Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche: proroga anche per il 2015

fra le tante detrazioni che spettano per i lavori di ristruttrazione immobiliare vi è anche una specifica previsione per gli interventi dedicati all’abbattimento di barriere architettoniche

In passato, la tematica del superamento delle barriere architettoniche era riferita essenzialmente agli edifici pubblici e a quelli privati aperti al pubblico (art. 27 della Legge n. 118/1971) e, soltanto in via marginale a quelli di edilizia residenziale pubblica (art. 17 del D.P.R. n. 384/1978); rimanevano quasi del tutto estranei alla considerazione del legislatore gli edifici ove, di norma, si svolge una considerevole e, sotto taluni aspetti, primaria sfera della vita di relazione delle persone: gli edifici privati e quelli destinati ad uso abitativo.

A colmare tale lacuna è intervenuta la Legge n. 13/1989 – così come modificata e integrata dalla Legge n. 62/1989 – che reca Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” concedendo contributi per interventi atti al superamento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedano portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti).

 

Gli interventi sostenuti per l’eliminazione delle barriere architettoniche consentono, in termini generali, la fruizione di una detrazione Irpef pari al 36% per l’ammontare massimo del limite di spesa di euro 48.000, riferito a ciascun anno e ad ogni abitazione (unità immobiliare), resa permanente dall’art. 4 del D.L. n. 201/2011. Tale agevolazione è stata, poi, temporaneamente incrementata dal D.L. n. 83/2012, che ha portato il coefficiente di detrazione al 50%, raddoppiando il limite massimo di spesa (euro 96.000 per unità immobiliare), con riferimento alle spese sostenute dal 26 giugno 2012. La scadenza di tale beneficio era stata fissata al 31 dicembre 2013 dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013, con ulteriore proroga a tutto l’anno 2014, ad opera della Legge di Stabilità 2014. Conseguentemente, con riguardo alle spese sostenute nel periodo d’imposta 2013, entro il limite di euro 96.000, è riconosciuta una detrazione del 50%, tenendo conto – in caso di mera prosecuzione dei lavori – delle spese sostenute negli anni precedenti. La legge di Stabilità 2015 proroga l’applicazione delle detrazioni previste per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Infatti, per tutto l’anno 2015 gli italiani avranno diritto a detrarre dalle tasse la metà delle spese sostenute, in dieci rate annuali di pari importo. Inoltre, resta immutato anche il maxi limite di spesa agevolato pari a 96.000 euro.

 

I beneficiari di tale agevolazione sono tutti i soggetti passivi Irpef che possiedono o detengono l’immobile sul quale è stato effettuato l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche: proprietario o nudo proprietario, titolare di un diritto di uso, usufrutto, abitazione, inquilino, comodatario, soci di cooperative. La detrazione spetta anche ai familiari conviventi di tutti i soggetti indicati, purché nell’immobile oggetto dell’intervento si esplichi la convivenza, e non è necessario che l’immobile sia considerato abitazione principale per il proprietario/detentore o per il familiare convivente. La detrazione Irpef va operata sull’imposta lorda e deve essere ripartita in 10 quote annuali. L’importo eccedente non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo. La detrazione compete per le spese sostenute nell’anno e rispetta rigorosamente, peraltro, il criterio di cassa: la spesa si intende, quindi, sostenuta nell’anno in cui viene pagata, indipendentemente dalla data della fattura. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, e presi in carico dal condominio, la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile indicata nella certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti.

 

La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile, che spetta, pertanto, soltanto sull’eventuale parte di spesa eccedente la quota già agevolata con la detrazione per lavori di ristrutturazione (36%, 40% o 50%, a seconda del periodo di sostenimento della spesa). Sono ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza applicazione di franchigia, le spese riguardanti i mezzi necessari al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’art. 3, co. 3, della Legge n. 104/92 – disposizione che definisce lo stato di handicap grave – indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento. Possono accedere alla detrazione solo le persone che hanno ottenuto il riconoscimento di disabilità dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della predetta Legge, e coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro o guerra. Si segnala che nulla è previsto a livello normativo in merito ad una determinata percentuale di invalidità oltre la quale si configura lo status di “handicap grave”. La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopra esposte spetta al familiare del disabile solo se questo risulta fiscalmente a carico. Per ottenere l’agevolazione fiscale occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. Per i soggetti che hanno sostenuto la spesa per familiari non a carico con patologia esente dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, il limite massimo di spesa complessiva annua su cui calcolare il 19% è pari ad euro 6.197,48 a cui deve essere sottratta della franchigia di euro 129,11.

 

La domanda deve essere presentata al sindaco del comune nel quale si trova l’immobile, in carta da bollo di euro 16,00 , entro il 1° marzo di ogni anno dal disabile (o dal tutore o da chi né esercita la patria potestà), per l’immobile nel quale egli risiede in modo abituale e per opere dedicate a rimuovere ostacoli alla sua mobilità. Alla domanda occorre allegare:

  • la descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista;

  • il certificato medico in carta semplice;

  • – l’autocertificazione nella quale indicare l’ubicazione dell’immobile dove risiede il richiedente e oggetto dell’intervento programmatico, gli ostacoli alla mobilità correlati all’esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni.

    Qualora il richiedente sia portatore di handicap riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ha diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi e dovrà allegare alla domanda la relativa certificazione della ASL. L’interessato deve, inoltre, dichiarare che gli interventi per cui si chiede il contributo non sono già stati realizzati o in corso di esecuzione e se, per le stesse opere, gli siano stati concessi altri contributi. Subito dopo la presentazione della domanda l’amministrazione comunale deve effettuare un immediato accertamento riguardante l’ammissibilità della domanda, verificando la presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, la sussistenza dei requisiti in capo al richiedente, l’inesistenza dell’opera, il mancato inizio dei lavori e la congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare. L’interessato deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell’immobile su cui si intende intervenire. Il contributo viene determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Eventuali acconti al fornitore delle opere possono essere pagati anche prima della presentazione della domanda per la concessione del contributo e godono del contributo. Il contributo è concesso secondo i seguenti scaglioni:

· spesa base fino a euro 2.582,28 contributo base fino alla copertura della spesa e cioè fino ad euro 2.582,28;

· spesa da euro 2.582,29 fino ad euro 12,911,42 contributo base aumento del 25% dell’eccedenza della spesa rispetto a quella base;

· spesa da euro 12.911,43 fino ad euro 51.645,69 contributi precedenti incrementati del 5% dell’eccedenza della spesa effettiva rispetto ad euro 12.911,42.

L’erogazione del contributo viene fatta dopo l’esecuzione dell’opera e in virtù delle fatture debitamente quietanzate. Il pagamento delle spese deve avvenire mediante bonifico bancario o postale, a favore dell’esecutore dei lavori, contenente l’indicazione della causale del versamento, del codice fiscale del o dei contribuenti che scaricano la spesa e la partita iva del beneficiario del bonifico. La documentazione inerente l’effettuazione e il pagamento dei lavori (fatture, ricevute fiscali e ricevute dei bonifici eseguiti) deve essere debitamente conservata. Si osservi, inoltre, come la Legge n. 62/1989 abbia introdotto la possibilità di concedere contributi anche per opere da realizzare in edifici adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai soggetti diversamente abili. Tale espressa previsione consente l’erogazione anche qualora l’edificio su cui si deve intervenire, ove abbia sede il centro o istituto, non sia privato. Affinché sia ammissibile il contributo occorrerà sempre che il portatore di handicap abbia dimora stabile, abituale ed effettiva nell’edificio

28 febbraio 2015

Giovanna Greco