La corretta apposizione della marca da bollo sulle fatture senza IVA

Analisi della corretta gestione della marca da bollo sulla fattura: la fattura cartacea, la fattura elettronica, la fattura inviata via Pec…

Marca da bollo su fatture non elettronica senza IVA

come applicare l'imposta di bollo a fatture senza ivaIn base al D.M. 24.5.2005, in generale, le fatture spedite e consegnate, oltre che le ricevute rilasciate dal creditore, se di importo superiore ad euro 77,47, sono soggette “fin dall’origine” all’imposta di bollo.

Sono esenti dall’imposta di bollo le fatture, le note, i conti e gli altri documenti di addebitamento o accreditamento di somme assoggettate ad Iva (art.6, Tabella Allegato B al dpr 642/72).

Se il documento riporta sia importi assoggettati ad Iva sia importi non assoggettati, si applica il bollo, se questi ultimi superano euro 77,47 (art.13, Tariffa, allegato A, Dpr 642/72).

L’obbligo di apporre la marca da bollo sulle fatture o sulle ricevute “è a carico del soggetto che forma i documenti” e, quindi, li consegna o spedisce” (Ris. N.444/08).

Sono solidalmente obbligati a pagare l’imposta, oltre che delle eventuali sanzioni, tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri on in regola con l’imposta di bollo (art.22, dpr 642/72).

È esente da responsabilità, chi riceve il documento sprovvisto di marca da bollo, se dovuta, solo se lo presenta entro 15 giorni all’Ufficio del registro e provvede a pagare la sola imposta dovuta. In tal caso è soggetto alla sanzione am/va solo chi doveva applicare il bollo in origine.

L’imposta di bollo non è dovuta sulle ricevute/fatture rilasciate agli assistiti dalle Aziende sanitarie o soggetti convenzionati relative al pagamento della quota del ticket sanitario a carico del contribuente.

 

Fattura Inviata via PEC

La fattura originale, su cui applicare la marca da bollo da 2,00 euro, se dovuta, deve essere conservata da chi emette la fattura.

Sulla copia inviata al cliente in formato digitale deve essere indicata la dicitura “Imposta di bollo assolta sull’originale”, indicando anche il numero identificativo della marca da bollo apposta sulla fattura originale.

 

Fattura inviata via eMail

L’invio tramite e-mail non costituisce trasmissione di fattura elettronica ai sensi del D.Lgs. 52/04 e D.M. 23/01/2004, pertanto la fattura così ricevuta dovrà essere stampata e conservata in conformità a quanto previsto dal Dpr 633/72.

In questo caso la marca da bollo va affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente. Sulle altre copie deve essere riportata la dicitura “Imposta di bollo assolta sull’originale”.

 

 

Fattispecie di applicazione dell’imposta di bollo (DPR 642/72) in caso di emissione della fattura

La marca da bollo di 2,00 euro, se di importo superiore ad euro 77,47, va applicata:

  • Sulle operazioni esenti art.10 dpr 633/72;

  • Sulle operazioni escluse art.15;

  • Sulle operazioni non imponibili nei confronti esportatori abituali ex art.8, lett. c), dpr 633/72;

  • Sui servizi internazionali non connessi a beni in esportazione, di cui all’art.9 dpr 633/72;

  • Sulle operazioni non imponibili “altre assimilate” ex art.73 dpr 633/72;

  • Sulle operazioni fuori campo applicazione Iva soggetti in regime dei minimi di cui all’art.1, comma 100, L.244/2007 (C.M. 7 del 28.01.2008);

  • Sulle operazioni fuori campo applicazione Iva Iva art.2, 3, 4, 8, 7bis, 7ter, 7quater, 7quinquies, 7sexpties, 7sexies, 7septies, salvo i casi espressi di deroga (es. buste paga dipendenti).

