la sospensione del pagamento rateale; altrettanta considerazione va attribuita per il terzo avviso bonario.

D’altro canto il comportamento della società, commisurato alle proprie condizioni economiche, è stato lineare sin dal ricevimento del primo avviso bonario, seguito anche con il secondo avviso bonario, in quanto riconoscendo dovuto il pagamento dei tributi, e quindi non ha contestata la richiesta, al fine di usufruire della ridotta applicazione della sanzione ha provveduto a richiedere all’ufficio il pagamento rateale rispettandone le scadenze sino alla data in cui la propria condizione finanziaria lo ha consentito. La società inoltre, atteso che nessuna contestazione ha sollevato sulle imposte dovute, con la proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 182-ter L.F. ha solo richiesto un ulteriore termine per assolvere al proprio impegno debitorio.

Nella considerazione quindi che la causa del mancato rispetto del pagamento rateale è dipeso da una situazione contingente non si ritiene poter gravare la società dell’eccessiva somma dell’intera sanzione prevista, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 471/97, in presenza di tardivo pagamento delle imposte dovute, e disconoscere l’applicazione del beneficio della riduzione della sanzione prevista dall’art. 3 DLgs. 462/97, con estensione anche agli interessi.

Va considerato inoltre che con l’emissione delle impugnate cartelle di pagamento grava sulla ricorrente, oltre agli interessi di mora, anche il diritto di riscossione dell’Agente della riscossione su tutte le somme iscritte a ruolo e quindi sulle somme dei tributi di sorte capitale ancora dovuti, sugli interessi e sulle sanzioni.

Alla luce di quanto innanzi detto e specificato, considerato il principio di cui all’art. 10 della legge 212/2000 della buona fede concretamente dimostrata dalla società sia per quanto concerne il regolare pagamento delle rate e sia per la disponibilità di pagamento delle somme ancora dovute, ma dietro un accordo di tipo transattivo in ordine al quale ha proposto tempi e condizioni di pagamento, non si ritiene, davanti ad un leale comportamento, penalizzare la ricorrente gravandola di un esoso importo di sanzioni. Per quanto concerne le doglianze riferite agli interessi iscritti a ruolo ed il compenso di riscossione all’Equitalia il collegio osserva quanto segue.

In ordine al primo motivo nella particolare situazione rappresentata dalla fattispecie in esame il Collegio giudicante rileva che anche gli interessi iscritti a ruolo sono stati originati dalla medesima ragione che ha determinato l’aggravio della sanzione; anche con riferimento all’avviso bonario notificato il 13/06/2013 per il quale la società, in presenza di richiesta al Tribunale di Bari di concordato preventivo, non era nella condizione di chiedere un pagamento rateale in quanto non avrebbe potuto effettuare il pagamento delle rate.

Tuttavia se la detta ragione non è giuridicamente rilevante per poter disconoscere gli interessi iscritti a ruolo, esaminata nel merito la doglianza della ricorrente, tenuto che gli importi dovuti per sorte capitale attengono alle rate non pagate, e per l’avviso bonario del 13/06/2013 l’intero importo delle imposte in esso indicato, anche quando nella fattispecie in esame si voglia considerare i tassi di interesse applicati nella misura stabiliti con Decreto Ministeriale, mancano le indicazioni del termine di decorrenza e di fine durata; elementi questi che consentirebbero al contribuente di poter verificare l’esattezza del dovuto, e qualora sussista una irregolare determinazione dell’importo ciò potrebbe essere contestato con legittimazione del diritto di difesa. Questa valutazione, comunque, non può essere estesa anche al ruolo ascritto in riferimento all’avviso bonario del 13/06/2013; atteso che il termine di decorrenza degli interessi è dalla data in cui il pagamento dell’imposta è stato omesso, ed il termine finale considerato è la data di emissione del ruolo, nonché la conoscenza dei tassi applicati in quanto disposti con Decreto Ministeriale, tutti questi elementi ritenuti acquisibili consente contribuente di poter determinare l’esattezza degli interessi dovuti, i quali se non corrispondono agli interessi richiesti può contestarne la quantità con elementi di fatto. A quanto detto va considerato inoltre che la cartella di pagamento è redatta su modello disposto con Decreto Ministeriale del 28/06/1999 che non prevede la disposizione della modalità del conteggio, ma che tuttavia non impedisce di indicare i termini di maturazione degli interessi. Ne consegue pertanto che l’esaminata contestazione di parte ricorrente sull’illegittimità degli interessi iscritti a ruolo, per quanto risulta specificato, va accolta in ordine agli interessi iscritti a ruolo per revoca del pagamento rateale degli avvisi bonari notificati nelle date del 12/12/2011, corretto in data 17/01/2012, del 24/01/2012 e del 29/08/12; va respinta in ordine all’avviso bonario notificato il 13/06/2013.

In ordine al secondo motivo afferente il compenso di riscossione, pur quando si voglia ritenere che la causa di detto onere, di consistente ammontare, attiene alla revoca della rateazione e al diniego dell’accordo transattivo, con conseguente iscrizione a ruolo, va considerato, tuttavia, che il diritto alla riscossione di tale compenso spetta all’ente Equitalia spa quale Agente della riscossione, su precisa disposizione normativa.

Le contestazioni della società, pur meritevoli sotto l’aspetto delle esternate valutazioni, esse trovano però l’impedimento giuridico, in quanto la determinazione del compenso e la spettanza all’Equitalia spa è prevista attualmente dalla legge 214/2011, di conversione, con modificazione, del DL 201/2011. Inoltre per i ruoli emessi dal 01 gennaio 2013 con DL 95/2012 l’aggio è stato fissato nella misura dell’8%. Pertanto sino a quando la Corte Costituzionale, interessata con quesiti proposti da Commissioni Tributarie, non si pronuncerà con sentenza od ordinanza sul compenso di riscossione ritenendolo illegittimo, o, ancora, la Corte di Giustizia Europea, che interessata a valutarne la compatibilità con il diritto comunitario, non si pronuncerà con riconoscimento che ciò contrasti con il TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), il compenso di riscossione, disposto per legge, va riconosciuto legittimo e quindi pagato.

La richiesta di parte ricorrente di sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte di Giustizia Europea va respinto, in quanto se la C.G.E. dovesse decidere favorevolmente alle aspettative della contribuente avrebbe sempre diritto al rimborso di quanto eventualmente pagato nel contempo.

Alla luce di tutto quanto innanzi detto e specificato i ricorsi riuniti vanno accolti parzialmente, come indicato nel dispositivo che si riporta.

Il parziale accoglimento dei ricorsi, oltre alla particolare questione trattata, giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente i ricorsi riuniti e per l’effetto dispone che; non sono dovute le maggiori sanzioni di euro 688.985,20 di cui alla cartella n. [Omissis] e di euro 81.533,00 di cui alla cartella n. [Omissis]; non è dovuto il pagamento degli interessi iscritti a ruolo per revoca dei pagamenti rateali sospesi il 19/04/2013. Conferma nel resto le impugnate cartelle di pagamento. Spese compensate.