Certificazione Unica: come interpretare la mini proroga per i dati dei lavoratori autonomi

le trasmissioni oltre il termine del 9 marzo 2015, relative alle certificazioni dei lavoratori autonomi, provvigioni e quelle riconducibili alle operazioni poste in essere dai condomini non saranno soggette alla sanzione amministrativa

LIBERATORIA DALLA CERTIFICAZIONE UNICA DEI LAVORATORI AUTONOMI. E’ quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate sul sito ufficiale IN DATA 12 FEBBRAIO 2015.

Le trasmissioni oltre il termine del 9 marzo 2015, relative alle certificazioni dei lavoratori autonomi, provvigioni e quelle riconducibili alle operazioni poste in essere dai condomini non saranno soggette alla sanzione amministrativa di euro 100,00.

Con uno slancio di correttezza l’Agenzia delle Entrate prende atto della ingiustificata irrogabilità della sanzione amministrativa di euro 100,00 per le tardive trasmissioni delle CU delle somme corrisposte a titolo di lavoro autonomo, provvigioni e dai condomini.

IN particolare l’AE ha precisato che, al fine di semplificare ulteriormente la trasmissione della certificazione Unica in sede di prima applicazione dell’adempimento in trattativa, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.

Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.

Ne deriva un doppio binario che governa, per le trasmissioni delle CU 2015, il presupposto di irrogabilità della sanzione amministrativa di euro 100,00:

  • Per le certificazioni relative ai redditi dei lavoratori dipendenti, equiparati e assimilati che possono essere dichiarati mediante 730, e unicamente con riferimento ai dati in esse contenute rilevanti ai fini della compilazione della dichiarazione precompilata, in caso di omissione, inesattezze o di tardiva trasmissione telematica, sono suscettibili di irrogazione della sanzione amministrativa di euro 100,00;

  • Per le certificazioni diverse da quelle precedenti e in ogni caso con riferimento ai dati non rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata (vedi dati INAIL) le omissioni, gli errori e la tardiva trasmissione non sono sanzionabili.

Di seguito l’estratto del comunicato:

Certificazione unica 2015, modello e specifiche pubblicate nei tempi Niente sanzioni per gli invii tardivi delle CU senza dati per la precompilata

In relazione ad alcune notizie di stampa diffuse negli ultimi giorni, l’Agenzia precisa di aver pubblicato la versione definitiva della Certificazione unica (CU) il 15 gennaio 2015, nel pieno rispetto dei tempi previsti dal Dpr n. 322/1998. Inoltre, nella stessa data, ha reso disponibili le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati, con largo anticipo rispetto al termine ultimo del 15 febbraio 2015. Nell’ottica della collaborazione, le Entrate hanno organizzato diversi incontri con i professionisti del settore e messo a disposizione un software gratuito per la compilazione e l’invio delle certificazioni.

Al fine di semplificare ulteriormente la prima applicazione di questo invio, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.

Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni”.

13 febbraio 2014

Mario Agostinelli