La nuova gestione della comunicazione black list

il “Decreto semplificazioni” ha ridotto gli adempimenti riguardanti le operazioni coi cosiddetti paradisi fiscali: ecco le nuove scadenze da rispettare e l’analisi dell’ultima scadenza relativa al 2014, da gestire correttamente

Premessa normativa

L’art. 21 del Decreto semplificazioni n. 175/2014 ha modificato la normativa previgente in materia di “comunicazioni black- list” stabilendo, con decorrenza 13 Dicembre 2014, l’innalzamento ad euro 10.000 riferito alle operazioni complessive (in luogo di 500 euro) della soglia minima al di sotto della quale non è obbligatoria alcuna comunicazione ed ha introdotto la presentazione annuale della comunicazione in oggetto in luogo della periodicità trimestrale.

L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 19 dicembre 2014 e con la circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, ha fornito alcune indicazioni sulla decorrenza/applicazione operativa delle nuove regole relative alla comunicazione delle operazioni con Paesi “Black list“, previste dal decreto sulle semplificazioni fiscali.

MODALITA’ PRATICHE OPERATIVE PRIMA DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale, il D.L. n. 40 del 2010 ha introdotto l’obbligo per i soggetti IVA residenti nel territorio dello Stato di comunicare all’Agenzia delle entrate le transazioni attive e passive intrattenute con operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata.

Come disposto dal Decreto Legge n. 16 del 2012 erano da comunicare, se di ammontare superiore a 500 euro, le cessioni di beni, comprese le esportazioni, gli acquisti di beni, comprese le importazioni, le prestazioni di servizi rese nonché prestazioni di servizi ricevute.

La comunicazione andava trasmessa in via telematica, con le periodicità di seguito indicate:

a) trimestrale, se nei quattro trimestri precedenti, e per ciascuna delle quattro categorie di operazioni suindicate, siano state realizzate operazioni per un ammontare non superiore a 50.000 Euro;

b) mensile, in tutti gli altri casi.

MODALITA’ PRATICHE OPERATIVE DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Come noto sono soggetti alla Comunicazione black- list tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni di cessione di beni e servizi e di acquisti beni e servizi nei confronti di operatori economici (non soggetti privati) aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata.

Sono esonerati dagli adempimenti i contribuenti minimi e i soggetti che adottano il regime delle nuove iniziative produttive mentre gli Enti non commerciali devono comunicare le sole operazioni riferite all’attività commerciale (sono escluse le operazioni istituzionali).

Come già sottolineato, dal 13.12.2014, a seguito della novella Legislativa contenuta nel Decreto semplificazioni n. 175/2014, si rende obbligatoria la comunicazione polivalente solo per le “cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000” ed è stata cancellata la periodicità mensile e trimestrale, originariamente introdotta dal D.M. 30.03.2010, prevedendone la comunicazione annuale.

L’effetto di tale modifica decorre già dall’inizio del 2014 e pertanto riguarda tutte le operazioni effettuate nel 2014 anche quelle che sono già state trasmesse secondo le previgenti regole in vigore fino al 12 dicembre 2014.

Il Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate conferma l’eliminazione delle cadenze mensili e trimestrali e la variazione della soglia di monitoraggio, da euro 500 ad euro 10.000 e riconosce ai contribuenti la facoltà di continuare a effettuare le comunicazioni mensili e trimestrale secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014 (sia la cadenza periodica che il computo della soglia).

In buona sostanza, in occasione delle prossima scadenza relativa al periodo 2014, è possibile continuare ad utilizzare le vecchie modalità di compilazione e trasmissione delle comunicazioni delle operazioni con Paesi black list (anche se l’Agenzia precisa che tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità).

Resta ancora da chiarire se la nuova scadenza della comunicazione black list annuale, sarà fatta coincidere con quella dello spesometro (10 e 20 aprile) o se si debba procedere già alla compilazione del modello con il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

IN SOSTANZA AI FINI DELL’ADEMPIMENTO DELLA PROSSIMA SCADENZA RELATIVA AL PERIODO 2014 IL CONTRIBUENTE PUO’:

1) presentare il 4′ trimestre 2014 sempre con le vecchie modalità entro il 31 gennaio 2015 tenendo in considerazione il vecchio limite di euro 500; per la comunicazione con le vecchie regole l’Agenzia ha chiarito con la circolare 31/E che gli operatori possono evitare di comunicare le operazioni di importo inferiore ai 500 euro (comprese quelle ricevute dopo il 13 dicembre 2014) anche se l’importo complessivo supera i 10.000 euro;

2) presentare la comunicazione entro il termine che sarà determinato in modalità annuale senza includervi le comunicazioni già effettuate con il vecchio sistema e tenendo in considerazione il limite di euro 10.000.

IL LIMITE DI EURO 10.000: CHIARIMENTO

Come disposto dal decreto semplificazioni il limite di euro 10.000 ha effetto retroattivo per tutto il 2014 e le operazioni vanno comunicate solo se di importo complessivo annuale superiore ad euro 10.000 (come disposto dalla circolare n. 31-E dell’agenzia delle entrate il limite di euro 10.000 è riferito all’importo complessivo delle cessioni/prestazioni effettuate o ricevute nei confronti di operatori economici black-list).

Il limite in questione non è quindi riferito ad operazioni effettuate con ciascuna controparte.

LA PRESENTAZIONE ANNUALE DELLA COMUNICAZIONE

La presentazione diviene annuale per tutti i soggetti a prescindere dall’ammontare delle operazioni attive e passive effettuate.

SANZIONI PREVISTE

E’ prevista la sanzione che va da euro 258 ad euro 2.065 elevata al doppio in caso di omessa, incompleta o di comunicazione con dati non veritieri o inesatti.

Alle violazioni non è applicabile il principio del cumulo giuridico ed è possibile ricorrere al ravvedimento operoso (fatta salva la regolarizzazione gratuita entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza originaria) versando entro 1 anno dalla violazione la sanzione di euro 64 (1/8 di euro 516) tramite modello F 24 codice tributo 8911 .

27 gennaio 2015

CELESTE VIVENZI