L’estensione del reverse charge in edilizia

per combattere il fenomeno dell’evasione dell’IVA la Legge di Stabilità 2015 ha ulteriormente allargato l’applicazione del reverse charge nel settore edile: una rassegna dei nuovi casi di obbligo di inversione contabile

La legge di stabilità n. 190/2014 è stata pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 2014 e una parte importante del testo normativo è dedicata alle misure di contrasto all’evasione fiscale. In passato è stato dimostrato come il meccanismo dell’inversione contabile costituisca uno strumento idoneo a tal fine. Pertanto il legislatore ne ha rafforzato l’utilizzo con l’ultimo intervento normativo e con l’estensione ad ulteriori settori.

Allo stesso tempo è stata prevista l’introduzione di un ulteriore meccanismo, simile all’inversione contabile (ma con delle diversità), comunemente noto come split payment, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli “enti pubblici”.

Il legislatore, al fine di ampliare il ricorso all’inversione contabile è intervenuto direttamente nel corpo dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 aggiungendo la lettera a – ter). In particolare, l’inversione contabile si applica anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. Una parte delle predette prestazioni riguarda anche il settore edile. Pertanto la nuova disposizione si sarebbe sovrapposta alla disciplina già in vigore.

A tal proposito la precedente lett. a) di cui all’art. 17 già prevede l’applicazione del medesimo meccanismo “alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di mano d’opera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.

Con l’intento di evitare la sovrapposizione con la nuova disciplina di cui alla nuova lettera il legislatore ha aggiunto nel corpo della lett. a) dopo le parole “alle prestazioni di servizi” le seguenti: “diversi da quelli di cui alla lettera a – ter)”. A seguito di tale modifica l’interprete dovrà verificare prioritariamente se la prestazione riconducibile nel settore dell’edilizia rientri o meno nel novero della lettera a – ter) e solo se la verifica fornisca un esito negativo dovrà verificare ulteriormente se sussistono le condizioni per applicare il disposto di cui alla precedente lett. a).

Con riferimento alle nuove fattispecie previste dalla legge di stabilità del 2015 il legislatore non menziona né il rapporto contrattuale, né il tipo di attività svolta dal committente. In buona sostanza le predette prestazioni sono soggette al meccanismo dell’inversione contabile alla sola condizione che il committente sia un soggetto passivo, indipendentemente dall’attività da questi esercitata ed indipendentemente dal rapporto negoziale con il prestatore (appalto o subappalto).

Si consideri l’ipotesi in cui un’impresa non costruttrice (ad esempio produce macchinari) possiede un capannone industriale che deve essere completato. L’impresa appalta ad un’altra impresa il completamento dell’immobile. In base alla nuova disposizione l’impresa che realizza il completamento del capannone dovrà fatturare all’impresa committente il corrispettivo senza esercitare la rivalsa trovando applicazione la nuova lett. a – ter), quindi l’inversione contabile.

Viceversa, se il legislatore non avesse aggiunto la nuova previsione, in base alla precedente lett. a) le modalità di fatturazione sarebbero state quelle ordinarie non essendo possibile applicare l’inversione contabile. La mancata applicazione della disciplina di cui alla precedente lettera a) sarebbe stata dovuta alla mancanza di due condizioni. In primis, sarebbe risultato mancante il requisito soggettivo in quanto le parti in causa devono operare entrambe in un settore appartenente alla sezione F della tabella Ateco 2007 (cfr Circ. Agenzia delle entrate n. 11/E del 2007, punto 5.2). Nel caso di specie l’impresa committente produce macchinari e quindi risulta carente del requisito soggettivo. Inoltre, la prestazione deve essere resa nell’ambito di un contratto di subappalto derivante da un contratto di appalto esistente a monte e anche tale requisito risulta carente nel caso di specie.

9 gennaio 2015

Nicola Forte