La marca da bollo di 2,00 euro NON va applicata:
  • Sulle operazioni imponibili Iva;

  • Sulle operazioni non imponibili esportazioni e servizi internazionale connessi all’esportazione di beni ex art.8 e 8bis dpr 633/72;

  • Sulle operazioni non imponibili cessioni intra UE art.41 D.L. 331/93;

  • Sulle operazioni reverse charge interno ex art.17, comma 5 e 6 dpr 633/72;

  • Sulle operazioni con Iva assolta in modalità speciale (es. editoria).

 

Marca da bollo su fatture elettroniche senza IVA e sui documenti informatici

Con il Decreto del Ministero dell’Economia del 17.6.2014 (pubblicato nella G.U. n.146 del 26.6.2014) sono state definite le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto ai sensi dell’art.21, 5′ comma, del D.Lgs. n. 82/2005.

L’art. 6 del D.M. 17.6.2014 (“Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari”) dispone che:

l’imposta di bollo “sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art.17 del D.Lgs. 09.07.1997, n.241, con modalità esclusivamente telematica” (comma 1) e che il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, con la precisazione che le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta, e che l’imposta sui libri e sui registri di cui all’art.16 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse. 

Al fine di consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari, ai sensi dell’art.16 del D.M. 17.06.2014, l’Agenzia delle Entrate, con la Ris. N.106/E del 2.12.2014, ha istituito il codice tributo “2501”, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 del D.M. 17.6.2014”.

Detto codice, in sede di compilazione del modello di versamento F24, va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”; nel campo “anno di riferimento”, va indicato l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Pertanto, con decorrenza dal 27.6.2014 (data di entrata in vigore del d.m. 17.6.2014) è possibile assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale mediante modello F24 (non più con il modello F23) che dovrà essere utilizzato per il versamento a consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (quindi entro il 30 aprile, ovvero entro il 29 aprile per gli anni bisestili).

La nuova norma elimina i versamenti in acconto e a saldo. Inoltre, non è più necessaria la comunicazione preventiva mediante lettera raccomandata all’Agenzia delle entrate.

In questo modo l’imposta di bollo viene corrisposta in un’unica soluzione direttamente a saldo, sulla base dei documenti informativi effettivamente elaborati.

Sul documento elettronico devono essere riportati gli estremi della norma di riferimento. In attesa che venga aggiornato il tracciato della Fattura PA, nell’apposito campo del documento elettronico è necessario inserire l’indicazione “D.M. 17.06.2014”.

Si sottolinea che non è possibile assolvere l’imposta di bollo apponendo il contrassegno (la vecchia marca) su un esemplare stampato in formato cartaceo.

Il documento di riferimento è quello in formato elettronico che deve essere in regola con il bollo sin dall’origine, cioè sin dal momento di emissione (data di ricezione della ricevuta dal Sistema di interscambio).

In merito all’imposta di bollo sui libri contabili cartacei ed informatici si evidenzia che l’imposta di bollo è dovuta per la tenuta:

  • del libro giornale e del libro degli inventari ex art. 2214 comma 1 c.c.;

  • dei libri sociali obbligatori ex art. 2421 comma 1 c.c.;

  • nonché, in via residuale, per ogni altro libro o registro prescritto da leggi speciali.

Sono, invece, esentati dal predetto tributo i libri e i registri prescritti dalle norme tributarie come, ad esempio, dal DPR 600/1973 o dal DPR 633/72 (art. 5 Tabella B allegata al DPR 642/72). Sono, inoltre, esentate le scritture ausiliarie (risoluzione n. 371/2008).

L’imposta di bollo viene calcolata con differenti criteri a seconda che la contabilità sia tenuta in modalità:

  • cartacea, l’imposta è dovuta ogni 100 pagine o frazione di esse, nella misura di € 16,00 per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di € 32,00 per tutti gli altri soggetti (art. 16 Parte I della Tariffa allegata al DPR 642/72);

  • informatica, l’imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle misure sopra indicate (art. 6 comma 3 del DM 17 giugno 2014).

 

19 gennaio 2015

Antonino Pernice