Il fermo amministrativo sull'autovettura necessaria al lavoratore

Pubblichiamo una sentenza della C.T.P. di Milano che statuisce l’impossibilità di sottoporre a fermo amminsitrativo l’unica autovettura intestata al lavoratore, necessaria per il raggiungimento del posto di lavoro (sentenza segnalata dal difensore Giuseppe Zambello)

FERMO AMMINISTRATIVO – IMPIGNORABILITA’ BENI STRUMENTALI – MANCATA ALLEGAZIONE E PRODUZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Sentenza n. 9202/24/14 emessa dalla CTP di Milano Sez 24 in data 03.04.2014 depositata il 29.10.2014

La Commissione, dopo aver esaminato gli atti e la documentazione prodotta, ha rilevato che il fermo amministrativo non è valido in quanto, avendo ad oggetto l’autovettura di proprietà del ricorrente, si tratta di bene indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

I Giudici, inoltre, hanno constatato la mancanza delle cartelle di pagamento, che risultano atti prodromici alla procedura di fermo amministrativo. Tali considerazioni portano all’accoglimento del ricorso e alla conseguente dichiarazione di nullità dell’atto impugnato.

 

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