Alcuni casi di prededuzione del credito del professionista

segnaliamo due recenti massime di giuriprudenza che analizzano il problema della prededuzione del credito del professionsita all’interno della procedura di concordato preventivo

Ordinanza Cassazione 30 gennaio 2015 numero 1765

I crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza, rientrano fra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi dell’art. 111 c. 2, l.f.; si è infatti affermato che tale disposizione, nell’indicare come prededucibili i crediti “così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge” detta un precetto di carattere generale, privo di restrizioni, che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, introduce un’eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo, in caso di fallimento, l’atto di deducibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali.

Decreto Tribunale di Milano 30 gennaio 2015

Il credito del professionista può godere della prededuzione a condizione che il suo operato si sia rivelato utile per la massa dei creditori.

In questo caso la difficoltà di riconoscere una specifica utilità all’attività del professionista si scontra con il fatto che l’attività di assistenza del professionista non ha messo capo al deposito di una proposta di concordato tale da poter considerare un’astratta utilità per i creditori con valutazione ex ante al momento della prestazione dell’attività.

Tuttavia non può essere negato che una specifica utilità possa derivare ai creditori dal deposito della domanda di concordato con riserva, in virtù dell’antergazione degli effetti del fallimento al momento della consecutio di procedure.

L’attività professionale a ciò dedicata ha sicuramente attitudine conservativa e antergativa degli effetti del fallimento per la massa e questa attitudine conservativa comporta utilità per i creditori e come tale va riconosciuta in prededuzione.

Altrettanto deve dirsi per il deposito della domanda di fallimento che conclude l’iter conservativo degli effetti sostanziali e processuali della domanda di concordato e che gode anch’essa di riconoscimento prededuttivo.

12 febbraio 2105

Gianfranco Benvenuto