Il nuovo amministratore della società risponde dell’evasione di imposte avvenuta nella precedente gestione

l’assunzione della carica di amministratore in una società comporta, come minimo, una verifica iniziale della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi. Nell’ipotesi in cui il neo amministratore non esegua tali compiti preliminari si espone a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze

In materia di responsabilità amministrativa degli enti commerciali non è condivisibile l’orientamento secondo il quale l’estraneità di un ente al fatto-reato si misura in base alla diversità degli organi amministrativi che successivamente la rappresentano.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 50320, del 2 dicembre 2014, ha affermato che il sequestro ex Legge 231 alla società è corretto anche se sono cambiati i vertici, durante l’inchiesta sul reato fiscale commesso dagli amministratori; il consiglio di amministrazione può evitare le conseguenze patrimoniali solo quando riesce a dimostrare che il “manager” ha agito di propria iniziativa.

La vicenda riguarda una società in liquidazione a cui era stato confiscata la propria imbarcazione; il sequestro era stato disposto in relazione alla contestata sottrazione del pagamento dell’IVA a seguito dell’immissione al consumo in Italia delle predetta imbarcazione.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso della società avverso il provvedimento con il quale il Giudice delle indagini preliminari aveva attuato il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell’imbarcazione di diporto della società; i giudici del merito in riferimento alla confiscabilità dell’imbarcazione hanno escluso la tesi sostenuta della buona fede della società ricorrente, attraverso il suo legale rappresentante dell’epoca (diverso dall’attuale), nella complessa operazione di importazione.

La normativa sulla responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito nel testo anche “decreto 231”), ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato.

Si tratta di un sistema di responsabilità autonomo, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità penale della persona fisica.

In particolare, l’ente può essere ritenuto responsabile se, prima della commissione del reato da parte di un soggetto ad esso funzionalmente collegato, non aveva adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a evitare reati della specie di quello verificatosi.

Quanto alle conseguenze, l’accertamento dell’illecito previsto dal decreto 231 espone l’ente all’applicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono il patrimonio, l’immagine e la stessa attività.

Le imprese e le associazioni sono i principali destinatari della disciplina contenuta nel decreto 231.

Sono esclusi dal novero degli enti interessati dalla norma lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (ad esempio, la Corte dei Conti).

L’art. 27 Cost. che prevede il carattere personale della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena, escluderebbe l’ente dai soggetti imputabili poiché persona non fisica e quindi non dotata della capacità di autodeterminazione necessaria per formare ed attuare una volontà criminosa caratterizzata almeno dalla colpa.

Pertanto il legislatore ha introdotto la responsabilità amministrativa dell’ente come autonoma da quella penale della persona fisica che ha agito nel nome e nell’interesse dell’ente stesso; così facendo ha ovviato all’ostacolo, individuando una responsabilità dualistica basata sui seguenti concetti:

1) la responsabilità per l’ente in caso di fatto omissivo proprio;

2) la responsabilità dell’ente per colpa nell’accezione di “colpa di organizzazione e/o di politica di impresa”;

3) l’assenza di colpa se l’ente si è dotato di un sistema organizzativo e gestionale idoneo a prevenire la commissione di reati.

Gli elementi costitutivi dell’illecito dell’ente dipendente da reato sono innanzitutto, la commissione di un reato-presupposto da parte di uno dei seguenti soggetti qualificati:

– persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso. Si tratta di soggetti che, in considerazione delle funzioni che svolgono, vengono denominati “apicali”;

– persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.

In secondo luogo, l’ente può essere ritenuto responsabile dell’illecito se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Se l’interesse manca del tutto perché il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l’impresa non è responsabile. Al contrario, se un interesse dell’ente – sia pure parziale o marginale – sussisteva, l’illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l’impresa, la quale potrà al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria.

Nella decodificazione di tale criterio di imputazione, l’aspetto attualmente più controverso attiene all’interpretazione dei termini “interesse” e “vantaggio”.

Secondo l’impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l’interesse ha un’indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l’impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l’ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell’impresa (cfr. anche Cass., V Sez. pen., sent. n. 40380 del 2012).

Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici, soprattutto di carattere patrimoniale, tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest’ultimo (Cass., II Sez. pen., sent. n. 3615 del 2005).

L’analisi della Cassazione

La società ricorrente non contesta l’estraneità del fatto dei suoi precedenti legali rappresentanti, ma fonda le proprie ragioni su un principio diverso , secondo il quale l’organo di un ente al fatto-reato si misura in base alle diversità degli organi amministrativi che successivamente la rappresentano.

Per i giudici di legittimità si tratta di un principio infondato che confonde la responsabilità personale da reato con la responsabilità patrimoniale per le conseguenze da reato, che vengono imputate all’ente dotato di personalità giuridica in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lo lega ai propri amministratori; rapporto di immedesimazione , affermano i giudici di legittimità, in conseguenza del quale all’ente non vengono imputate solo gli effetti dell’atto, ma l’atto stesso.

Tale rapporto organico può essere escluso nelle sua conseguenza da reato, solo mediante l’adozione di specifiche modalità organizzative che, nel caso in esame, neppure sono dedotte dalla società (ex art. 5 e seguenti del D.Lgs. 231/2001).

Per i giudici di legittimità quando l’attività illecita viene posta in essere da una persona giuridica attraverso i propri organi rappresentativi, mentre a costoro fa capo la responsabilità penale per i singoli fatti di reato, ogni altra conseguenza patrimoniale ricade sull’ente esponenziale in nome e per conto del quale la persona fisica ha agito, con esclusione della sola ipotesi di avvenuta rottura del rapporto organico per avere l’imputato colpevole agito di propria elusiva iniziativa.

La Cassazione , pertanto, respinge il ricorso e condanna la società anche al pagamento delle spese.

Un interessante orientamento giurisprudenziale

Sull’argomento oggetto del presente commento si ritiene utile citare anche la recente sentenza n.39467 del 25 settembre 2014, della Corte di Cassazione; per i giudici di legittimità anche il nuovo amministratore risponde dell’evasione di imposte avvenuta nella precedente gestione.

La Cassazione ha stabilito che l’assunzione della carica di amministratore in una società comporta, come minimo, una verifica iniziale della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi. Nell’ipotesi che il neo amministratore non esegua tali compiti “preliminari” si espone a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.

Per i giudici di legittimità ammesso che il neo amministratore non avesse eseguito neppure tale elementare riscontro, si tratterebbe comunque di un fattore addebitabile a titolo di dolo eventuale, quale sarebbe l’elemento psicologico di colui che , in ipotesi, diviene amministratore di una SRL senza alcun previo controllo di natura puramente documentale almeno sugli ultimi adempimenti fiscali.

Nel caso in esame la Cassazione ritiene non fondato il ricorso dell’amministratore; i giudici del merito di secondo grado dunque, del tutto correttamente hanno rigettato la lamentala del ricorrente avverso la decisione del Tribunale che aveva ritenuto, tra l’altro, “inimmaginabile che taluno possa assumere un incarico di amministratore ex abrupto e che nessuna norma prevede un periodo di vacanza del ruolo di garanzia assunto nell’ambito di qualsiasi impresa dall’amministratore”.

Le verifiche, per i giudici di legittimità, erano dunque dovute e corrispondevano con i minimi riscontri d’obbligo che devono essere eseguiti prima del subentro nella carica.

In conclusione, la Corte di Cassazione, respinge il ricorso dell’amministratore condannandolo anche al pagamento delle spese processuali.

22 gennaio 2015

Federico Gavioli