Trasparenza fiscale e bilancio consolidato: come comunicare l'opzione

il Decreto sulle semplificazioni fiscali è intervenuto sulle modalità con le quali il contribuente può esercitare l’opzione per l’applicazione del regime di trasparenza e del consolidato fiscale

Il Decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, recante semplificazioni fiscali, interviene sulle modalità con le quali il contribuente può esercitare l’opzione per l’applicazione del regime di trasparenza (art.115 e 166 del TUIR) e del consolidato fiscale (art. 119 del TUIR).

D’ora in avanti, a seguito delle novità, i soggetti interessati non saranno più obbligati ad inviare apposita comunicazione per perfezionare il regime opzionale scelto.

L’adempimento dovrà essere effettuato esclusivamente all’interno del Modello Unico come risulta anche dalle bozze dei modelli di dichiarazione pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate.

A proposito delle finalità della disposizione, quindi dell’art. 16 del decreto, la cui rubrica è “Razionalizzazione comunicazioni dell’esercizio di opzione”, la Circ. n. 31/E del 2014 diffusa dall’Agenzia delle entrate ha chiarito l’intento dell’intervento normativo.

“La finalità perseguita dal Legislatore è quella di ridurre le ipotesi in cui il mancato (o non corretto) adempimento di un onere formale determini conseguenze di carattere sostanziale per il contribuente, con eventuali recuperi d’imposta e irrogazione sanzioni”.

 

Con analoghe finalità, nel 2012 il Legislatore, a mezzo del d.l. n. 16, ha introdotto l’istituto della remissione in bonis”.

Le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (art. 16, comma 5). La circostanza vuol significare che per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare l’opzione relativa all’anno 2014 doveva essere esercitata nei termini e con le modalità previgenti. Invece le opzioni relative al periodo di imposta 2015 devono essere esercitate nel modello Unico 2015 (relativo al periodo di imposta 2014).

Per quanto riguarda il regime di trasparenza di cui all’art. 115 del TUIR in base alle nuove regole l’opzione, irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata ed esercitata da tutte le società, deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”.

Pertanto, come già ricordato, se le società intendono esercitare l’opzione con decorrenza dall’anno 2015, l’adempimento deve essere effettuato nel modello Unico la cui presentazione avviene nello stesso anno (il 2015), quindi relativo al 2014.

In pratica anno di dichiarazione (periodo di imposta oggetto di dichiarazione) e anno in cui ha effetto l’opzione (di comunicazione) sono “sfalsati”.

Il Decreto semplificazioni ha modificato direttamente il solo testo dell’art. 115 del TUIR. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto

“in forza del richiamo contenuto nell’art. 116 del TUIR all’art. 115, … che le modifiche introdotte trovino applicazione anche in riferimento all’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria, di cui allo stesso art. 116 del TUIR”.

 

Il Decreto in rassegna ha modificato anche l’art. 119 del TUIR avente ad oggetto la disciplina delle modalità dell’opzione per il consolidato. Le modalità e la tempistica sono analoghe a quelle previste per l’opzione ai fini del regime di trasparenza fiscale. L’opzione continua ad essere irrevocabile e vincolante per tre esercizi sociali.

La circolare n. 31/E del 2014 dell’Agenzia delle entrate ha però correttamente rilevato come non trovino rappresentazione in dichiarazione altri eventi collegati al consolidato fiscale, quali la comunicazione dell’interruzione della tassazione di gruppo (art. 13 del DM 9 giugno 2014) o la comunicazione per l’importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto in caso di mancato rinnovo dell’opzione (art. 14 del medesimo DM),

“cui deve essere data evidenza attraverso una separata comunicazione da inviare entro 30 giorni decorrenti, rispettivamente, dal verificarsi dell’evento interruttivo o dal termine per la presentazione della dichiarazione”.

 

12 gennaio 2015

Nicola Forte