L'invio telematico della nuova certificazione unica

si avvicina velocemente la data del 9 marzo, cioè la scadenza prevista per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella certificazione Unica 2015…

E’ iniziato il conto alla rovescia e si avvicina velocemente la data del 9 marzo (il 7 cade di sabato), cioè la scadenza prevista per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella certificazione Unica 2015.

I softwares non sono ancora disponibili ed è difficile che gli operatori riescano a rispettare la data fissata per il primo adempimento. E’ ancora prematuro affrontare il tema della proroga dei termini, ma si ha la certezza che l’invio telematico dei dati relativi alla certificazione unica rappresenti una complicazione paradossalmente inserita in un Decreto legislativo avente ad oggetto le semplificazioni fiscali.

In sostanza la novità è stata introdotta per rendere possibile l’invio telematico della dichiarazione precompilata. In pratica, acquisendo in anticipo i dati relativi ai compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti, ai collaboratori, etc, dovrebbe essere più agevole (per il Fisco) l’invio di un modello di dichiarazione precompilata anche con l’indicazione dei predetti dati.

Il problema principale è rappresentato dalla maggiore quantità dei dati da inviare al Fisco rispetto a quelli che, fino allo scorso anno, dovevano essere indicati nel modello di certificazione. I dati non solo dovranno essere raccolti, ma dovranno altresì essere preventivamente controllati al fine di evitare l’irrogazione di sanzioni che potrebbero anche raggiungere importi ragguardevoli. Infatti, per ogni errore o incompletezza dei dati relativi a ciascun percipiente si applica una sanzione pecuniaria di 100 euro, senza potersi avvalere delle disposizioni relative al c.d. “cumulo giuridico” la cui finalità è di evitare l’irrogazione di una sanzione sproporzionata rispetto alle violazioni commesse.

Dalla lettura delle istruzioni relative al modello di certificazione unica si comprende come nella sostanza debbano essere indicati i compensi e le altre somme che solitamente sono riportate all’interno del modello 770 semplificato. Ad esempio devono essere indicati i compensi ed i premi corrisposti agli sportivi dilettanti anche laddove non assoggettati a ritenuta in quanto di importo non superiore al limite massimo di 7.500 euro (art. 69, comma 2 del TUIR).

La medesima soluzione vale anche per i contribuenti che si sono avvalsi di regimi contabili agevolati. A tal proposito le istruzioni fanno espresso riferimento sia ai contribuenti che si sono avvalsi del regime delle nuove iniziative produttive, sia del regime c.d. dei minimi. In questo caso è necessario indicare l’ammontare complessivo dei compensi ancorché non assoggettati a ritenuta d’acconto.

In realtà non si comprendono le ragioni per cui siano stati richiesti i predetti dati. Infatti gli esercenti arti e professioni, anche se si sono avvalsi di regimi semplificati, non possono avvalersi della possibilità di presentare la dichiarazione precompilata. Tale beneficio riguarda, infatti, esclusivamente talune tipologie di redditi (da lavoro dipendenti, assimilati, etc).

Non si comprende, quindi, in considerazione del fatto che l’obbligo di trasmissione telematica della certificazione unica riguarda tutte le tipologie di compensi indicate nel modello 770 semplificato, per quale ragione il legislatore non abbia abrogato l’obbligo di invio del modello del sostituto di imposta.

La mancata abrogazione determina, di fatto, una duplicazione di adempimenti vanificando senza alcun dubbio la finalità del decreto legislativo recante semplificazioni tributarie (D.Lgs n. 175/2014).

26 gennaio 2015

Nicola Forte