La notifica per posta privata non è ammissibile, vince il contribuente per "inammissibilità"

in tema di notificazione degli atti giudiziari, quando il Legislatore prescrive per l’esecuzione di una notificazione il ricorso alla “raccomandata con avviso di ricevimento”, non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall’Ente Poste

Principio

Va dichiarato inammissibile l’appello1 proposto dall’agente della riscossione tramite una agenzia privata. In tema di notificazione, quando il legislatore prescrive, per l’esecuzione di una notificazione, il ricorso alla “raccomandata con avviso di ricevimento”, non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta, e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio, sia che trattasi di raccomandata riconducibile nell’ambito dei servizi inerenti le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta, sia alla raccomandata diretta a mezzo del servizio postale, ove la notifica sia effettuata nei confronti del contribuente o società privata. Quindi, è evidente, la notifica non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un’agenzia privata di recapito, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio. E tali considerazioni, valgono “non soltanto per le notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale”, ma anche, come in questa vicenda, per la notificazione dell’appello tributario da parte dell’Agente della riscossione. Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2922 del 13 febbraio 2015.

Servizio postale universale fornito da Poste Italiane

Quando il legislatore prescrive, per l’esecuzione di una notificazione, il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento, non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito da “Poste Italiane S.p.A.” su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla legge e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass. 17-02-2011 n.3932 sez. T).

Ed invero, l’Amministrazione finanziaria che notifica atti amministrativi (qual è, ad esempio, un avviso di accertamento o una cartella di pagamento), ove si avvalga del servizio postale, è tenuta ad osservare tutte le norme sulla notificazione degli atti amministrativi e giudiziari a mezzo della posta, come quelle dettate dalla Legge n. 890 del 20 novembre 1982, che riserva all’amministrazione postale di Poste Italiane S.p.A. tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione. In particolare, il Decreto Legislativo n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, ha continuato a riservare in via esclusiva (cfr. art. 4, ora sub lett. a – b) al fornitore del servizio universale (e cioè a Poste Italiane S.p.A.) gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Dispone, infatti, la citata disposizione normativa quanto segue: 4. Servizi affidati in esclusiva1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazionia mezzo posta di cui all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Di conseguenza, la notificazione di un avviso di accertamento, di una cartella di pagamento (o di altro atto amministrativo o giudiziale) non eseguita da parte di Poste Italiane S.p.A., bensì da un’agenzia privata di recapiti è da considerarsi non tanto nulla, quanto addirittura inesistente (CTR di Roma sez. 6 sentenza n. 7408/6/14 del 9 dicembre 2014)

E’ inesistente la notifica effettuata dal Concessionario della riscossione a mezzo agenzia privata di recapiti

Quando l’Amministrazione si avvalga del servizio postale per la notificazione degli estremi della violazione, è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta come dettate dalla L. 20 novembre 1982, n. 890 e dal complesso di tale minuziosa disciplina si deve con certezza desumere che i relativi adempimenti non possono formare oggetto della concessione a privati come prevista per taluni servizi postali dal D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 29 (cd. codice postale) e dagli artt. da 121 a 148 reg. esec. approvato con D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655. La L. n. 890 del 1982 riserva, infatti, all’amministrazione postale tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione, dalla accettazione (art. 3), al recapito (artt. 7 e 8), alla spedizione, infine, dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato che, “munito del bollo dell’ufficio postale recante la data dello stesso giorno della consegna“, “costituisce prova della eseguita notificazione“. Non può dunque dubitarsi che le complesse formalità previste dalla legge n. 890/1982, finalizzate insieme a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario e ad attribuire certezza all’esito in ogni caso del procedimento di notificazione, costituiscano una attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli “agenti” e “impiegati” addetti, con connotati di specialità essenzialmente estranei a quei “servizi postali” di “accettazione” e “recapito” “per espresso” di corrispondenza che il direttore provinciale delle poste ha facoltà di dare in concessione secondo la previsione del D.P.R. n. 156 del 1973 citato, art. 29 ad agenzie private2 alle quali gli artt. 129 e 138 del relativo regolamento attribuiscono le denominazioni rispettivamente di “Agenzia privata autorizzata alla accettazione e al recapito degli espressi in loco” e “Agenzia per il recapito degli espressi postali“. Con la conseguenza necessitata che la notificazione degli estremi della violazione affidata (dall’ufficio cui appartiene l’agente accertatore) all’agenzia privata concessionaria a norma dell’art. 29 codice postale ed eseguita dai dipendenti della stessa agenzia (“suoi fattorini”, cosi definiti dall’art. 131 del regolamento) si deve considerare giuridicamente inesistente.

Autonoma determinazione dell’Ente Poste

La notificazione a mezzo posta è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un’agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all’ufficio postale, e l’affidamento del plico all’agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell’Ente Poste, al quale il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra l’Ente Poste e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio” (Cass. 6.6.2012, n. 9111), trattandosi di fattispecie diversa in cui il notificante si è rivolto per la notifica direttamente alle Poste Italiane e non ad una società privata”.

27 febbraio 2015

Ignazio Buscema

1 La notificazione del ricorso introduttivo affidata all’agenzia privata ed eseguita dai dipendenti della stessa agenzia (suoi fattorini) si deve considerare giuridicamente inesistente (CTP Latina 18-02-2013 n. 42 sez. 1). Contra, CTP Napoli (04-03-2013 n. 152 sez. 35) secondo cui è valido il ricorso proposto dal contribuente e notificato con un servizio postale privato. La riserva esclusiva nei confronti di poste italiane, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 58/2011 non ricomprende la notifica dei ricorsi tributari Le notifiche dei ricorsi tributari a mezzo posta, senza l’ausilio di un ufficiale notificatore, per essere valide e rituali non devono essere obbligatoriamente effettuate tramite il servizio riservato a Poste Italiane.

2L’incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell’agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ord. n. 3932/2010; sent. n. 2922 del 13.2.2015).