Rapporti Italia-San Marino: il trattamento fiscale degli interessi

Analisi del funzionamento della convenzione contro le doppie imposizioni relativamente ai redditi derivanti da interessi di tipo finanziario. Jessica Tassinari In collaborazione con World Trade Center San Marino.

fattura di vendita a san marinoLa fase negoziale dell’accordo tra Italia e San Marino si è conclusa il 21 marzo del 2002 ed in data 13 giugno 2012 la Convenzione è stata integrata da un protocollo di modifica.

Dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la “Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali”.

La Convenzione, come già precedentemente detto, disciplina la tassazione di flussi di reddito transnazionali. Dopo aver brevemente esposto, nei precedenti articoli, la normativa in materia di redditi immobiliari, di utili delle imprese e di dividendi, si passa alla trattazione degli interessi.

 

Interessi

Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione vigente, stabilendo il limite massimo dell’imposta applicabile secondo le seguenti disposizioni:

  • Esenzione da ogni imposta applicata dallo stato contraente dal quale essi provengono se e solo se gli interessi sono corrisposti ad una società di capitali di un altro Stato membro che si qualifichi come “beneficiario effettivo” (colui cui il reddito è fiscalmente imputabile) di tali somme e che abbia detenuto almeno il 25% del capitale della società che paga gli interessi per un periodo di almeno 12 mesi antecedenti alla data di pagamento degli interessi;

  • 13% dell’ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi.

Nonostante quanto sopra esposto, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

  • Il debitore degli interessi è Il Governo di detto Stato contraente o un suo Ente Locale. Ad esempio gli interessi prodotti da titoli emessi dallo Stato Italiano o da un suo ente locale e sottoscritti da un soggetto sammarinese, sono esenti da imposta in Italia e sono soggetti a tassazione esclusivamente a San Marino, secondo la legislazione tributaria interna;

  • Gli interessi sono pagati al Governo dell’altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale;

  • Gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

     

Le disposizioni suesposte non si applicano nel caso in cui:

  • Il beneficiario effettivo degli interessi operi nello Stato della fonte per mezzo di una stabile organizzazione o svolga una libera professione mediante una base fissa;

  • Il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente alla stabile organizzazione o base fissa.

In questi casi, infatti, si considera Stato della fonte lo Stato ove è situata la stabile organizzazione; pertanto si applicano gli articoli inerenti agli utili delle imprese e professioni indipendenti della Convenzione stessa.

I flussi di reddito, oggetto di breve approfondimento nei prossimi articoli, saranno:

  • canoni

  • utili di capitali

  • professioni indipendenti

  • lavoro dipendente

 

 

17 febbraio 2015

Jessica Tassinari

In collaborazione con World Trade Center San Marino